Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-04, n. 202403095
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/04/2024
N. 03095/2024REG.PROV.COLL.
N. 08287/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8287 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianpiero Pasquariello, Antonio Tommaso Ventre, Walter De Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Walter D'Agostino in Roma, piazza Adriana, 15;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento del Decreto di estrazione ex art. 708 c.p. del 07.12.2021, adottato dal Ministero della Giustizia
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, cittadina americana, è stata arrestata in Italia su richiesta di estradizione da parte delle autorità dello Stato del Michigan, per essere sottoposta a processo penale in quanto indiziata del reato di omicidio.
L’estradizione, approvata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. -OMISSIS- e confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1261/2020, è stata inizialmente concessa con decreto del Ministro della Giustizia datato 8.3.2021, in relazione ai reati di concorso in omicidio aggravato e soppressione di cadavere.
Il provvedimento non è stato eseguito a seguito della presentazione, da parte dell’odierna appellante, di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con richiesta di adozione di misura urgente ai sensi dell’art. 39 del Regolamento della Corte.
Con quel ricorso, la Sig.ra -OMISSIS- aveva paventato la possibilità di essere sottoposta alla pena del carcere a vita senza possibilità di liberazione anticipata ( life sentence without parole ) in relazione all’ipotesi accusatoria oggetto della richiesta di estradizione, tale da determinare un trattamento inumano e degradante alla luce della giurisprudenza CEDU in tema di ergastolo, con conseguente violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU.
La Corte EDU ha concesso la tutela cautelare urgente, chiedendo al Governo AL di fornire informazioni sul sistema di revisione della pena nel Michigan, prescrivendo, nel frattempo, di non procedere all’estradizione fino alla pronuncia definitiva sul ricorso.
La ricorrente ha quindi impugnato il decreto di estradizione dinanzi al T.A.R. per il Lazio, Roma (RG -OMISSIS-), che ha respinto la domanda di misure cautelari in ragione della sospensiva già accordata dalla Corte EDU.
Nelle more della definizione del giudizio dinanzi alla Grande Camera della Corte di Strasburgo, alla quale la questione era stata nel frattempo rimessa, il Governo AL ha avviato un confronto con le autorità statunitensi, le quali, con nota diplomatica datata 3.12.2021, hanno assunto l’impegno a derubricare l’accusa di omicidio di primo grado in omicidio di secondo grado e distruzione di cadavere, al fine di escludere il rischio di applicabilità di una sentenza di condanna all’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata.
A fronte di tale impegno il Ministro della Giustizia AL, sostituendo e revocando il precedente decreto datato 8.3.2021, ha emesso un nuovo decreto di estradizione in data 7.12.2021, questa volta in relazione ai reati di omicidio di secondo grado e distruzione di cadavere, ed ha presentato una nuova istanza di revoca della misura ad interim innanzi alla Corte EDU, evidenziando come la derubricazione dell’imputazione escludesse ogni possibile profilo di violazione dell’art. 3 della Convenzione.
La Corte EDU, con comunicazione del 24 gennaio 2022, ha disposto la revoca della misura ad interim precedentemente disposta.
Anche il secondo decreto di estradizione è stato impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio, Roma, che ha respinto l’istanza di misure cautelari con l’ordinanza n. -OMISSIS- confermata in grado d’appello dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. -OMISSIS-.
Il decreto di estradizione è stato pertanto eseguito in data 8 luglio 2022, mediante la consegna dell’odierna appellante alle autorità statunitensi.
Nelle more del giudizio, in data 3 novembre 2022, è stata pubblicata la decisione della Grande Camera della Corte EDU, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che, a seguito della derubricazione del reato ascritto, la ricorrente non avrebbe più corso il rischio del carcere a vita, potendo beneficiare della libertà vigilata, come confermato dalla sopra citata nota diplomatica del Governo statunitense, da ritenersi assistita da presunzione di buona fede.
