Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-14, n. 202501222
Sentenza
28 aprile 2022
Ordinanza cautelare
10 settembre 2021
Improcedibile
Sentenza
14 febbraio 2025
Ordinanza cautelare
10 settembre 2021
Sentenza
28 aprile 2022
Improcedibile
Sentenza
14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2025
N. 01222/2025REG.PROV.COLL.
N. 05215/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5215 del 2022, proposto da:
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società agricola UA EL e RN s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00638/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società agricola UA EL ed RN s.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e udita, per l’appellante, l’avvocato dello Stato Lorenza Vignato;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Agea ha appellato la sentenza n. 638/2022, con la quale il T.A.R. per il Veneto ha accolto il ricorso proposto dalla Società agricola UA, annullando la cartella n. 30020180000012503/000 (ruolo n. 2015/000003), inerente il pagamento del prelievo quote-latte per gli anni 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, per una somma intimata complessiva pari ad euro 667.716,77.
2. Il Giudice di primo grado ha evidenziato come questo Consiglio avesse annullato: i ) con la sentenza n. 403/2021 la comunicazione di prelievo relativa alle annate 1995/1996 e 1996/1997; ii ) con la sentenza n. 1330/2021 la comunicazione di prelievo relativa alle annate 1997/1998 e 1998/1999; iii ) con la sentenza n. 1557/2022 la comunicazione di prelievo relativa all’annata 2000/2001. Il T.A.R. ha, quindi, osservato che: i ) gli annullamenti degli atti presupposti alla cartella di pagamento avevano determinato la caducazione della cartella di pagamento; ii ) tale effetto doveva ritenersi esteso all’intera cartella “ in quanto fondata su di un unico ruolo di pagamento, la cui integrale illegittimità deriva dall’inesigibilità di una parte dei debiti iscritti a ruolo per effetto del sopravvenuto annullamento degli atti che li hanno originati ”.
3. L’Agea ha interposto ricorso in appello evidenziando come fosse illegittima l’estensione dell’effetto di caducazione della cartella all’annata 1999/2000, dovendosi, in sostanza, scindere i vari rapporti e scomputare le sole somme relative ad atti impositivi annullati.
4. Si è costituita in giudizio la Società agricola UA deducendo l’infondatezza del ricorso in appello e riproponendo, comunque, i motivi rimasti assorbiti nella decisione di primo grado. In data 14.9.2022 l’azienda agricola ha depositato la sentenza di questo Consiglio n. 6556/2022, con la quale è