Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-18, n. 202402575

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-18, n. 202402575
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402575
Data del deposito : 18 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2024

N. 02575/2024REG.PROV.COLL.

N. 06290/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6290 del 2022, proposto da
D R, rappresentata e difesa dall’avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze-Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

A Z, L M, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 4404/2022, resa tra le parti, e della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 7595/2022, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 il Cons. Alessandro Enrico Basilico e uditi l’avvocato M S per l’appellante e l’avvocato dello Stato Maurizio Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’appellante, risultata idonea in esito al superamento delle prove previste per il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri per l’anno 2021, con il provvedimento prot. 0063848/2022 del 3 marzo 2022 è stato escluso dalla procedura in questione in ragione del rilevato superamento del limite massimo di età stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. a) del bando, come incrementabile per i soli periodi di servizio militare eventualmente prestati o in corso di svolgimento al 6 luglio 2017.

1.1. L’interessata, ultra ventiseienne al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ad avviso dell’Amministrazione procedente non poteva infatti beneficiare dell’innalzamento del requisito anagrafico previsto dalla citata disposizione relativamente al servizio militare prestato successivamente alla data del 6 luglio 2017, risultando conseguentemente carente del requisito di partecipazione al concorso.

2. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza in forma semplificata n. 4404 del 2022, dopo aver disatteso l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa erariale per tardiva sottoposizione a sindacato giurisdizionale del bando di concorso, ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione sull’assunto che la lex specialis invocata dalla parte ricorrente, riproduttiva, a sua volta, del quadro normativo primario di riferimento, non consentirebbe l’innalzamento del requisito anagrafico per coloro che « svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato successivamente alla data del 6 luglio 2017 ». Ciò in ragione della inapplicabilità alla procedura in esame dell’art. 2049 del Codice dell’ordinamento militare, trattandosi di disposizione esclusivamente riferita all’accesso agli impieghi civili, e l’infondatezza della dedotta disparità di trattamento rispetto ai candidati che, alla data di entrata in vigore della riforma inaugurata con il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 (quindi al 7 luglio 2017), prestavano o avevano prestato servizio militare nelle Forze Armate.

3. Con un secondo ricorso, l’odierno appellante, dopo la pronuncia della prefata sentenza, ha impugnato la graduatoria finale del concorso approvata con determinazione n. 83361 del 21 marzo 2022, assieme al provvedimento, assieme al provvedimento prot. 0122617/2022 del 28 aprile 2022 con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha confermato il provvedimento di esclusione in risposta all’istanza di riesame da questo presentata.

4. Il Tribunale adito, con sentenza n. 7595 del 2022, ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto al diniego dell’esercizio del potere di autotutela, poiché meramente confermativo della precedente determinazione di esclusione;
ha, quindi, ribadito l’infondatezza del motivo di doglianza riproposto dalla parte ricorrente avverso la graduatoria finale, richiamando il proprio orientamento sfavorevole, compensando le spese di lite a fronte della mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate.

5. Avverso tali pronunce l’interessata ha proposto appello cumulativo. In primo luogo ha rivendicato l’ammissibilità del gravame ricostruendo l’evoluzione della giurisprudenza anche amministrativa sul tema, passata da un orientamento restrittivo ad uno favorevole al cumulo del ricorso per ragioni di stretta connessione delle domande. Nel merito, ha chiesto la revisione delle sentenze impugnate.

5.1. La doglianza, espressa con un unico ed articolato motivo di appello, si concentra sulla ritenuta estensibilità del beneficio dell’innalzamento del requisito anagrafico anche per coloro i quali svolgevano, o avevano svolto, servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato successivamente alla data del 6 luglio 2017, fermo restando il limite massimo di tre anni fissato dall’art. 2, comma 1, lett. a).

Secondo la prospettazione dell’appellante, il TAR avrebbe errato nell’escludere tale beneficio.

