Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-12, n. 202400409

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-12, n. 202400409
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400409
Data del deposito : 12 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2024

N. 00409/2024REG.PROV.COLL.

N. 05399/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5399 del 2023, proposto da
-OISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OISSIS--OISSIS- nella qualità di marito ed erede della dott.ssa -OISSIS-, nonché nella qualità di genitore legale rappresentante del minore -OISSIS-, figlio ed erede della d.ssa -OISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione -OISSIS-) n. -OISSIS-/2023, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 il Cons. M M e udito per la parte appellante l’Avv. S G;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento degli atti relativi al conferimento alla dott.ssa -OISSIS- delle funzioni di presidente di sezione del Tribunale di -OISSIS-, settore civile, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado, all'esito della relativa procedura concorsuale, dalla quale era stata pretermessa la ricorrente.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.

Con il primo motivo, l’istante lamentava che il CSM non avrebbe adeguatamente considerato la situazione di potenziale incompatibilità che sussisteva tra la prescelta e il proprio coniuge, in virtù dell’attività forense esercitata da quest’ultimo presso il medesimo ambito giudiziario inerente al Tribunale di -OISSIS-.

In particolare, la ricorrente assume che l’incarico di Presidente di sezione civile del Tribunale, comportando anche la Presidenza del Tribunale delle imprese, postulava l’applicazione dell’articolo 18, comma 4, del R.D. 12/1941, con la conseguente impossibilità di conferire l’incarico de quo ad un magistrato il cui coniuge eserciti attività forense nel medesimo distretto di destinazione.

La doglianza non è stata ritenuta condivisibile dal T.

Infatti il CSM ha adeguatamente valutato la situazione di potenziale incompatibilità e ha ritenuto di adeguarsi alla decisione sul punto assunta nella delibera della V commissione e dello stesso Consiglio Giudiziario, ove si era concluso per l’assenza di cause di incompatibilità tra la controinteressata ed il coniuge avvocato.

Vale rilevare come il Tribunale delle imprese rappresenti una sezione specializzata del Tribunale civile, con la conseguenza che, per valutare eventuali situazioni di incompatibilità del magistrato, deve farsi riferimento ad un ufficio giudiziario la cui attività sia articolata in sezioni, così escludendosi la situazione di incompatibilità quando sia provato che il coniuge (ovvero il parente o affine) del magistrato non svolga la professione forense (o la eserciti con modalità tali da essere irrilevanti) dinanzi alla sezione ove esercita le funzioni il giudice. Deve osservarsi che la delibera del 2020 del Consiglio Giudiziario aveva già dato atto della autodichiarazione resa dalla controinteressata e delle osservazioni effettuate in data 20 dicembre del 2019 dal Presidente del Tribunale di -OISSIS-. Da tali elementi era emerso come il detto coniuge esercitasse la propria attività nel distretto della Corte di Appello di -OISSIS-, assieme a due colleghe di studio;
erano, tuttavia, anche emerse la sporadicità e la tenuità dell’attività svolta, la quale non poteva perciò causare alcuna situazione di conflitto.

Il CSM, nel recepire il parere liberatorio sul punto del Consiglio Giudiziario e della V commissione, ha pure evidentemente considerato che i detti organi avevano addirittura richiesto l’indicazione specifica delle cause trattate presso il Tribunale di -OISSIS- dallo studio del coniuge della nominata, ricevendo un riscontro negativo in ordine alla sussistenza di motivi di incompatibilità.

Infatti, nel parere attitudinale specifico reso per la partecipazione all’interpello de quo, il Consiglio Giudiziario, rinviando anche ad un precedente parere del 2017, ha decisamente escluso la divisata incompatibilità, all’esito di una valutazione operata, in concreto, sulla natura ed entità (sporadica e di modesta rilevanza) dell’attività professionale svolta dal riferito coniuge.

Il T aggiunge che, trattandosi di un ufficio semidirettivo, il giudizio sulla presunta incompatibilità deve essere reso in concreto ed in modo meno stringente rispetto a quanto accade per i posti direttivi puri.

Né risulta decisivo il fatto che la prescelta sia stata poi assegnata alla sezione specializzata in materia di imprese. Tale sezione è equiparabile ad una articolazione interna del Tribunale e non certo ad un Tribunale autonomo (monosezionale), anche e soprattutto per la decisiva constatazione che il presidente della sezione svolge, per l’appunto, funzioni semidirettive e non direttive (in modo condivisibile la difesa della prescelta ricorda che il vertice della Sezione non è magistrato titolare di funzioni direttive e, dunque, non deve avere conseguito almeno la terza valutazione di professionalità ex art. 12, comma 6, del d. lgs. n. 160 del 2006. Per le funzioni semidirettive, invece, è sufficiente la seconda valutazione di professionalità, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 160 del 2006;
il che impedisce la dedotta equiparazione).