A seguito di tali fatti, Il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza in questa sede gravata, ha respinto il ricorso avverso il decreto di estradizione.
Con il presente gravame, l’appellante ha rappresentato che, contrariamente a quanto affermato nella Nota Diplomatica dell’Ambasciata degli Stati Uniti sulla cui base il Ministero della Giustizia AL aveva concesso l’estradizione, l’autorità penale della Contea del Michigan stava procedendo per il reato di omicidio di primo grado e non di secondo grado, con conseguente possibilità di condanna all’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata.
Premesso ciò, l’appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi di diritto:
error in judicando – violazione degli artt. 10, 24 e 26 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 8 c.e.d.u. – violazione e falsa applicazione dell’art. 708 c.p.p. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 16 dell’Accordo bilaterale di estradizione Italia – Stati Uniti – travisamento dei fatti e difetto dei presupposti di legge – illogicità – difetto di istruttoria;
error in judicando – violazione e falsa applicazione dell’art. 708 c.p.p. – eccesso di potere per difetto dei presupposti di legge – ingiustizia manifesta;
error in judicando - violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 32 Cost. – violazione del principio di reciprocità - violazione dell’art. 13 Cost. sul diritto alla salute, in relazione a “misure restrittive ritenute incompatibili con il suo precario stato di salute. mettendo a repentaglio la sua stessa sopravvivenza” – eccesso di potere – difetto di istruttoria .
10.1. Con il primo ordine di motivi, l’appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha attribuito valore vincolante alla nota diplomatica n. 21-01127 del Governo statunitense datata 03.12.2021, laddove invece la stessa costituiva una mera comunicazione di “informazione” non vincolante, come drammaticamente confermato dalla successiva fattuale sottoposizione dell’estradata a processo per omicidio di primo grado.
Per tale ragione, sostiene l’appellante, il Ministero resistente si sarebbe determinato sulla base di un presupposto erroneo e/o inesistente, violando altresì quanto previsto dall’art. XVI del Trattato di Estradizione vigente tra Stati Uniti d’America ed Italia, a mente del quale “ Una persona estradata in base al presente trattato non può essere detenuta, giudicata, o punita, nella Parte Richiedente salvo che per: 8 a) il reato per il quale l’estradizione è stata concessa…”, non avendo la citata nota diplomatica alcun valore vincolante per le autorità inquirenti dello Stato del Michigan.
10.2. Con il secondo ordine di censure, l’appellante ha lamentato la violazione del termine previsto dell’art. 708 c.p.p. per l’emanazione del decreto di estradizione (adottato in data 07.12.2021) e pari a 45 giorni dall’emanazione della sentenza della Corte di Cassazione (depositata in data 24.02.2021), nel caso di specie abbondantemente superato dall’Amministrazione, contestando quanto statuito al riguardo dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto il mancato rispetto del suddetto termine idoneo a far cessare lo stato di detenzione, ma non ad incidere sulla legittimità del provvedimento adottato dal Ministro.
Sul punto, l’appellante ha sostenuto che, a seguito della revoca del primo decreto di estradizione, il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto avviare un nuovo procedimento giurisdizionale in sede penale ex artt. 705-708 c.p.p., sulla scorta dei nuovi presupposti ivi enunciati; solo all’esito di tale rinnovato procedimento il Ministro avrebbe potuto legittimamente adottare un secondo decreto di estradizione, senza limitarsi a sostituire, sic et simpliciter , il precedente.
10.3. Con l’ultimo gruppo di censure, l’appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui non sono state ritenute fondate le censure relative allo stato di salute dell’estradata, non considerate dalla motivazione del decreto impugnato e sicuramente ostative all’esecuzione della misura.
11. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio opponendosi all’appello con argomentata e documentata memoria difensiva.
12. Con successiva istanza istruttoria, depositata in data 15.12.2023, la difesa erariale ha rappresentato che in data 14.12.2023 il Dipartimento di Giustizia statunitense