La tesi propiziata, a dire del deducente, da un lato contrasterebbe con la lettura sistematica delle norme che nel caso di specie dovrebbero trovare applicazione, prima fra tutte l’art. 2049 del Codice dell’ordinamento militare, la cui portata dispositiva, diversamente da quanto affermato, non sarebbe affatto esclusivamente destinata a coloro che tentino selezioni per l’accesso ad impieghi civili;
dall’altro, sarebbe distonica e contraddittoria rispetto al pregresso comportamento tenuto dalla stessa Amministrazione procedente che, in occasione della tornata concorsuale del 2020, ha sposato un’interpretazione assolutamente opposta a quella caldeggiata in questa procedura.

In tale occasione, infatti, in presenza di una clausola del bando identica a quella oggetto dell’odierna controversia, diversi vincitori del concorso con un’età anagrafica superiore a 26 anni si sarebbero visti riconosce l’incremento del limite anagrafico per il periodo di servizio militare eventualmente prestato dopo il 6 luglio 2017.

Venendo in considerazione una disposizione ambigua ed equivoca, i profili testé enunciati, ove debitamente considerati sul piano ermeneutico, avrebbero dovuto guidare l’Amministrazione, prima, e il giudice, dopo, verso una corretta esegesi del bando nei termini ampliativi perorati nel ricorso, alla luce, peraltro, del quadro normativo europeo in materia di limiti di età per l’accesso ai pubblici concorsi, della relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia (cita sez. II, 13 novembre 2014, in causa C-416/13 “Perez”), nonché del principio del favor partecipationis .

6. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze-Comando Generale della Guardia di Finanza.

7. Con la memoria depositata per l’udienza pubblica, l’appellante ha ribadito le proprie prospettazioni;
ha altresì evidenziato di non essere pienamente consapevole di aver superato la soglia anagrafica prevista dal bando in quanto, al momento della presentazione della domanda, i candidati non in possesso dei requisiti richiesti relativamente all’età non sono stati bloccati a monte dal sistema.

8. Con la propria memoria, l’Amministrazione ha insistito per il rigetto dell’appello.

9. All’udienza pubblica del 30 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

10. Il Collegio ritiene che la manifesta infondatezza dell’appello consenta di superare le molteplici questioni di rito che lo stesso pone.

11. In via preliminare, si rileva che nel caso di specie viene in considerazione un ricorso cumulativamente rivolto avverso due sentenze del Tar, tempestivamente impugnate, che hanno deciso con motivazione unitaria la medesima questione giuridica insorta nell’ambito della stessa procedura concorsuale.

11.1. I ricorsi di primo grado, dunque, con unico e articolato motivo di doglianza, comune ad entrambi, muovono la medesima critica riproposta in questa sede avverso gli atti della procedura avversati: il bando di concorso ed il provvedimento di esclusione, con il primo ricorso, e la successiva graduatoria finale, con il secondo ricorso, quest’ultimo non incardinato con motivi aggiunti nel primo giudizio perché medio tempore deciso con sentenza in forma semplificata n. 4408 del 2022.

12. Sempre in via preliminare, anche ai fini della delibazione dell’ammissibilità dell’appello cumulativo, il Collegio ritiene di circoscrivere l’attuale perimetro della controversia entro i confini segnati dai due motivi di appello, con esclusione di ogni ultronea valutazione in ordine al secondo atto cristallizzato come meramente confermativo del provvedimento di esclusione impugnato, stante l’assenza di una specifica censura avverso il relativo capo della sentenza da parte dell’appellate.

13. Per quanto riguarda l’appello cumulativo, il collegio ritiene di aderire, in linea generale, alla tesi favorevole alla sua ammissibilità, a condizione che sussistano i presupposti individuati da questo Consiglio di Stato, IV Sezione, con la sentenza n. 1177 del 17 febbraio 2022, ossia se « tra le cause decise con le sentenze impugnate esiste […] una strettissima connessione oggettiva e soggettiva, la comunanza dei motivi di appello, l’identità delle questioni » (tra gli altri, vds. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 14 settembre 2018, n. 5385).

