Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-04-29, n. 201402209

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-04-29, n. 201402209
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201402209
Data del deposito : 29 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04415/2010 REG.RIC.

N. 02209/2014REG.PROV.COLL.

N. 04415/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4415 del 2010, proposto da:
F P, G P, O P, P P, A M P, R P, rappresentati e difesi dall'avv. G P, con domicilio eletto presso G P in Roma, via G.G. Belli, 39;

contro

Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. G T, A P, F M F, E C, G P, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV n. 09622/2009, resa tra le parti, concernente RIMOZIONE VERANDA E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Corbyons su delega dell'avvocato G P e Gabriele Pafundi su delega dell'avvocato A P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In un immobile sito in via Filangieri, n.11 in Napoli venivano realizzate sine titulo, dalla sig.ra Vernetti Francesca, dante causa degli attuali appellanti, due verande, una in alluminio e vetro posizionata su terrazzo a livello, l’altra in vetro e ferro posta sul lastrico di copertura.

Il Comune con provvedimento dirigenziale n.502 del 13/7/2009 ingiungeva la demolizione delle opere abusive sopra indicate e avverso tale provvedimento gli interessati, come in epigrafe indicati, proponevano ricorso al Tar della Campania, che, con sentenza n.9622/2009 resa in forma semplificata, rigettava il gravame ritenendolo infondato.

Gli eredi della sig.ra Vernetti impugnavano tale decisum, deducendo a sostegno dell’appello i vizi di violazione di legge sub specie delle disposizioni di cui al DPR n.380/01 e di eccesso di potere sotto molteplici aspetti.

Nella camera di consiglio del 22 giugno 2010 questa Sezione con ordinanza n.2854/2010, sul rilievo che per gli abusi de quibus era stata presentata al Comune di Napoli, nella stessa data di notifica del ricorso di prime cure ( 28/9/2009), istanza di accertamento di conformità, disponeva l’acquisizione di notizie e documenti in ordine alla definizione del procedimento di sanatoria.

L’Amministrazione comunale, in esecuzione degli ordinati adempimenti, depositava la disposizione dirigenziale n.55 dell’11 febbraio 2010, con cui veniva denegato il rilascio del permesso di costruire chiesto in sanatoria per le opere abusive in parola e contestualmente veniva rinnovato l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 33 del T.U. n.380/2001.

Intanto gli interessati impugnavano innanzi al Tar del Campania il provvedimento n.55/2010 e l’adito Tribunale amministrativo con sentenza n.716/2011 accoglieva in parte il ricorso: detta decisione non è stata tempestivamente impugnata e su di essa si è formato il giudicato.

In vista dell’udienza di discussione parte appellante ha chiesto che sia dichiarata la illegittimità della sentenza qui impugnata per improcedibilità del ricorso di primo grado.

La causa è stata in data odierna introitata per la decisione.

Tanto premesso, l’appello all’esame va dichiarato improcedibile.

L’istituto processuale della improcedibilità di una proposta impugnativa si verifica, com’è noto, in presenza di due concomitanti condizioni:

a) il rapporto giuridico in rilievo sotteso all’impugnato provvedimento è stato oggetto di una nuova regolazione intervenuta in corso di causa e questo fa venir meno gli effetti dell’originario provvedimento (Cons. Stato Sez. VI 3 settembre 2009 n.5191);

b) l’atto del cui annullamento si discute ha di fatto consumato la sua efficacia e questo comporta la sostanziale sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnativa, posto che alcuna concreta utilitas può derivare dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale proposto (Cons. Stato Sez. V 9 ottobre 2007 n.5256).

In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra sinteticamente esposti, in relazione alla vicenda de qua, l’Amministrazione comunale ha adottato un nuovo provvedimento, il n. 55/2010 emesso in ordine alla avvenuta presentazione della domanda di sanatoria con cui ha ridefinito l’assetto degli interessi in gioco, in modo tale che, allo stato, alcun vantaggio può derivare agli interessati da una eventuale pronuncia di annullamento del provvedimento dirigenziale n.502/2009 originariamente impugnato col ricorso di prime cure e sostituito dalle determinazioni successivamente assunte sul punto dall’Amministrazione.

Non resta allora al Collegio che dare atto della improcedibilità dell’appello all’esame per sopravvenuta carenza di interesse e per essere il provvedimento per cui è causa, in quanto sostituito da altra determinazione anch’essa oggetto di gravame, rimasto privo di effetti.

Sussistono, peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

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