Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-16, n. 202309008
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Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 09008/2023REG.PROV.COLL.
N. 05551/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5551 del 2021, proposto da
C A, rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 13853/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il consigliere Angela Rotondano e udito per la parte appellante l’avvocato Valerio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante, già originario ricorrente, impugnava innanzi al T.a.r. del Lazio il provvedimento di revoca di conferimento della licenza taxi (di cui alla determinazione dirigenziale n. 209 del 27 aprile 2010 del Comune di Roma).
2. In particolare, il ricorrente esponeva: a) di aver prestato attività quale sostituto alla guida ai sensi dell’art. 10 della legge n. 21/1992 (in proprio e non come collaboratore familiare) e di aver presentato, all’atto della domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assegnazione di 300 licenze per servizio taxi, un’autodenuncia all’INPS (allegata in atti) per i periodi in cui aveva svolto tale attività senza versare i relativi contributi, al fine di regolarizzare ex post la propria posizione previdenziale (come consentito dal bando); b) che a fondamento dell’adottata determinazione di revoca era posta la circostanza dell’omessa iscrizione dell’interessato all’albo delle imprese artigiane quale “collaboratore familiare” con riferimento al periodo di sostituzione alla guida, oltre alla mancata produzione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali relativi ai periodi di sostituzione alla guida dichiarati.
3. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, ritenendo che il ricorrente avesse infondatamente sostenuto l’assenza di un obbligo di regolarizzazione contributiva perché non prevista dalla legge né dal bando di concorso.
4. Avverso la sentenza di primo grado l’originario ricorrente ha proposto appello, contestando le ridette statuizioni per “travisamento dei fatti processuali” , non avendo considerato che l’omessa regolarizzazione era dipesa unicamente dalla mancata richiesta di versamento dei contributi dovuti da parte dell’ente previdenziale, il quale non aveva né liquidato