Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-03-16, n. 201201521

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-03-16, n. 201201521
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201521
Data del deposito : 16 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07078/2011 REG.RIC.

N. 01521/2012REG.PROV.COLL.

N. 07078/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7078 del 2011, proposto da:
A Hospital S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. E S D, G P e A G, con domicilio eletto presso lo studio BDL in Roma, via Bocca di Leone, n.78;

contro

Asl Ba in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. L V, con domicilio eletto presso A Placidi in Roma, via Cosseria, n.2;
Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. L A C, con domicilio eletto presso A Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;
Cbh Spa - Citta' di Bari Hospital in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Abbatista, con domicilio eletto presso Arturo Sforza in Roma, via Ettore Rolli, n.24-C/11;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00798/2011



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Ba, di Regione Puglia e di Cbh Spa - Citta' di Bari Hospital;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2012 il Cons. R C e uditi per le parti gli avvocati Garofalo, Sticchi Damiani, Volpe per se' e su delega di Clarizio e Abbatista;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso al Tar Puglia, sede di Bari, la società A Hospital, s.r.l., struttura ospedaliera già operante in regime di assistenza indiretta (AOI) sino all’accreditamento istituzionale, intervenuto a seguito del d.lgs. 502/92 con accesso agli accordi contrattuali previsti dall’art 8-quinques del citato d.lgs., impugnava i seguenti provvedimenti chiedendone l’annullamento :

- determinazione della ASL BA n. 4230 del 14 Dicembre 2009 avente ad oggetto: “Area Gestione Risorse Umane -

UOGRC

Ricognizione contabile del conguaglio a titolo di saldo, riguardante le prestazioni sanitarie erogate nell’anno 2008, dalla Casa di Cura Privata Istituzionalmente Accreditata “A Hospital s.r.l." di Bari nonché ogni altro provvedimento con cui la ASL BA aveva stabilito i criteri applicati nel caso di specie ai fini della quantificazione dell'asserito saldo relativo alle prestazioni erogate dalla ricorrente nell’anno 2008 ed esercizi precedenti.

In sede di giurisdizione esclusiva la società chiedeva:

a) accertamento e declaratoria del diritto di A Hospital di vedere remunerate le prestazioni di ricovero erogate in regime di accreditamento istituzionale nel rispetto delle disposizioni di cui all’art 17 l.r. 26/2006 ed in forza della complessiva capacità erogativa della struttura, discendente dalle discipline accreditate, così come definite dalla DGR 813/2006 (Accordo Regione – A Hospital) esercitate conformemente all’organizzazione dipartimentale prevista dall’art 17 bis del d.lgs 502/92 nonché dalla vigente normativa regionale (l.r. 25/06 e 23/08) e dallo strumento di programmazione costituito dal vigente Piano di Riordino Ospedaliero (DGR 1087/2002) da cui discende la predetta DGR 813/06 che definisce come obbligatoria la predetta modalità organizzativa a raggruppamento dipartimentale;

b) accertamento e declaratoria del conseguente diritto dell’Istituto di Ricovero ricorrente ad ottenere, quantomeno per l’anno 2008, un tetto di spesa invalicabile di 33.000.000 euro per prestazioni relative a residenti in Puglia, importo quantificato e confermato dal Verbale congiunto 9 aprile 2009 della stessa ASL BA a conclusione di un complesso procedimento di verifica tecnico-giuridica avviatosi nel luglio 2008;

c) accertamento e declaratoria del conseguente diritto dell’Istituto di Ricovero ricorrente ad ottenere la corretta applicazione della disposizione di cui al comma 3 dell’art 17 l.r. 26/06, con conseguente determinazione del valore soglia (c.d. montante) nella misura di 26.400.000 euro, corrispondente all’80 % del predetto tetto invalicabile pari a 33.000.000 euro e pertanto, che nella fascia economicamente pari a 6.600.000 euro compresa tra il valore soglia ed il tetto invalicabile, le regressioni, rispetto ai corrispettivi tariffari di cui all’art 16 l.r. 26/06 (per A Hospital di classe A) siano limitati alla misura del 7 % (ex DGR 95/08);

d) accertamento e declaratoria del diritto di A Hospital di vedere decurtate con le regressioni di cui all’art 17 c.3 l.r. 14/04 (che prevede un taglio del 75 % della tariffa prevista per la remunerazione dei DRGs prodotti) esclusivamente le prestazioni di ricovero erogate oltre il predetto limite di 33.000.000 euro;

e) declaratoria di nullità o comunque per l’annullamento del contratto 2008 – unilateralmente predisposto e sostanzialmente imposto dalla ASL BA con riserva sottoscritto dalla ricorrente esclusivamente in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art 8 quinques del d.lgs. 502/92 e s.m. – nelle parti in cui lo stesso è stato predisposto in violazione, tra l’altro, delle predette norme imperative di cui, in particolare, all’art 17 l.r. 26/2006;