13.1. Nel caso di specie, la manifesta infondatezza del ricorso consente di superare la questione in rito inerente all’omessa notifica del ricorso di primo grado proposto per l’impugnazione della graduatoria e, assieme ad esso, del presente atto di appello, che non risulta notificato a tutti gli altri vincitori del concorso, come sarebbe stato necessario.

13.2. Al riguardo, è possibile infatti dare continuità all’orientamento di questa Sezione secondo cui « anche per l’appello, come noto, vale la regola secondo cui al fine della regolare instaurazione del contraddittorio è sufficiente la notifica ad almeno una parte avversa, salva la successiva integrazione. Tale integrazione, tuttavia, non è necessaria, laddove l’impugnazione sia ritenuta manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata » (in termini, Consiglio di Stato, Sez. II, ord. del 15 luglio 2020, n. 4578). Il che vale anche per il caso di specie.

13.3. Alla luce di quanto precede e del perimetrato thema decidendum tracciato dall’atto di appello, si deve ritenere ammissibile la trattazione unitaria del ricorso, benché non notificato a tutte le parti che avrebbero dovuto essere evocate in giudizio, in primo grado e in appello, giusta la manifesta infondatezza della pretesa avanzata. Sussiste infatti tra le cause decise con le sentenze impugnate una strettissima connessione oggettiva e soggettiva (come comprovato anche dal fatto che gli atti impugnati nei due giudizi dinanzi al TAR appartengono a una medesima sequenza procedimentale e, se la prima impugnativa non fosse stata già decisa nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la seconda ben avrebbe potuto essere proposta nel medesimo processo con motivi aggiunti ai sensi dell’art. 43 cod. proc. amm., venendo in rilievo « domande […] connesse a quelle già proposte »), la comunanza dei motivi di appello, l’identità delle questioni.

14. Ciò posto, nel merito l’appello è infondato.

15. La questione ruota attorno all’esatta interpretazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) del bando per il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri per l’anno 2021, nella parte in cui stabilisce che « Il limite anagrafico massimo [di 26 anni] è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato ».

15.1. Secondo la parte ricorrente, la richiamata norma del bando sarebbe inequivoca nel disporre che il limite anagrafico massimo, di ventisei anni, possa essere elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato anche per coloro che svolgevano, o avevano svolto, servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato successivamente alla data del 6 luglio 2017.

15.2. Di diverso avviso il Tar per il Lazio, che ha respinto i ricorsi dell’aspirante finanziere sulla base del ravvisato tenore letterale della lex specialis che escluderebbe l’innalzamento del limite anagrafico invocato dalla parte ricorrente, attesa, d’altra parte, l’inapplicabilità alla procedura in esame dell’art. 2049 cod. ord. mil. e l’assenza dei lamentati vizi di illegittimità per disparità di trattamento.

16. Il Collegio condivide il percorso argomentativo seguito dal primo giudice.

16.1. In linea preliminare si rende necessaria una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

16.2. L’art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, prevedeva che « L’ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani» di «età, alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata ».

16.3. L’art. 33, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 alla lettera b), ha soppresso il comma 1, lett. b), del suindicato art. 6 del d.lgs. n. 199 del 1995, quanto alle parole: « Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata ».

16.4. Al comma 57 del successivo art. 36 (Disposizione transitorie e finali) è stato stabilito che « L’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi ai cittadini che svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva e di leva prolungato al medesimo giorno precedente ».

16.5. La normativa da ultimo riportata, quindi, ha mantenuto – con esclusivo riferimento a coloro che prestavano o avevano prestato servizio militare nelle Forze Armate prima della data di entrata in vigore della disposizione in discorso (quindi al 7 luglio 2017) – la possibilità di fruire dell’innalzamento del limite di età (fino ad un massimo di tre anni) per la partecipazione ai concorsi nelle carriere iniziali della Guardia di Finanza.

16.6. Non anche nei riguardi degli altri aspiranti che avessero prestato servizio dal 7 luglio 2017 in poi, la cui clausola migliorativa, incisa dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, è andata esaurendosi nel corso del tempo dato così luogo ad uno spartiacque normativo, chiaro ed univoco, che il bando di concorso correttamente recepisce, con una formulazione peraltro che non può certo dirsi ambigua od oscura come invece sostiene parte appellante.