Né, ha osservato il T, può dirsi che la delibera non sia motivata sul punto, atteso che il Plenum ha recepito quanto già opinato sia dalla V Commissione che dal Consiglio Giudiziario, secondo una prassi sicuramente ammissibile ed ispirata ad elementari esigenze di economia logica e procedurale.

Il T ha ritenuto infondato anche il secondo motivo di ricorso.

La ricorrente contestava che il CSM non avrebbe correttamente valutato il proprio percorso professionale e, in particolare, avrebbe valorizzato in modo erroneo il titolo rappresentato dallo svolgimento (vantato da entrambe le candidate) delle funzioni civili. Il CSM avrebbe infatti prescelto la controinteressata, ritenendo il profilo dell’istante subvalente all’esito di una ingiustificata sottostima della propria esperienza civilistica.

Il T ha al riguardo osservato che la delibera ha dato conto puntualmente di tutte le funzioni civili svolte dalla ricorrente, come si evince dal tenore testuale dell’atto in cui sono menzionate tutte le esperienze presso la Pretura e il Tribunale -OISSIS-, presso la Sezione distaccata di -OISSIS-, nonché quale Consigliere della Corte d’appello di -OISSIS-.

Il CSM ha però ritenuto poziore il profilo della controinteressata, richiamandosi agli indicatori specifici di cui all’articolo 15, lettere a) e b), del Testo Unico della dirigenza giudiziaria.

Con ragionamento plausibile, che non può essere sostituito da un diverso opinamento del T, la delibera ha considerato che la ricorrente ha svolto funzioni civili per un numero minore di anni rispetto alla prescelta e, soprattutto, ha apprezzato anche la natura e il tipo di funzioni svolte (la nominata può vantare un’esperienza civilistica più pregnante, ricomprendente materia più ampie tra cui quella delle imprese, la successoria e l’ereditaria).

Anche con riguardo all’indicatore specifico di cui alla lettera b), con ragionamento immune da illogicità ovvero da travisamenti di fatto, la delibera gravata ha ritenuto equivalenti le esperienze di coordinamento vantate dalle due candidate dal punto di vista qualitativo, ma ha considerato la ben più lunga esperienza della prescelta.

Si aggiunga, in senso premiante, l’esperienza significativa della controinteressata quale titolare e coordinatrice del settore delle esecuzioni immobiliari, settore notoriamente complesso e nevralgico (nel quale la prescelta ha registrato una proficua e produttiva attività, anche mediante la riorganizzazione delle vendite dei cespiti pignorati, avvenuta d’intesa con il dirigente dell’ufficio).

Il CSM, da ultimo, ha ritenuto che neppure l’esame degli indicatori generali poteva sovvertire il giudizio di prevalenza, posto che entrambe le aspiranti hanno avuto un’esperienza significativa in settori diversi da quello civile e sono state componenti di vari organismi, oltre che affidatarie di tirocinanti e di giudici onorari. L’istante vantava una esperienza specifica di RID civile per il distretto di -OISSIS- e di componente della commissione flussi, ma si tratta di titoli che, pur posseduti solo dall’esponente, non potevano controbilanciare la sopra riferita prevalenza della prescelta.

Il T ha ritenuto infondato anche il terzo motivo di ricorso.

Con tale doglianza veniva contestata l’avvenuta valorizzazione, in chiave negativa, dei menzionati ritardi nel deposito dei provvedimenti.

Assume l’istante che i ritardi non sarebbero mai stati considerati gravi, tanto che non avrebbero dato luogo ad alcun esito disciplinare e sarebbero sempre stati giustificati in tutti i pareri espressi in occasione delle varie valutazioni di professionalità. Il Consiglio avrebbe dunque attribuito una valenza negativa, che, per converso, è stata sempre esclusa in tutte le precedenti valutazioni fatte dagli organi competenti.

L’argomentazione, ha ritenuto il T, non è pertinente e non coglie il senso del ragionamento effettuato dal CSM. L’Organo di autogoverno ha infatti avuto piena consapevolezza degli esiti assolutori disciplinari e ha altresì considerato che i detti ritardi nei depositi non sono mai stati di ostacolo agli avanzamenti di carriera.

Il punto è che il CSM ha ritratto dal fatto storico incontestato un indice di scarsa capacità del magistrato a organizzare il proprio lavoro. Infatti, l’istante ha registrato ritardi nel deposito di svariati provvedimenti (a volte oggettivamente rilevantissimi) in tutti i quadrienni successivi al procedimento disciplinare (con l’unica eccezione del quadriennio 2007-2011, corrispondente alla quinta valutazione professionalità).

