Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-18, n. 202402575

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-18, n. 202402575
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402575
Data del deposito : 18 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2024

N. 02575/2024REG.PROV.COLL.

N. 06290/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6290 del 2022, proposto da
D R, rappresentata e difesa dall’avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze-Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

A Z, L M, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 4404/2022, resa tra le parti, e della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 7595/2022, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 il Cons. Alessandro Enrico Basilico e uditi l’avvocato M S per l’appellante e l’avvocato dello Stato Maurizio Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. L’appellante, risultata idonea in esito al superamento delle prove previste per il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri per l’anno 2021, con il provvedimento prot. 0063848/2022 del 3 marzo 2022 è stato escluso dalla procedura in questione in ragione del rilevato superamento del limite massimo di età stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. a) del bando, come incrementabile per i soli periodi di servizio militare eventualmente prestati o in corso di svolgimento al 6 luglio 2017.

1.1. L’interessata, ultra ventiseienne al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ad avviso dell’Amministrazione procedente non poteva infatti beneficiare dell’innalzamento del requisito anagrafico previsto dalla citata disposizione relativamente al servizio militare prestato successivamente alla data del 6 luglio 2017, risultando conseguentemente carente del requisito di partecipazione al concorso.

2. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza in forma semplificata n. 4404 del 2022, dopo aver disatteso l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa erariale per tardiva sottoposizione a sindacato giurisdizionale del bando di concorso, ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione sull’assunto che la lex specialis invocata dalla parte ricorrente, riproduttiva, a sua volta, del quadro normativo primario di riferimento, non consentirebbe l’innalzamento del requisito anagrafico per coloro che « svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato successivamente alla data del 6 luglio 2017 ». Ciò in ragione della inapplicabilità alla procedura in esame dell’art. 2049 del Codice dell’ordinamento militare, trattandosi di disposizione esclusivamente riferita all’accesso agli impieghi civili, e l’infondatezza della dedotta disparità di trattamento rispetto ai candidati che, alla data di entrata in vigore della riforma inaugurata con il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 (quindi al 7 luglio 2017), prestavano o avevano prestato servizio militare nelle Forze Armate.

3. Con un secondo ricorso, l’odierno appellante, dopo la pronuncia della prefata sentenza, ha impugnato la graduatoria finale del concorso approvata con determinazione n. 83361 del 21 marzo 2022, assieme al provvedimento, assieme al provvedimento prot. 0122617/2022 del 28 aprile 2022 con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha confermato il provvedimento di esclusione in risposta all’istanza di riesame da questo presentata.

4. Il Tribunale adito, con sentenza n. 7595 del 2022, ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto al diniego dell’esercizio del potere di autotutela, poiché meramente confermativo della precedente determinazione di esclusione; ha, quindi, ribadito l’infondatezza del motivo di doglianza riproposto dalla parte ricorrente avverso la graduatoria finale, richiamando il proprio orientamento sfavorevole, compensando le spese di lite a fronte della mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate.

5. Avverso tali pronunce l’interessata ha proposto appello cumulativo. In primo luogo ha rivendicato l’ammissibilità del gravame ricostruendo l’evoluzione della giurisprudenza anche amministrativa sul tema, passata da un orientamento restrittivo ad uno favorevole al cumulo del ricorso per ragioni di stretta connessione delle domande. Nel merito, ha chiesto la revisione delle sentenze impugnate.

5.1. La doglianza, espressa con un unico ed articolato motivo di appello, si concentra sulla ritenuta estensibilità del beneficio dell’innalzamento del requisito anagrafico anche per coloro i quali svolgevano, o avevano svolto, servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato successivamente alla data del 6 luglio 2017, fermo restando il limite massimo di tre anni fissato dall’art. 2, comma 1, lett. a).

Secondo la prospettazione dell’appellante, il TAR avrebbe errato nell’escludere tale beneficio.

La tesi propiziata, a dire del deducente, da un lato contrasterebbe con la lettura sistematica delle norme che nel caso di specie dovrebbero trovare applicazione, prima fra tutte l’art. 2049 del Codice dell’ordinamento militare, la cui portata dispositiva, diversamente da quanto affermato, non sarebbe affatto esclusivamente destinata a coloro che tentino selezioni per l’accesso ad impieghi civili; dall’altro, sarebbe distonica e contraddittoria rispetto al pregresso comportamento tenuto dalla stessa Amministrazione procedente che, in occasione della tornata concorsuale del 2020, ha sposato un’interpretazione assolutamente opposta a quella caldeggiata in questa procedura.

In tale occasione, infatti, in presenza di una clausola del bando identica a quella oggetto dell’odierna controversia, diversi vincitori del concorso con un’età anagrafica superiore a 26 anni si sarebbero visti riconosce l’incremento del limite anagrafico per il periodo di servizio militare eventualmente prestato dopo il 6 luglio 2017.

Venendo in considerazione una disposizione ambigua ed equivoca, i profili testé enunciati, ove debitamente considerati sul piano ermeneutico, avrebbero dovuto guidare l’Amministrazione, prima, e il giudice, dopo, verso una corretta esegesi del bando nei termini ampliativi perorati nel ricorso, alla luce, peraltro, del quadro normativo europeo in materia di limiti di età per l’accesso ai pubblici concorsi, della relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia (cita sez. II, 13 novembre 2014, in causa C-416/13 “Perez”), nonché del principio del favor partecipationis .

6. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze-Comando Generale della Guardia di Finanza.

7. Con la memoria depositata per l’udienza pubblica, l’appellante ha ribadito le proprie prospettazioni; ha altresì evidenziato di non essere pienamente consapevole di aver superato la soglia anagrafica prevista dal bando in quanto, al momento della presentazione della domanda, i candidati non in possesso dei requisiti richiesti relativamente all’età non sono stati bloccati a monte dal sistema.

8. Con la propria memoria, l’Amministrazione ha insistito per il rigetto dell’appello.

9. All’udienza pubblica del 30 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta

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