Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-02-14, n. 202201080

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-02-14, n. 202201080
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201080
Data del deposito : 14 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2022

N. 01080/2022REG.PROV.COLL.

N. 10609/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10609 del 2015, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S A e M M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Marianna Dionigi, n. 29 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. per -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2022 il Cons. Brunella Bruno e udito l’Avvocato Silvana Meliambro per delega di S A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in appello in epigrafe, la società -OMISSIS- – operante nel settore della produzione e vendita di olio extravergine di oliva e titolare, dal 2002, dell’autorizzazione alla gestione di un deposito doganale di tipo “C” – ha agito per la riforma della sentenza del T.A.R. per -OMISSIS-, di rigetto del ricorso (R.G. n. -OMISSIS-) proposto avverso il provvedimento dell’Agenzia delle dogane del -OMISSIS-, di revoca della suddetta autorizzazione.

2. Il suddetto provvedimento ha posto a proprio fondamento il riscontrato venir meno delle condizioni prescritte per il rilascio dell’autorizzazione, sulla base delle previsioni dell’art. 86 del Reg. Cee 12 ottobre 1992, n. 2913 (codice doganale comunitario), in considerazione della sussistenza di un procedimento penale a carico di uno dei rappresentanti legali della società, -OMISSIS-, che risultava dal -OMISSIS-rinviato a giudizio per i reati di cui all'art. 288 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ed agli artt. 515, 516 e 517 bis c.p..

3. Con la sentenza appellata, di rigetto del ricorso proposto avverso il sopra indicato provvedimento di revoca dell’autorizzazione, nonché per il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, il giudice di primo grado ha ritenuto che l’art. 86 del Reg. Cee 12 ottobre 1992, n. 2913 legittimi l’amministrazione a valutare discrezionalmente, nella considerazione delle specificità rilevate in concreto, la sussistenza dei presupposti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione ed il mantenimento della stessa. Nella fattispecie, l’operato dell’amministrazione è stato ritenuto legittimo, stante la gravità dei reati all’epoca contestati e della loro afferenza a profili rilevanti in base alla disciplina doganale, con esclusione, quindi, anche della violazione del principio di proporzionalità.

4. Avverso la sentenza appellata la società ha dedotto le seguenti censure:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 86 e 101 del Regolamento del Consiglio Cee, 12 ottobre 1992, n. 2913, nonché dell'art. 27 Cost.; in particolare, l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto il giudice di primo grado nell’interpretazione della disciplina di riferimento in materia non ha tenuto conto della esclusiva rilevanza della sussistenza di requisiti oggettivi e non anche soggettivi ai fini del rilascio dell’autorizzazione, con la conseguenza che la mera sottoposizione a procedimento penale di

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