È del tutto fisiologico e coerente che tale elemento possa essere apprezzato nell’ambito del raffronto comparativo. La delibera ha correttamente osservato che si tratta di criticità le quali, seppure non hanno raggiunto la soglia della rilevanza disciplinare e non hanno determinato un giudizio non positivo in sede di valutazione di professionalità, possono tuttavia rilevare in chiave di ritenuta difficoltà del candidato sul piano delle capacità organizzative e dunque di minore attitudine al posto de quo.

Quanto, infine, al dedotto deficit motivazionale, il T ha ritenuto legittimo che il CSM ricostruisca in delibera le carriere dei due aspiranti non in modo notarile e capillare, ma in maniera sintetica, anche eventualmente riservando maggior spazio all’illustrazione del cursus del magistrato proposto.

Si tratta di una consentita tecnica espositiva, nei limiti in cui la delibera esaustivamente rappresenti anche i tratti essenziali che caratterizzano il curriculum degli altri candidati oggetto di raffronto.

La comparazione, di per sé, ben si può risolvere in un giudizio complessivo, sintetico e sinottico, frutto della valutazione integrata dei requisiti e degli indicatori previsti dalla normativa de qua.

In conclusione, il T ha ritenuto che il CSM ha fatto buon uso delle norme applicabili ai procedimenti per il conferimento dell’incarico semidirettivo de quo, emergendo dal provvedimento la motivazione della scelta e il nesso logico di conseguenzialità tra presupposti e conclusioni.

2. Il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello.

3. Preliminarmente, il collegio deve affrontare le conseguenze dell’avvenuto decesso della controinteressata, avvenuto in data -OISSIS- nel corso del giudizio di primo grado e nelle more della pubblicazione della sentenza appellata, verificando se tale evento possa incidere sull’interesse dell’appellante alla coltivazione del processo o sia idoneo a determinare la cessata materia del contendere.

Al riguardo, la parte appellante sostiene che, in caso di accoglimento del proprio ricorso, l’effetto conformativo dell’annullamento imporrebbe al CSM di provvedere alla sua nomina, non essendovi altri candidati proposti dalla Commissione al Plenum.

Aggiunge, peraltro, che a tale esito debba comunque pervenirsi, indipendentemente dall’accoglimento del proprio ricorso, giacché il decesso dell’altra unica candidata, verificatosi nella pendenza del giudizio sulla impugnazione del provvedimento di nomina, è come se fosse intervenuto nel corso del procedimento di valutazione da parte del CSM. Ed allora, se l’evento in questione si fosse verificato quando il plenum si fosse dovuto esprimere sulle uniche due proposte di nomina, sarebbe stato inevitabile che il posto messo a concorso andasse assegnato alla candidata superstite per cui, anche nel caso di specie in cui l’evento del decesso si è verificato nella pendenza del concorso posto sub iudice, si dovrebbe pervenire al medesimo esito. Anche per tale ragione la graduatoria formatasi per effetto della decisione gravata, in conseguenza del decesso della candidata nominata, dovrebbe comportare lo scorrimento dell’unica candidata superstite tra le due a suo tempo proposte al plenum per il conferimento dell’incarico, in ragione della sua utile collocazione senza necessità di una rinnovata deliberazione del plenum che, nella peculiare fattispecie in oggetto, non potrebbe nominare candidata diversa dalla appellante. Peraltro, il procedimento di valutazione che si era già svolto in occasione della deliberazione impugnata, aveva già preso in considerazione le caratteristiche professionali della dott.ssa -OISSIS- la quale, con la proposta “A”, era stata ritenuta meritevole di assegnazione dell’incarico in relazione allo specifico posto messo a concorso.

Pertanto, l’appellante ritiene, in sintesi che il presente giudizio di appello debba concludersi con una decisione processuale che, contestualmente, accerti il vincolo imposto al CSM di procedere alla sua nomina nel posto vacante. In subordine, insiste per l’accoglimento dell’appello.

Il collegio non condivide la tesi di parte appellante. La mera pendenza del giudizio di impugnazione avverso il conferimento di un incarico semidirettivo non è affatto equiparabile alla pendenza del procedimento svolto dinanzi all’organo di autogoverno.

Ne consegue che, sotto l’aspetto sostanziale, il decesso del magistrato cui è stato conferito l’incarico stesso comporta la vacanza del posto, che dovrà essere assegnato attraverso una nuova procedura, frutto di un complesso procedimento di valutazione nel quale assumono rilievo le caratteristiche professionali del singolo magistrato in relazione allo specifico posto messo a concorso, così che, se per qualsiasi ragione il nominato cessi dall’incarico, il Consiglio Superiore dovrà rideterminarsi senza essere vincolato in relazione alla procedura già svolta e dunque senza essere vincolato al conferimento dell’incarico ai soggetti che abbiano già partecipato alla procedura di selezione.

