Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-10-15, n. 201405132
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 05132/2014REG.PROV.COLL.
N. 00238/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 238/2013 RG, proposto dall’Azienda agricola B Franco, sita in Castelnuovo del Garda (VR), rappresentata e difesa dall'avv. M A, con domicilio eletto in Roma, via Tevere n. 46, presso lo studio dell’avv. P,
contro
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, in persona del Direttore generale
pro tempore
ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri
pro tempore
, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e
nei confronti di
Cooperativa Produzione latte indenne da TBC per la provincia di Verona s.c.r.l. (ora, Cooperativa Latte Indenne di Verona), non costituita nel presente giudizio,
per la riforma
della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. II-ter, n. 4178/2012, resa tra le parti e concernente la determinazione del QRI per la commercializzazione del latte da 1995/96 a 1998/99 (quote latte), l’esito dell’accertamento del quantitativo di latte prodotto nelle annate 1995/96 e 1996/97, nonché la compensazione nazionale per queste ultime ai sensi del DL 43/1999;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle sole Amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 28 giugno 2013 il Cons. S M R e uditi altresì, per le parti costituite, l’avv. Aldegheri e gli Avvocati dello Stato Antonio Tallarida e Natale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. Franco B dichiara d’esser titolare dell’omonima azienda agricola con sede in Castelnuovo del Garda (VR), che produce e commercializza latte vaccino.
Il sig. B fa presente altresì d’aver ricevuto il 27 aprile 1998 la nota dell’AIMA (ora, AGEA) prot. n. 86670099521, recante la comunicazione ex art. 2, c. 5 del DL 1° dicembre 1997 n. 417 (convertito, con modificazioni, dalla l. 27 gennaio 1998 n. 5), relativa ai quantitativi di riferimento individuali assegnati – QRI ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei precedenti commi da 1 a 3. In particolare, il sig. B rende noto che l’AIMA gli assegnò i QRI per le annate lattiere dal 1995/96 al 1998/99 e gli ha determinato i quantitativi di latte dalla di lui azienda prodotti nelle due annate 1995/96 e 1996/97.
Avverso tal statuizione ed il DM 17 febbraio 1998 (recante le procedure per l’accertamento dei quantitativi di latte prodotto e commercializzato nelle annate 1995/96 e 1996/97), il sig. B insorse innanzi al TAR Lazio, con il ricorso n. 9680/98 RG. In particolare, il sig. B colà dedusse, dopo una breve ricostruzione delle normative comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”: A) – l’illegittima assegnazione retroattiva delle QRI, operata in forza del citato art. 2, c. 5 e peraltro meramente provvisoria, con ciò violando l’art. 4, c. 2 della l. 2 novembre 1992 n. 468 ed i regolamenti n. 3950/92/CEE e n. 536/92/CEE, nonché i principi comunitari di semplicità e chiarezza, di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento;B) – l’illegittima e immotivata conferma dei QRI già a suo tempo definiti dall’AIMA e nel frattempo sospesi o annullati in sede giurisdizionale o amministrativa e, in ogni caso, l’erroneità dell’assegnazione del QRI in violazione dell’obbligo d’aggiornamento annuale dei QRI stessi e non rispettando il termine previsto per l’invio delle comunicazioni anche alla luce del medesimo art. 2, c. 5;C) – l’illegittimità comunitaria del sistema nazionale di ripartizione dei QRI in quote A) e B), in violazione anche dell’art. 2, c. 1 del DL 417/1997 sull’obbligo di tener conto delle risultanze della Commissione governativa di indagine sulle “quote-latte”, nonché l’immotivato e generalizzato drastico taglio della quota B) nei confronti dei produttori associati (qual è il ricorrente), peraltro mai preannunciato agli interessati ai sensi dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241;D) – l’illegittimità procedurale dell’approvazione del DM 17 febbraio 1998, presupposto alla nota AIMA impugnata e che, avendo natura regolamentare, si sarebbe dovuto emanare in esito al procedimento ex art. 17 della l. 23 agosto 1988 n. 400, donde la conseguente illegittimità degli atti AIMA emanati in sua applicazione;E) – la determinazione solo presuntiva e non effettiva, come prescrive l’art. 2, c. 1 del DL 417/1997, dei quantitativi di latte prodotto e commercializzato per verificare la sforamento o meno del QGG nazionale nelle stesse annate, donde l’impossibilità di porli a base del calcolo del QGG e l’illegittimità anche sotto tale profilo del DM 17 febbraio 1998;F) – la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e della sentenza della Corte Costituzionale n. 520/1995 che, per la determinazione delle QRI da assegnare, aveva già sancito la necessità d’acquisire il parere delle Regioni;F) – il quadro sinottico dei profili di illegittimità costituzionale e comunitaria delle norme italiane sulle “quote-latte”, che inficia l’impugnata nota AIMA. Si costituirono in quella sede le Amministrazioni intimate, concludendo per il rigetto del predetto ricorso, oltre che delle domande di disapplicazione delle norme nazioni in contrasto con il diritto UE o, se del caso, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
2. – Il sig. B afferma inoltre d’aver ricevuto, nel luglio 1999, la nota AIMA che ha statuito i dati del prelievo supplementare dovuto in esito alla compensazione nazionale, relativamente alle medesime annate lattiere 1995/96 e 1996/97, in base all’art. 1, c. 1 del DL 1° marzo 1999 n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla l. 27 aprile 1999 n. 118).
