Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-29, n. 202211563
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 11563/2022REG.PROV.COLL.
N. 07986/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7986 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
la Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tar Lombardia, sede di Milano, sez. I, n. -OMISSIS-, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento della Questura di Milano che ha rigettato l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con provvedimento della Questura di Milano del 4 luglio 2017 è stata respinta l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo, presentata dal signor -OMISSIS-.
Il provvedimento ha tratto fondamento dalla circostanza che, in data 28 settembre 2006, una volante della Polizia di Stato del Commissariato di -OMISSIS-è intervenuta nel parcheggio di pertinenza dell’ufficio del signor Musazzi, ove lo stesso ha diritto ad un posto auto riservato, poiché a seguito di una lite (causata dal fatto che un’autovettura ha occupato indebitamente il suo posto) l’istante ha rotto deliberatamente la spazzola tergicristallo del lunotto posteriore della autovettura del suo antagonista, dichiarando di aver agito così perché era consuetudine che dei veicoli occupassero lo spazio assegnatogli.
2. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Lombardia, sede di Milano, il signor -OMISSIS-ha impugnato tale provvedimento sostenendone l’illegittimità per violazione degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773 del 1931; eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di motivazione e della carenza di istruttoria, in quanto la prognosi di pericolosità dell’istante si sarebbe fondata su un unico episodio, peraltro non consistente in condanna penale, risalente nel tempo, privo di reiterazione, senza considerare la condotta successiva e complessiva del privato, nonché la sua incensuratezza; violazione dell’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 in quanto, sebbene sia stato formalmente comunicato il preavviso di rigetto e concesso il termine per produrre osservazioni, la Questura avrebbe omesso di prendere in considerazione, in modo puntuale e circostanziato, le osservazioni presentate dall’istante.
3. Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tar Milano ha respinto il ricorso ritenendo che l’amministrazione avesse condotto una esaustiva istruttoria valutando, da un lato, il comportamento tenuto dal ricorrente come “connotato da arbitrarietà” e, dall’altro, prendendo puntualmente in considerazione le argomentazioni esposte dall’istante in sede procedimentale.
4. La citata sentenza n. -OMISSIS- è stata impugnata con appello notificato il 16 settembre 2021 e depositato il successivo 17 settembre, riproducendo sostanzialmente le censure non accolte in primo grado e ponendole in chiave critica rispetto alla sentenza avversata.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, senza espletare attività difensiva.
6. La Questura di Milano non si costituita in giudizio.
7. Alla pubblica udienza del 10 novembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, oggetto della presente controversia è il provvedimento della Questura di Milano con il quale è stata respinta l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo, presentata dal signor -OMISSIS-, in considerazione della circostanza che, in data 28 settembre 2006, a seguito di una lite (causata dal fatto che un’autovettura ha occupato indebitamente il suo posto auto) l’istante ha rotto deliberatamente la spazzola tergicristallo del lunotto posteriore della autovettura del suo antagonista.
2. L’appello è infondato.
Va premesso che la materia del rilascio del porto