Pertanto, la richiesta principale formulata dall’appellante non può trovare accoglimento.

Di contro, è palese il persistente interesse della parte ricorrente alla coltivazione del giudizio, ancorché essa possa partecipare, sussistendone i presupposti, al nuovo concorso indetto dal CSM per il conferimento dell’incarico.

Risulta evidente, infatti, che l’eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe il conseguimento diretto (o mediato attraverso il rinnovo della procedura) dell’incarico in oggetto.

3.2. Nel merito, l’appello è infondato.

Parte appellante lamenta che la sentenza del TAR abbia ritenuto che il CSM avrebbe adeguatamente valutato la situazione di potenziale incompatibilità per essersi adeguato alla decisione assunta sul punto nella delibera della V commissione e del Consiglio Giudiziario con un parere attitudinale espresso niente meno che nel lontano 2017 allorquando la controinteressata non concorreva al posto di presidente della -OISSIS- Sezione del Tribunale civile di -OISSIS- presso il cui ufficio è incardinato il Tribunale delle Imprese.

Lamenta che la proposta “B” della V Commissione in favore della dott.ssa -OISSIS- -OISSIS-e la delibera del Plenum di approvazione a maggioranza di tale proposta e di conferimento dell’incarico semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di -OISSIS-, settore civile, non avevano valutato e non avevano neanche dato conto dell’esistenza di una possibile causa di incompatibilità della dott.ssa -OISSIS- dovuta alla presenza del di lei coniuge, l’avv. -OISSIS--OISSIS-, iscritto all’albo degli avvocati di -OISSIS-, che esercita l’attività libero professionale nel medesimo settore civile e nel medesimo distretto ove si trova il Tribunale di -OISSIS-, coincidente anche nel Tribunale delle Imprese che ha competenza territoriale in tutto il distretto corrispondente a quello della Corte di appello, considerato che l’assegnataria dell’incarico era destinata a presiedere proprio la Sezione di tale Tribunale, settore civile, del capoluogo regionale.

La sentenza appellata avrebbe compiuto una sostanziale e non consentita integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti impugnati affermando che gli stessi avevano recepito un parere del Consiglio Giudiziario delle -OISSIS-e della V commissione i quali, invece, non erano stati neanche richiamati negli atti impugnati, e per quanto riguarda il parere del Consiglio Giudiziario non era relativo alla valutazione della situazione di incompatibilità riferibile all’ufficio messo a concorso.

La sentenza appellata (a pag.6) afferma che “il Consiglio Giudiziario, rinviando anche ad un precedente parere del 2017, ha decisamente escluso la divisata incompatibilità, all’esito di una valutazione operata, in concreto, sulla natura ed entità (sporadica e di modesta rilevanza) dell’attività professionale svolta dal riferito coniuge”.

Parte appellante osserva che nel giudizio di primo grado era stato depositato tardivamente fuori termine dalla controinteressata, e quindi era anche inutilizzabile ai fini del decidere, un parere del Consiglio Giudiziario del 20.1.2021 (neanche richiamato a fini motivazionali nella delibera del Plenum e della V commissione) il quale rinviava al <<parere attitudinale specifico espresso da questo stesso Consiglio Giudiziario in data 15 novembre 2017, redatto in occasione della domanda per il conferimento dell’ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di -OISSIS-, identico per grado e funzioni>>. La pregressa selezione alla quale il precedente parere del 15.11.2017 (che non era stato rinvenuto tra gli atti depositati in primo grado) faceva riferimento al diverso posto di presidente della -OISSIS- Sezione civile del Tribunale di -OISSIS- che non comportava, come invece prevedeva la selezione oggetto del presente giudizio, anche la presidenza della Sezione specializzata in materia di imprese con competenza distrettuale. Pertanto, risulta ex actis che anche il Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di -OISSIS- non aveva minimamente valutato l’eventuale incompatibilità coniugale della dott.ssa -OISSIS- con specifico riguardo alle specifiche funzioni e attività che tabellarmente sarebbero state di competenza della presidenza della Seconda Sezione civile messa a concorso.

In ogni caso il parere del Consiglio Giudiziario del 20.1.2021, rinviando a precedente parere del 15.11.2017, si riferiva ad una selezione per un posto di presidenza di altra Sezione, la -OISSIS-, del medesimo Tribunale avente competenze per materia e per territorio totalmente diverse e grandemente più ristrette, e comunque non riferibili per competenza territoriale e per materia a tutto il distretto della corte di appello, mentre invece con gli atti impugnati era stata attribuita alla dott.ssa -OISSIS- la presidenza anche di una Sezione specializzata con competenza esclusiva che era estesa per materia e territorio su tutto il distretto e quindi anche sul territorio del circondario di -OISSIS- ove sistematicamente esercita l’attività di avvocato civilista il coniuge della dott.ssa -OISSIS-.