Anche contro questo provvedimento il sig. B s’è gravato innanzi al TAR Lazio, con il ricorso n. 13570/99 RG. Il ricorrente, oltre a ribadire quanto già dedotto con la precedente impugnazione, lamentò: 1) – l’omessa motivazione circa i dati in base ai quali fu effettuata detta compensazione;2) – l’illegittima imposizione del prelievo, perché fondata su dati presupposti (ossia, i QRI) sospesi in sede giurisdizionale;3) – l’illegittimità della nota comunicata l’ottobre 1999, perché si limita a confermare i dati erronei già esposti nella nota di luglio, che ha sostituito;4) – la non corretta imputazione degli interessi dovuti, 5) – l’illegittimità della procedura di compensazione ex art. 1, c. 8 del DL 43/1999 per violazione di quanto stabilito dall’art. 2 del regol. n. 3950/1992/CEE e dall’art. 3, § 8) del regol. n. 536/92/CEE.
3. – Con sentenza n. 4178 del 9 maggio 2012, l’adito TAR, riunito i due citati ricorsi, ha respinto il primo e ha accolto il secondo con riguardo soltanto all’imputazione degli interessi sul prelievo dovuto, che decorre dal momento in cui l’entità di quest’ultimo è comunicata al produttore.
Appella allora il sig. B, con il ricorso in epigrafe, censurando l’impugnata sentenza per tutti i capi (escluso quello accolto) e segnalando pure, a conforto dei mezzi di gravame, le relazioni della Corte dei conti (in ordine all’erroneità, all’indeterminatezza ed al ritardo nelle comunicazioni individuali dei QRI, malamente operate dall’UNALAT, dapprima e dal Consorzio per i controlli incrociati in agricoltura – CCIA, poi) e di vari organi di PG (sulla complessiva inattendibilità dei dati della produzione lattiera negli anni in questione. È dedotta altresì l’incompatibilità delle comunicazioni, attraverso i soli bollettini collettivi, con il principio di certezza di diritto, il cui fine è quello di permettere ai produttori di non eccedere i limiti della quantitativo globale garantito – QGG per ciascun Stato-membro. È dedotta infine l’erroneità della sentenza, laddove ha respinto il motivo sulla (erroneamente dall’AIMA disposta) compensazione nazionale.
L’appellante, anche sulla scorta della documentazione sopravvenuta, deduce inoltre che, nonostante la provvisorietà delle assegnazioni dei QRI e le svariate rettifiche di essi a partire dal 1999 in poi ed a tutto concedere, vi sarebbero evidenze nelle indagini penali, tali da far dubitare dell’esistenza stessa d’uno sforamento, da parte dell’Italia, del proprio QGG e, dunque, del presupposto imponibile per il prelievo supplementare, a causa dell’inattendibilità dei QRI per eccesso rispetto ai dati ricavabili sul patrimonio bovino. Infine, l’appellante, che lamenta in primo luogo la nullità della sentenza per inadeguatezza della decisione in forma semplificata nella specie, si duole che il TAR non abbia dato specifica risposta a tutte le questioni sollevate nei motivi del ricorso di primo grado, ribadendole in questa sede in una con le istanze istruttorie non esaminate dal TAR.
Resistono nel presente giudizio solo le Amministrazioni statali intimate, concludendo per l’integrale rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 28 giugno 2013, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
Ciò posto in fatto, l’appello non può esser condiviso e va respinto per le ragioni di cui appresso.
4.1. – Per una più agevole comprensione della vicenda delle c.d. “quote-latte”, ma anche per dar atto della sostanziale correttezza, rebus sic stantibus , nell’assegnazione dei QRI e dei loro successivi aggiornamenti verso tutti e ciascun produttore italiano di latte vaccino, è d’obbligo una premessa di metodo, articolata secondo la scansione degli eventi che interessò la regolazione comunitaria della produzione lattiera in Italia.
La normativa CEE prese le mosse dalla necessità d’introdurre tal precisa ed uniforme regolazione del mercato lattiero – caseario, al fine di garantire livelli adeguati di remunerazione dalla vendita del prodotto, specie a favore e nell'interesse dei produttori c.d. “marginali” e reputati più deboli. Tralasciando le questioni sulla prima riforma di detto mercato, reputa opportuno il Collegio, poiché le relative vicende concernono la res controversa , rammentare la novella recata al regol. n. 804/68/CEE (art.