16.7. Del resto, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa che questa Sezione condivide, le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ.). Soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole all’ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse - e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo - che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati (così Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 2709 del 27.05.2014;
Sez. V, 10 novembre 2003 n.7134).

16.8. Nel caso di specie, l’art. 2, comma 1, lett. a) del bando di concorso, laddove limita il beneficio dell’incremento anagrafico solo a coloro che prestavano o avevano prestato servizio militare nelle Forze Armate prima della data di entrata in vigore della citata riforma, non fa altro che accogliere come lex specialis una disposizione normativa del tutto inequivoca nel suo significato letterale e, perciò, di stretta interpretazione, sia per la commissione di concorso, che per questo stesso Collegio.

17. Non viene neppure in considerazione l’invocato art. 2049 del codice dell’ordinamento militare, essendo una previsione che « si riferisce ai concorsi pubblici per l’accesso a carriere civili » (vds. anche Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5157) e non anche a quelli relativi all’accesso alla carriera militare, per i quali sussiste una specifica disciplina che regolamenta i limiti di età in ragione delle peculiari funzioni svolte.

18. Alcuna ultronea estensione della lex specialis potrebbe poi utilmente predicarsi, neppure invocando a proprio sostegno l’asserito comportamento tenuto dall’Amministrazione intimata nella precedente tornata concorsuale del 2020.

18.1. A tal proposito, infatti, occorre premettere che la parte appellante non ha concretamente dimostrato una generalizzata applicazione della clausola in questione nella procedura concorsuale del 2020. Essa, al contrario, si è limitata a demandare tale accertamento di natura meramente esplorativa alla valutazione del primo giudice e ora di questo Collegio, senza tuttavia tener conto che anche in presenza di una divergenza interpretativa diacronica da parte dell’Amministrazione, all’iniziativa officiosa osterebbe il pacifico indirizzo di questo Consiglio di Stato secondo cui la figura sintomatica di eccesso di potere per disparità di trattamento non può essere utilmente dedotta per estendere a proprio favore una condotta in ipotesi illegittima tenuta dall’Amministrazione in situazione illegittima (così, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 16/04/2019, n. 02498;
tra le altre pronunce espressive di questo indirizzo vds. Cons. Stato, III, 24 giugno 2015, n. 3195;
IV, 6 giugno 2014, n. 4196;
V, 23 settembre 2015, n. 4452;
VI, 21 marzo 2016, n. 1149 e 1150).

18.2. Di talché, non potendo assumere alcun rilievo la dedotta disparità, ne discende l’assoluta superfluità del mezzo istruttorio esortato da parte ricorrente, soprattutto se si considera che la lex specialis di una procedura costituisce un vincolo da cui l’Amministrazione non può sottrarsi, costituendo atto amministrativo a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost. (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VII, 17/01/2023, n. 579;
V, 29 settembre 2015, n. 4441;
III, 20 aprile 2015, n. 1993;
VI, 15 dicembre 2014, n. 6154). Le prescrizioni stabilite in una lex specialis , infatti, impegnano non soltanto i privati interessati, ma, ancora prima, la stessa Amministrazione che non conserva margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione, né può disapplicarle, neppure quando alcune di esse risultino inopportune o incongrue o comunque superate, fatta salva naturalmente la possibilità di procedere all’annullamento del bando nell’esercizio del potere di autotutela (Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1196;
Cons. Stato, V, 5 marzo 2020, n. 1604;
13 settembre 2016, n. 3859;
28 aprile 2014, n. 2201;
30 settembre 2010, n. 7217;
22 marzo 2010, n. 1652;
Ad. plen., 25 aprile 2014, n. 9).

19. A diverse conclusioni non conduce neppure la sostenuta incompatibilità, con la normativa europea e, in particolare, con Direttiva 2000/78/CE, della scelta compiuta dall’Amministrazione.