Inoltre, la sentenza appellata avrebbe omesso di considerare che il parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di -OISSIS- del 20.1.2021, in relazione alla comunicazione della dott.ssa -OISSIS- circa lo svolgimento da parte del coniuge avv. -OISSIS--OISSIS- dell’attività di avvocato civilista presso il Tribunale di -OISSIS-, si era limitato a prendere atto che il CSM con delibera del -OISSIS- aveva ritenuto insussistente in concreto una situazione di incompatibilità. Ecco allora che risulta ex actis che la delibera del -OISSIS- del CSM era precedente alla istruttoria che avrebbe dovuto compiere sul punto la Commissione V ai fini della formulazione della proposta al Plenum in favore della dott.ssa -OISSIS-, e soprattutto la delibera del -OISSIS- non era riferita all’ufficio di presidente di sezione messo a concorso in un secondo tempo e relativo alla Seconda Sezione civile che tabellarmente comprende anche la presidenza dello Unico Ufficio giudiziario che ha competenza esclusiva per materia e per territorio su tutto il distretto della Regione -OISSIS-, e quindi si estendeva anche nel territorio del circondario di -OISSIS- ove il coniuge della dott.ssa -OISSIS- ha il proprio studio professionale esercente essenzialmente e stabilmente nel settore del diritto civile e anche presso il Tribunale di -OISSIS-.

Parte appellante fa presente di avere documentato mediante la produzione in primo grado della sentenza della Seconda Sezione civile n. -OISSIS-/2021 nella causa pendente sin dal 2018 che dimostrava come il coniuge avv. -OISSIS- patrocinava l’-OISSIS- Regionale dinanzi il Tribunale di -OISSIS- proprio presso la Seconda Sezione civile la cui presidenza era messa a concorso.

Parte appellante censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto irrilevante ai fini del giudizio sulla dedotta incompatibilità la circostanza che la Sezione del Tribunale delle Imprese alla cui presidenza era stata nominata la dott.ssa -OISSIS- ha competenza esclusiva per materia su tutto il territorio del distretto, separata dalla competenza degli altri tribunali civili e delle altre sezioni del medesimo Tribunale di -OISSIS-, al punto da assumere una valenza ultra distrettuale considerato che le sezioni specializzate in materia di imprese per legge non sono dislocate presso ogni distretto, ma bensì soltanto presso alcuni distretti.

Osserva che per legge tale sezione esercita la propria competenza esclusiva per materia e per territorio ad un livello anche ultra distrettuale che nel caso di specie sicuramente ricomprendeva pure il territorio del circondario del Tribunale di -OISSIS- presso il cui ordine forense era iscritto il coniuge della candidata nominata.

La sentenza appellata avrebbe errato anche nel negare la natura “monosezionale” all’Ufficio in questione giacché la Sezione delle Imprese presso il Tribunale di -OISSIS- è l’unica sezione alla quale è assegnata la competenza esclusiva per materia, per cui rispetto a tale competenza non esiste nessuna altra Sezione nel medesimo distretto.

Parte appellante ritiene che la dichiarazione di impegno del marito ad astenersi dal patrocinare cause dinanzi il Tribunale civile di -OISSIS- non era per nulla idonea a superare l’incompatibilità coniugale non soltanto per le considerazioni pregevolmente espresse da codesto Ecc.mo Consiglio di Stato con la richiamata decisione n.-OISSIS-/2021, ma anche perché nel caso di specie il coniuge avvocato, anche laddove non avesse più patrocinato cause dinanzi la Seconda Sezione civile che era presieduta dalla moglie (ove è stato attestato che comunque ancora alla data di pronuncia della sentenza di primo grado ha causa pendente contro la -OISSIS--OISSIS-), ciò neanche avrebbe escluso la possibilità di esercitare attività di consulenza e assistenza legale a parti che avessero cause pendenti dinanzi la Sezione civile presieduta dalla coniuge, per la quale attività di consulenza, peraltro, non sembra che sia stata neanche formulata una espressa rinuncia né prima che la moglie partecipasse alla selezione né dopo la sua nomina.

Lamenta che la sentenza appellata avrebbe altresì omesso di considerare che l’avv. -OISSIS-, coniuge della controinteressata, sia prima che dopo l’emanazione degli atti impugnati, svolgeva attività professionale anche nel settore del diritto civile.

