Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-05-13, n. 202404285

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-05-13, n. 202404285
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404285
Data del deposito : 13 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2024

N. 04285/2024REG.PROV.COLL.

N. 05766/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5766 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Celano, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Cieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato IA Giovanna Treccozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Treccozzi in Avezzano, via C. Battisti n. 101;
Signori -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di eredi di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Celano e del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato -OMISSIS-;

Viste le conclusioni delle parti appellate come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 - Il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé medesimo, propone appello contro il Comune di Celano per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. -OMISSIS- che ha dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato in data 14 settembre 2021, con la quale la Corte di Appello de L’Aquila (sez. civile), pronunciava il seguente dispositivo: “ in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata, che per il resto conferma, dichiara la nullità del contratto di compravendita rep. n. 1804 del 5/1/2005 concluso tra il Comune di Celano e -OMISSIS-”.

2 – In particolare, con il ricorso avanti il TAR l’odierno appellante chiedeva di ordinare al Comune di Celano e a ai signori TA concetta IA Pia, -OMISSIS-, -OMISSIS- l’ottemperanza della predetta sentenza “ prescrivendo tutte le relative modalità, ivi compresa la trascrizione, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione (recupero del bene pubblico descritto in premessa mediante azione di nullità del contratto per notaio -OMISSIS- di Avezzano, rep. n. 68224 del 19.4.12, ripassato tra -OMISSIS- e suo nipote -OMISSIS-); per l’effetto, l’inserimento dell’area alienata “Risanamento Urbanistico e Verde Pubblico Attrezzato di quartiere Rione Tribuna” nel PRG vigente e in quello redigendo; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta; fissare inoltre, ai sensi dell’art. 114, 4° c., lettera e), D.lgs. 104/10, la somma di denaro dovuta dai resistenti per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo”.

3 - il TAR, come sopra anticipato, dichiarava “ il ricorso in parte inammissibile e in parte improcedibile nei sensi di cui in motivazione ”.

4 - Con ricorso notificato in data 20 giugno 2023 il ricorrente proponeva appello davanti al Consiglio di Stato.

5 - Il Comune intimato sollevava numerose eccezioni preliminari di inammissibilità e di improcedibilità del gravame, e argomentava comunque l’impossibilità di ottemperare al giudicato civile nei sensi indicati, non essendo più il bene nella disponibilità dell’ente comunale.

Anche il controinteressato signor -OMISSIS- si costituiva in giudizio per contestare l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso, e le parti precisavano le rispettive difese con scambio di memorie.

6 - Con ordinanza collegiale veniva disposta istruttoria, ordinando a ciascuna delle parti in causa di depositare una circostanziata e documentata relazione attestante le sorti del bene in esame e dei diritti sul medesimo insistenti.

7 – Sia la parte appellante sia la parte controinteressata evocata in giudizio presentavano una propria ulteriore relazione, nel caso di parte appellante corredata di plurimi allegati, ai fini della risoluzione della controversia.

8 – La relazione di parte appellante, premesso che il primo giudice è incorso in errore di diritto sulla natura giuridica e sulla tutela del descritto “ Risanamento Urbanistico e Verde Pubblico Attrezzato di quartiere Rione Tribuna”, riassume la vicenda processuale e argomenta come, avendo l’avv. -OMISSIS-conseguito con l’annullamento delle delibere comunali fonte del contratto, la situazione di nullità (sopravvenuta) del contratto di compravendita, il Comune, all’evidenza, è chiamato ad eliminare gli atti consequenziali ad atti illegittimi e caducati; afferma –ma non argomenta- l’infondatezza manifesta della “ presunta “inammissibilità -improcedibilità ”; pone inoltre in rilievo l’erronea valutazione TAR Abruzzo sulla natura giudica del bene in oggetto e le plurime omissioni, ritenute ingiustificabili, della sentenza n. -OMISSIS-.

In particolare, la parte appellante argomenta che “ la sent. n. 338/2012 C.d.S. sez V di annullamento deliberazioni G.C. n. 91 del 26/5/2004 e n. 221 del 24/12/2004 era stata notificata in data 02-02-2012! ovvero 83 giorni prima della transazione del 19-04-2012”. Le controparti e la sentenza impugnata evocano l’improcedibilità del gravame, “anteriore di sette anni” alla sentenza 797/2019, per la presunta sopravvenienza del simulato contratto del 19-04-2012, fra -OMISSIS- e

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