Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-12-14, n. 202310821

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-12-14, n. 202310821
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310821
Data del deposito : 14 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2023

N. 10821/2023REG.PROV.COLL.

N. 05808/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5808 del 2019, proposto da
D S A, rappresentato e difeso dall'avvocato R S F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo S. Eufrasia Pellettier, 22;

contro

Comune di S. Antonio Abate, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 32/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il Cons. Valerio Perotti ed udito per le parti l’avvocato Satta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, il sig. D S A chiedeva fosse dichiarato il suo diritto ad ottenere le differenze retributive spettanti in relazione alla posizione di “custode”, II qualifica funzionale, assunta nel periodo dal 1° dicembre 1981 al 1° gennaio 1989 – previo accertamento del rapporto di pubblico impiego con il Comune di S. Antonio Abate – nonché le differenze retributive spettanti in relazione alle mansioni di “applicato”, IV qualifica funzionale, svolte per il periodo dall’8 maggio 1989 all’attualità, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme, maggiorate di rivalutazione ed interessi, ed al versamento degli oneri contributivi e previdenziali o, in via subordinata, per la declaratoria dell’obbligo del comune di costituire una rendita vitalizia, ex art. 13 l. 12 agosto 1962, n. 1338, ed al risarcimento del danno ex art. 2116 Cod. civ.

Più nello specifico, il ricorrente esponeva di essere stato incaricato dal Comune di S. Antonio Abate, a seguito del sisma del 1980, sin dal 1° dicembre 1981, di svolgere i compiti di custode di immobili comunali;
detto incarico veniva più volte prorogato con delibere di Giunta municipale n. 523 dell’8 ottobre 1982, di Consiglio comunale n. 4 del 24 gennaio 1985, n. 457 del 5 dicembre 1986, di Giunta n. 121 del 25 gennaio 1988 e n. 248 del 24 febbraio 1988, di Consiglio n. 140 del 31 marzo 1989, nonché di Giunta n. 310 del 18 luglio 1989 e n. 68 dell’8 febbraio 1990.

Solo a partire dal 1° gennaio 1989 l’ente iniziava a corrispondergli il trattamento retributivo previsto dal d.P.R. n. 347 del 1983 per la posizione di “custode”.

Con successiva delibera consiliare n. 9 del 14 gennaio 1992 il ricorrente veniva quindi inquadrato in ruolo, ai sensi dell’art. 12 l. n. 730 del 1986, senza alcuna decorrenza retroattiva o regolarizzazione, neppure sotto il profilo economico, della posizione pregressa.

Chiedeva pertanto il ricorrente che fosse accertata la sussistenza di tutti gli indici rivelatori dell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego – anziché autonomo – con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive spettanti per il periodo suindicato (dal 1° dicembre 1981 al 1° gennaio 1989), unitamente al versamento degli oneri contributivi e previdenziali o, in via subordinata, per la declaratoria dell’obbligo del comune di costituire una rendita vitalizia ed al risarcimento del danno.

Il ricorrente rappresentava inoltre di aver svolto di fatto, con decorrenza 8 maggio 1989 e sino all’attualità, le mansioni superiori di “applicato”, IV qualifica funzionale, essendo stato addetto alla compilazione di certificati presso l’Ufficio anagrafe, come da documentazione allegata, all’uopo chiedendo il versamento delle differenze retributive spettanti fino al 2 maggio 1997 (data nella quale veniva assegnato al Comune di Napoli).

Costituitosi in giudizio, il Comune di S. Antonio Abate concludeva per l’infondatezza del gravame.

Con ordinanza collegiale n. 2757 del 26 aprile 2018, il giudice adito disponeva la ricostruzione del fascicolo, autorizzando le parti costituite a ridepositare, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza, tutti gli atti e documenti che fossero nella loro disponibilità.

Con sentenza 3 gennaio 2019, n. 32, il TAR della Campania respingeva il ricorso.

Avverso tale decisione il sig. D S A interponeva appello, affidato ad un unico articolato motivo di impugnazione, così rubricato: “ Error in judicando: violazione degli accordi unici di lavoro per i dipendenti degli enti locali succedutisi negli anni a far tempo dal 1981 – Violazione dei principi generali in materia di rapporti di pubblico impiego – Violazione l. n. 230/1962 – Violazione dell’art. 75 d.lgs.

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