Fa presente che il cliente difeso dal coniuge del magistrato, ossia la -OISSIS--OISSIS-, aveva innumerevoli cause pendenti dinanzi la stessa Sezione Seconda civile tanto che anche dopo che si è conclusa la ricordata causa e l’avv. -OISSIS- ha intrapreso una causa in proprio contro la -OISSIS--OISSIS-la moglie è stata costretta ad astenersi da ben nove cause.

Parte appellante censura inoltre la sentenza appellata per non aver tenuto conto che in tema di incompatibilità un rilevante elemento da considerare era quello relativo alla dimensione dell’ufficio giudiziario avanti al quale svolge le sue funzioni il magistrato.

3.2. Le censure sono infondate.

L’art. 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ( Ordinamento giudiziario ), avente ad oggetto la disciplina della “incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense” stabilisce che:

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato .

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri: a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;
b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;
c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.

Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.”

In relazione a tale disciplina è stato ritenuto che le situazioni di incompatibilità sono solo quelle che determinano un tale appannamento dell’immagine di terzietà dell’aspirante, da risultare ostative al conferimento dell’incarico.

La situazione di possibile incompatibilità è stata affrontata sia nel rapporto informativo che nel parere attitudinale specifico ed è stata ritenuta priva di rilevanza dall’Organo di governo autonomo della magistratura il quale, con la delibera gravata, non avendo attribuito alla predetta situazione una valenza ai fini del conferimento dell’incarico alla dott.ssa -OISSIS-, ha implicitamente escluso che la stessa potesse assumere efficacia dirimente ai fini del conferimento dell’incarico.

Il richiamo espresso, contenuto nella medesima, agli atti contenuti nel fascicolo personale dei magistrati aspiranti e dunque anche al rapporto informativo ed al parere attitudinale specifico che affrontano espressamente il profilo dell’incompatibilità comporta l’avvenuta valutazione del profilo medesimo.

Il riferimento di parte appellante alla circostanza che il coniuge della controinteressata patrocinava l’-OISSIS- Regionale dinanzi il Tribunale di -OISSIS- proprio presso la Seconda Sezione civile la cui presidenza era messa a concorso non contraddice quanto sopra.

Trattasi infatti di caso sporadico che può essere ritenuto non rilevante ai fini della valutazione di incompatibilità.

Né parte appellante ha altrimenti dimostrato che la valutazione di non rilevanza dell’incompatibilità potesse essere non aggiornata in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

Ne consegue la correttezza della motivazione della sentenza appellata sul punto anche con riferimento relativo alla Presidenza del Tribunale delle Imprese.

Infatti il Tribunale delle imprese rappresenta una sezione specializzata del Tribunale civile, con la conseguenza che, per valutare eventuali situazioni di incompatibilità del magistrato, deve farsi riferimento ad un ufficio giudiziario la cui attività sia articolata in sezioni, così escludendosi la situazione di incompatibilità quando sia provato che il coniuge (ovvero il parente o affine) del magistrato non svolga la professione forense (o la eserciti con modalità tali da essere irrilevanti) dinanzi alla sezione ove esercita le funzioni il giudice

3.3. Parte appellante lamenta che la sentenza appellata avrebbe omesso di valutare la deprivazione sottrattiva compiuta in danno della ricorrente di ben nove anni di esercizio ininterrotto di funzioni giudicanti nel settore civile alle quali si aggiungeva anche l’esercizio di funzioni giudicanti nel settore penale.

Non sarebbe stato tenuto adeguatamente conto dell'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a) T.U. venendo in rilievo nel caso di specie una differenza temporale di esercizio di funzioni civili di ben cinque anni a vantaggio della dott.ssa -OISSIS-.

L’appellante fa presente che si era anche occupata, durante il periodo in cui ha svolto le funzioni civili in appello, anche delle materie di competenza del Tribunale delle Imprese e delle altre materie tabellarmente assegnate alla Seconda Sezione del Tribunale di -OISSIS- la cui presidenza era messa a concorso, mentre invece la proposta “B” approvata a maggioranza dal Plenum aveva erroneamente considerato come tali materie fossero state trattate soltanto dalla controinteressata.

L’appellante chiede di valutare l’incoerenza, irragionevolezza, l’omissione e travisamento della proposta “B” approvata a maggioranza dal Plenum per avere nel giudizio comparativo tra i due candidati arbitrariamente ed immotivatamente ridotto i 9 anni di ininterrotto esercizio della dott.ssa -OISSIS- delle funzioni giudicanti nel settore civile alla minore durata arbitrariamente rideterminata a 5 anni.

Censura il passaggio motivazionale della delibera del Plenum laddove ai fini della valutazione comparativa, sarebbe stato svilito il valore delle cause civili trattate dalla dott.ssa -OISSIS-, sol perché una parte di queste era riferita a procedimenti di c.d. vecchio rito.