f) accertamento e declaratoria del conseguente diritto di A Hospital essendo stata compiuta dalla ASL anche nell’esercizio 2007, come da verbale del 9 aprile 2009, la violazione delle predette norme imperative nonché di quelle amministrative discendenti dalla programmazione regionale di vedere riconosciuto l’obbligo in capo alla ASL BA di proporre idoneo accordo integrativo (o sostitutivo) così come previsto dall’art 11 l.241/90 atto a sanare le predette violazioni e l’ingiusto e gravissimo danno pertanto patito dalla ricorrente e così analogamente per l’esercizio 2006 in conformità alle modalità di cui all’art 17 l.r. 26/06, nonché alle disposizioni amministrative discendenti dalla programmazione sanitaria, così come per tempo già notificato dalla ricorrente alla ASL BA, con comunicazione prot R211/DG/ PVW/08 del 10 settembre 2008 ed annesso documento tecnico, individuato alla pag 7 della parte dispositiva del provvedimento n.4230/09 della ASL BA in cui si determina di “liquidare e pagare alla Casa di Cura A Hospital di Bari l’importo complessivo di 3.187.554,16 euro che rappresenta la liquidazione del conguaglio a titolo di saldo relativo alle prestazioni sanitarie erogate nell’anno 2008…….”fatte salve le determinazioni in ordine al documento tecnico di qualificazione del procedimento per la definizione bonaria in materia di prestazioni in regime di AOI e di accreditamento istituzionale tra ASL BA ed A in materia della rimodulazione dei tetti di spesa di remunerazione per gli anni 2006, 2007 e 2008 ed in attesa di conoscere gli esiti giurisdizionali riguardanti il ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia Bari con il quale la Casa di Cura ha chiesto l’annullamento degli atti procedurali riguardante il tetto di spesa invalicabile di remunerazione fissato nell’anno 2009;

g) accertamento e declaratoria del conseguente diritto di A Hospital di vedere le prestazioni rese a favore di pazienti di altre regioni remunerate conformemente alle previsioni di cui all’art 20 c. 7 l.r. 28/2000, nella misura corrispondente alla TUC (Tariffa unica convenzionale) giusta deliberazione GR 1392/2001;
ed analogamente analogo diritto per gli esercizi 2006 e 2007;

quanto ai motivi aggiunti,

- annullamento della deliberazione del DG ASL BA n.14/04 del 20 luglio 2010 avente ad oggetto “Area Gestione Risorse Umane – UOGRC , di conferma delle determinazioni di cui alla nota prot 112490/1 del 16.06.2009”;

- annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato ancorché non conosciuto, ed in particolare della nota prot 112490/1 del 16.06.2009 a firma del Direttore Generale ASL BA.

La ricorrente deduceva plurime articolate censure a sostegno delle proprie pretese impugnatorie e di accertamento e in specie:

- violazione e falsa applicazione art 17 l.r. 26/2006;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti e perplessità, contraddittorietà e sviamento;
violazione art 8 quinques d.lgs. 502/92;
eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta;
violazione dovere di buona amministrazione e del principio di affidamento, obbligo di uniformità e par condicio cui sono tenute le aziende ASL nei rapporti con le strutture istituzionalmente accreditate, straripamento;
indebito ex art 2041 c.c.;

-eccesso di potere in ordine alle decurtazioni per esiti di verifiche tecnico sanitarie comminate con il provvedimento 4230/09 per carenza dei presupposti giuridici amministrativi e contrattuali;
eccesso di potere per sviamento, mancata compensazione di detta somma (per la parte riconosciuta dovuta) con i maggiori oneri effettivamente sostenuti dalla Casa di cura per endoprotesi e non rimborsati in quanto eccedenti la tariffa unica convenzionale (TUC);
indebito ex art 2041 c.c.;
eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta, ragionevolezza;
violazione dovere di buona amministrazione e del principio di affidamento;

-violazione art 20 c.7 l.r. 28/2000 in materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie interessanti residenti di altre regioni e di altri paesi;
eccesso di potere per sviamento, mancata considerazione del diritto della Casa di Cura alla maggior remunerazione integrativa in applicazione della tariffa unica convenzionale TUC ;

- Impropria applicazione delle regressioni tariffarie nella misura del 7% previste dalla D.GR 95/08 per determinazione del relativo valore soglia e del tetto di remunerazione in violazione e falsa applicazione delle norme imperative dell’art 17 l.r. 26/2006;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti e perplessità;

-eccesso di potere per impropria graduazione delle fonti del diritto;
Violazione obbligo di uniformità e par condicio cui sono tenute le aziende ASL nei rapporti con le strutture istituzionalmente accreditate;
violazione art 22 l.r. 8/2004 in relazione al mancato rispetto dello schema contrattuale vigente approvato al punto 14 a del dispositivo della deliberazione di giunta regionale n.1073/02 (

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