19.1. Premesso che l’art. 2, comma 1, lett. a) del bando di concorso fa sua una regola sui limiti d’età prevista direttamente dalla legge, un’eventuale sua contrarietà alla normativa europea dovrebbe necessariamente passare attraverso un simmetrico giudizio di incompatibilità della scelta compiuta a monte dal legislatore nazionale con il diritto sovranazionale.

19.2. Ma al riguardo, sebbene difetti da parte dell’appellante una specifica censura di illegittimità costituzionale o eurounitaria sul punto, si può nondimeno rammentare che, linea generale, anche secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire requisiti d’età per l’accesso ai pubblici impieghi, purché non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque, siano immuni da ingiustificate disparità di trattamento (tra le tante, sentenze n. 275 del 2020, n. 160 del 2000 e n. 466 del 1997;
inoltre, ordinanze n. 268 del 2001 e n. 357 del 1999).

E a tal proposito deve ritenersi che la fissazione di specifici limiti di età nel settore dei reclutamenti militari non può ritenersi irragionevole, né contraria ai principi costituzionali di uguaglianza, rispondendo alla necessità di assicurare il possesso nel tempo di determinati requisiti fisici - generalmente connessi con l’età - necessari per lo svolgimento delle peculiari attività proprie della carriera.

La scelta, poi, di eliminare la possibilità di elevare il limite (fissato tra i 18 ed i 26 anni) per un periodo pari all’effettivo servizio prestato come militare di leva o volontario ai fini dell’accesso al corso per la promozione a finanziere non può considerarsi né irragionevole né tantomeno arbitraria, in quanto trova giustificazione nel tipo di attività svolta dal finanziere che entra in servizio ed è funzionale al suo pieno ed elastico utilizzo nel tempo (in tal senso, vds. anche il parere del Consiglio di Stato reso sullo schema di decreto legislativo nella seduta del 12 aprile 2017).

19.3. Quanto al campo di applicazione della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, la stessa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare che la medesima direttiva « in linea generale, al punto 23 del considerando giustifica una disparità di trattamento legata all’età in relazione ai requisiti considerati essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 345) » e, « nello specifico, all’art. 3, comma 4, consente agli Stati membri di escluderne l’applicabilità alle Forze armate, nella misura in cui vengano in questione discriminazioni fondate sull’handicap o sull’età » (in termini, Consiglio di Stato, sez. IV, 31/08/2016, n. 3738).

19.4. Il Corpo della Guardia di finanza fa parte integrante delle Forze armate dello Stato con il compito, tra gli altri, di « concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari » (art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189) ed è comunque Corpo di polizia ad ordinamento militare che, nelle attività di concorso alle operazioni militari, dipende funzionalmente dal Ministro della difesa (artt. 1 e 7 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68).

19.5. Non si ravvedono quindi frizioni sul piano della normativa sovranazionale, specie se si considera che la stessa sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata dall’appellante (sez. II, 13 novembre 2014, in causa C-416/13 “Perez”) appare riferita a una fattispecie strutturalmente differente (reclutamento di agenti di polizia locale, che non rientrano in un corpo militare) da quella che viene ora in discussione (cfr., sull’ambito applicativo della sentenza “Perez”, Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 345). E tanto dicasi anche rispetto al recente arresto del 17 novembre 2022 reso nella causa C304/21, con il quale, in relazione al limite di età fissato per l’assunzione dei commissari di polizia (corpo di polizia ad ordinamento civile e non militare), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha offerto importanti indicazioni al legislatore nazionale e al giudice interno per procedere alla valutazione in concreto della coerenza e della proporzionalità dei limiti di età fissati per l’accesso alle carriere pubbliche che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva in parola.

19.6. Dal che, non ravvisandosi i paventati profili di incompatibilità solo genericamente formulati sotto il profilo comunitario, il provvedimento di esclusione impugnato deve ritenersi legittimo, facendo esso diretta e corretta applicazione di una lex specialis riproduttiva, a valle, di una chiara prescrizione normativa insuscettibile di interpretazione diversa da quella resa palese dal suo contenuto letterale.

20. In conclusione, l’appello deve essere respinto, con conferma delle sentenze impugnate.

20.1. La peculiarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

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