La sentenza appellata sotto questo profilo avrebbe mancato di considerare che tali cause nel settore civile spaziavano negli ambiti più significativi e si distinguevano soltanto per l’epoca più risalente della loro iscrizione a ruolo e per il rito processuale che non risentiva di alcune modifiche intervenute successivamente, mentre per quanto riguardava il diritto sostanziale civile tali cause non avevano affatto importanza minore ma anzi spesso il tempo occorso per la loro definizione scaturiva proprio dalla particolare complessità delle cause stesse e dalla complessità e delicatezza delle tematiche in trattazione.

Inoltre a quel tempo, quando ancora non era stato istituito il Tribunale delle imprese (introdotto col D.L. 24.1.2012, n.1), le cause civili assegnate alla dott.ssa -OISSIS- vertevano anche in materia societaria e di imprese.

Parte appellante ritiene che la considerazione riduttiva espressa dalla proposta approvata dal Plenum nei riguardi dei procedimenti di c.d. vecchio rito esprimeva di per sé stessa profili di irragionevolezza ed incoerenza, perché la natura, importanza e complessità delle cause iscritte a ruolo diversi anni prima di alcune modifiche sul rito processuale da applicarsi non per questo poteva essere sminuita.

Ritiene che la variegata esperienza acquisita in entrambi i gradi di giudizio di merito, e anche l’ulteriore esperienza nella gestione dell’ufficio gip/gup durante i nove anni di funzioni giudicanti promiscue, andava e va apprezzata come un arricchimento professionale che consente di sfruttare tale plurima esperienza nel coordinamento delle funzioni di presidenza della sezione messa a concorso anche in considerazione dell’attitudine acquisita nella gestione dell’ufficio ai fini della più efficiente gestione del ruolo civile.

Considera che, pur avendo il CSM arbitrariamente deprivato la dott.ssa -OISSIS- di ben quattro anni di esercizio ininterrotto delle funzioni giudicanti nel settore civile, l’appellante era prevalente sull’altra candidata perché i 24 anni di esercizio di tali funzioni quandanche fossero stati ridotti di 4 anni (attraverso l’arbitraria obliterazione di tale periodo per effetto dell’esercizio contestuale anche di funzioni penali) ciò avrebbe portato a 20 anni la durata di esercizio delle funzioni civili a fronte dei 19 anni della dott.ssa -OISSIS-.

Parte appellante lamenta altresì la mancata considerazione di indicatori specifici prevalenti rispetto a quelli della controinteressata.

Sotto un profilo ulteriormente gradato parte appellante ritiene che, anche laddove si fosse voluto a qualsiasi costo ritenere equivalenti i profili delle due candidate, l'incarico semi direttivo doveva essere attribuito alla dott.ssa -OISSIS- in base al criterio dell'anzianità.

Le censure sono infondate.

Il Consiglio Superiore ha valutato nel dettaglio le esperienze tanto della appellante quanto della controinteressata, valutando le materie trattate, il tempo dedicato ad esse ed i risultati raggiunti e giungendo ad elaborare un motivato giudizio di prevalenza della dott.ssa -OISSIS- sulla dott.ssa -OISSIS-.

Così è stato fatto riferimento al percorso professionale dell’appellante di oltre 27 anni.

Il Consiglio Superiore ha correttamente motivato con riferimento alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire e dai risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi (art. 15, lett. a) T.U.) e dalle pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire (art. 15, lett. b).

Risulta parimenti corretto il riferimento alla circostanza che l’appellante ha esercitato le funzioni civili esclusive per un numero inferiore di anni rispetto alla controinteressata.

Infatti la dott.ssa -OISSIS- vanta l’esercizio delle funzioni civili esclusive per 19 anni, mentre la ricorrente ha svolto funzioni esclusive nello stesso settore per 14 anni.

Il Consiglio Superiore ha correttamente motivato in ordine alla più pregnante esperienza maturata dalla controinteressata con riferimento alla materia del diritto civile.

Infatti la controinteressata si è occupata di diritto d’impresa, divisioni e successioni, ereditarie e testamentarie e di presidenza del collegio civile.

Parimenti il T ha correttamente motivato l’esperienza significativa della controinteressata quale titolare e coordinatrice del settore delle esecuzioni immobiliari, settore notoriamente complesso e nevralgico (nel quale la prescelta ha registrato una proficua e produttiva attività, anche mediante la riorganizzazione delle vendite dei cespiti pignorati).

È stato valutato con motivazione logica e immune da vizi che entrambe le aspiranti hanno avuto un’esperienza significativa in settori diversi da quello civile e sono state componenti di vari organismi, oltre che affidatarie di tirocinanti e di giudici onorari e che dunque tali esperienze non potessero sovvertire il giudizio di prevalenza della controinteressata.

