Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-08-01, n. 202406900
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Testo completo
Pubblicato il 01/08/2024
N. 06900/2024REG.PROV.COLL.
N. 09373/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9373 del 2023, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del 24 maggio 2022, notificato il successivo 8 novembre, la Prefettura di Brescia ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare formulata nei confronti dell’appellante, cittadino indiano.
Il provvedimento di diniego ha tratto fondamento dal parere negativo reso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, in ragione della carenza reddituale e delle condizioni contrattuali non conformi, avendo l’Amministrazione rilevato, con riferimento a quest’ultimo profilo, la concomitanza, per il beneficiario, di due rapporti di lavoro con orari di lavoro non compatibili e le precedenti procedure amministrative incompiute, per cause imputabili al datore di lavoro.
Con ricorso notificato il 6 gennaio 2023, il lavoratore straniero ha impugnato il decreto prefettizio innanzi al Tar Lombardia, sede distaccata di Brescia, che, con sentenza del 29 giugno 2023, n. -OMISSIS-, ha rigettato il ricorso, ritenendo immune il provvedimento gravato dai censurati vizi.
Con atto di appello notificato e depositato il 27 novembre 2023, il lavoratore straniero ha impugnato la sentenza, previa istanza cautelare, riproponendo le censure non accolte in primo grado, in chiave critica nei confronti della gravata pronuncia.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di stile.
La Prefettura di Brescia non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2023, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 6 giugno 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame, l’appellante si duole dell’errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per aver escluso la violazione di legge e l’erronea applicazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020. Nel caso di specie, secondo l’appellante, la citata normativa richiede un requisito reddituale, in capo al datore di lavoro, pari ad euro 30.000,00. Tale requisito sarebbe pienamente soddisfatto nel caso de quo , in quanto dalla dichiarazione Iva 2020 presentata dal datore di lavoro risulterebbe un volume di affari per l’anno 2019 pari a euro 115.497,00, sufficiente quindi alla regolarizzazione del lavoratore. Deduce l’appellante che la circostanza, valorizzata dal Tar, che l’impresa presenti un saldo negativo tra entrate e spese non significa che essa sia