Parimenti è stato congruamente motivato che l’appellante vantava una esperienza specifica di RID civile per il distretto di -OISSIS- e di componente della commissione flussi, ma si tratta di titoli che, pur posseduti solo dall’esponente, non potevano controbilanciare la sopra riferita prevalenza della controinteressata.

Ne consegue, non essendo risultati profili delle due candidate equivalenti, non vi è luogo all’applicazione del criterio dell’anzianità.

3.4. Parte appellante con riferimento alla parte di motivazione relativa ai ritardi nel deposito delle sentenze osserva che è intercorsa sentenza di assoluzione per essere rimasti esclusi gli addebiti.

I ritardi nel deposito di sentenze erano stati giustificati e ritenuti irrilevanti sia dal Consiglio Giudiziario delle -OISSIS-che dallo stesso CSM anche in occasione di tutte le positive valutazioni di professionalità compiute dal Consiglio Superiore nei riguardi della dott.ssa -OISSIS- e ciò in considerazione della documentata ragione che la ricorrente era stata sempre sottoposta ad un eccessivo carico di lavoro.

Oltre alla formula assolutoria della ricordata sentenza dello stesso CSM la quale non consentiva al CSM di fondare un disparere sull’addebito che era stato totalmente escluso, la sentenza appellata avrebbe mancato di considerare che successivamente al periodo in cui la dott.ssa -OISSIS- era stata sottoposta a carichi esagerati di lavori e alla attribuzione anche delle funzioni giudicanti nell’ulteriore settore penale, con evidente raddoppio di carichi di lavoro, non si era registrato nessun ritardo nel deposito di sentenze.

Nel caso di specie invece sarebbero stati evocati, fuor di ragione, passati ritardi nel deposito di provvedimenti, senza peraltro considerare la prevalente laboriosità e produttività della dott.ssa -OISSIS- nonostante la pluralità di funzioni ed il rilevante carico di lavoro affidatole.

Le censure sono infondate.

Il T ha correttamente motivato sul punto che è del tutto fisiologico e coerente che tale elemento possa essere apprezzato nell’ambito del raffronto comparativo. La delibera ha correttamente osservato che si tratta di criticità le quali, seppure non hanno raggiunto la soglia della rilevanza disciplinare e non hanno determinato un giudizio non positivo in sede di valutazione di professionalità, possono tuttavia rilevare in chiave di ritenuta difficoltà del candidato sul piano delle capacità organizzative e dunque di minore attitudine al posto de quo.

Nel caso di specie non si tratta di valutazione di professionalità riferita esclusivamente alla persona dell’appellante, ma di una valutazione dell’attività giudiziaria dei vari candidati in vista della individuazione del migliore per l’affidamento dell’incarico di presidente di sezione, magistrato deputato peraltro ad organizzare non solo il proprio lavoro, ma anche quello dei colleghi assegnati alla sezione.

Si comprende, pertanto, come l’elemento dei ritardi assuma maggiore significato nell’ambito di una procedura concorsuale quale quella d’interesse, tanto più ove si consideri che la comparazione avviene con altra candidata, la dott.ssa -OISSIS-, che non ha incontrato analoghe criticità pur avendo svolto, come la dott.ssa -OISSIS-, una pluralità di funzioni ed attività nell’arco della carriera.

Il Consiglio Superiore ha sul punto congruamente motivato che:

- i ritardi registrati dalla dott.ssa -OISSIS- sono stati giustificati in ragione del carico di lavoro complessivo dell’ufficio e compensati dalla sua elevata produttività;

- si tratta in ogni caso di una criticità che seppure non ha raggiunto la soglia della rilevanza disciplinare né ha determinato un giudizio non positivo in sede di valutazione di professionalità, certamente denota una difficoltà sul piano delle capacità organizzative e del rispetto dei termini, che non può non avere incidenza nel giudizio comparativo, soprattutto in considerazione della reiterazione nel tempo di ritardi, del loro numero e della loro entità.

La stessa parte appellante (pagine 37 e 38 del ricorso di primo grado) riferisce che nel periodo in valutazione (2015/2019), si sono registrati alcuni ritardi nel deposito dei provvedimenti (depositati tra i 61 e i 240 giorni;
nel 2016 n.35 provvedimenti, nel 2017 n.16 provvedimenti, nel 2018 n.37 provvedimenti, nel 2019 n.30 provvedimenti).

In conclusione, l’appello deve pertanto essere respinto.

La condanna alle spese dell’appello a favore delle sole Amministrazioni intimate costituite in appello segue la soccombenza con liquidazione complessiva nella misura di Euro 3.000.

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