Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-12, n. 202303722

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-12, n. 202303722
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303722
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2023

N. 03722/2023REG.PROV.COLL.

N. 02121/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2121 del 2022, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte delle Gioie n. 24;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS- non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione prima bis ) n.-OMISSIS- resa tra le parti, concernente l’avanzamento a scelta al grado di Generale di Brigata per l’anno 2016;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il Cons. Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’Avv. R M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe il Col. -OMISSIS-chiede la riforma della sentenza del TAR Lazio, sezione prima bis , n. -OMISSIS-che ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso avverso il provvedimento del Ministero della difesa-Direzione Generale per il Personale Militare del 12 settembre 2016 con cui il ricorrente è stato giudicato idoneo all’avanzamento a scelta al grado di Generale di Brigata per l’anno 2016, ma non iscritto in quanto risultato 21° in graduatoria e, quindi, fuori dal numero dei pari grado promossi pari a 15.

1.1 Con un unico e complesso motivo di appello il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza per motivazione carente, insufficiente e contraddittoria, per incompleta istruttoria e disamina degli atti e documenti della controversia, per violazione di legge con riferimento agli artt. 1032, 1051, 1057, 1058, 1060, 1093 del D.lgs. n. 66/2010 nonché degli artt. 1032, 1051, 1057, 1058, 1060, 1093 del D.lgs. n. 66/2010, per eccesso di potere in senso sia assoluto che relativo (quest’ultimo sotto l’assorbente profilo della illogica e ingiusta disparità di giudizio e quindi di trattamento ai danni del ricorrente).

1.2 Ad avviso dell’appellante, il giudice di primo grado si sarebbe appiattito sulle considerazioni svolte dall’amministrazione resistente, spesso riprodotte acriticamente senza ricorrere ad una verifica delle stesse in base a quanto emerge dallo stato di servizio e dal libretto personale sia del ricorrente che dei controinteressati promossi -OMISSIS- (7°/15/III/2016), -OMISSIS- (14°/15/VI/2016) e -OMISSIS- (15°/15/V/2016). Il TAR avrebbe, quindi, erroneamente escluso sia l’eccesso di potere in senso assoluto sia l’eccesso di potere in senso relativo, senza considerare che l’esemplarità dell’Ufficiale in questione emerge dall’intero curriculum da cui risulta, in sintesi, una costante apicalità di rendimento, la concessione di riconoscimenti e benemerenze superiori, per numero e importanza, a quelle dei parigrado presi a confronto, un complesso di titoli culturali (2 lauree e 2 masters in materie attinenti ai compiti istituzionali), implementati dalla conoscenza al massimo livello possibile dell’inglese e del francese, la frequenza di ben 17 corsi che gli hanno permesso di acquisire ben 10 brevetti, qualifiche di Istruttore di Equitazione e di Aeromobile, abilitazioni al pilotaggio di 5 diversi tipi di elicottero e di Consigliere Giuridico nelle Forze Armate, un profilo morale e caratteriale senza alcuna menda a differenza del collega -OMISSIS-, incarichi di comando e/o di rilievo sia in Italia che all’estero, in ambito di Unità appartenenti all’Arma di riferimento, compresi incarichi di “staff” e di Stato Maggiore, per un arco di tempo considerevole (oltre 15 anni cioè più di 180 mesi come attestato dal conferimento al -OMISSIS-della Medaglia d’argento al merito di lungo comando che smentisce " in toto " l’asserzione che l’Ufficiale ricorrente vanti un periodo di comando inferiore a quello dei 3 colleghi).

2. Si è costituito il Ministero della difesa che, con memoria del 15 dicembre 2022, ha sottolineato la correttezza del giudizio della Commissione di avanzamento poiché dall’esame del curriculum dell’appellante, sia considerato in sé che in confronto a quello dei parigrado, non emerge quella netta superiorità dello stesso- né dal punto di vista complessivo né con riferimento alle singole voci oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 1058 comma 5 d.lgs 66/2010- tale da far ritenere l’operato dell’organo valutativo viziato da eccesso di potere in senso assoluto e/o relativo. Per tali ragioni, ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

3. Con memoria del 1 marzo 2023 l’appellante ha insistito nelle proprie difese, contestando quanto dedotto dalla difesa erariale.

4. All’udienza del 4 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

6. L’appellante lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso che il giudizio della Commissione di avanzamento fosse viziato da eccesso di potere sia in senso assoluto che in senso relativo.

6.1 Espone che, a prescindere dagli errori commessi dal TAR che si è limitato a recepire acriticamente le osservazioni dell’amministrazione resistente, il vizio di eccesso di potere in senso assoluto emergerebbe dall’esame del curriculum dell’ufficiale, la cui eccellenza sarebbe confermata dalla costante apicalità di rendimento, dai riconoscimenti conseguiti, tra cui una Medaglia di bronzo al valore dell’Esercito e la possibilità di fregiarsi della Medaglia d’argento al Valor Militare concessa dalla Repubblica del Libano, dal complesso dei titoli culturali analiticamente elencati in ricorso e implementati dalla conoscenza al massimo livello possibile dell’inglese e del francese, da un profilo morale e caratteriale senza alcuna menda, anzi impreziosito, oltre che dai riconoscimenti sopra indicati, anche dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di servizio militare, dagli incarichi di comando e/o di rilievo assolti sia in Italia che all’estero, del pari dettagliatamente indicati nell’atto di appello. Per tali ragioni la sentenza sarebbe erronea laddove ha negato l’esemplarità del profilo posseduto dal Col. -OMISSIS-per la presenza di poche ed isolate aggettivazioni interne ritenute non apicali e per il rendimento non sempre apicale nei corsi formativi.

6.2 Quanto al vizio di eccesso di potere in senso relativo, esso emergerebbe dal raffronto tra il curriculum dell’appellante e quelli dei pari grado promossi -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- sotto tutti i profili oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 1058 comma 5 d.lgs 66/2010. In particolare, deduce, in sintesi, che:

i ) quanto alle qualità di carattere morali e fisiche, il pari grado -OMISSIS- ha riportato una condanna penale nel 1996 per “ Violenza, minaccia ed ingiuria continuata ed aggravata ” nei confronti di un sottoposto per cui inammissibilmente la Commissione ha assegnato al predetto un punteggio per le qualità morali e di carattere superiore a quello dell’appellante. La lamentata disparità del metro di giudizio sussiste anche nei confronti dei pari grado -OMISSIS- e -OMISSIS-, atteso che gli stessi membri della C.S.A. giudicano come "splendide" (alla luce della medaglia di bronzo al valore dell’Esercito conferitagli) le doti del ricorrente e solo "spiccate" quelle dei due colleghi, giudizi che smentiscono di per se stessi l’attribuzione dei punteggi (pari a p. 27, 47 per -OMISSIS-a fronte di p. 27,61 e p. 27,60 per -OMISSIS- e -OMISSIS- i quali hanno anche riportato delle flessioni nelle valutazioni interne e nelle formule elogiative e un minor numero di encomi e riconoscimenti);

ii ) quanto al complesso degli incarichi svolti in carriera, l’appellante annovera un periodo di servizio in teatri operativi di 24 mesi, a fronte del 12 mesi del -OMISSIS-, dei 17 mesi del -OMISSIS-, dei 27 mesi del -OMISSIS- (il quale, tuttavia, annovera solo 18 mesi in incarichi operativi e di comando, mentre gli altri pari grado nessuna attività di comando all’estero). Nell’intera carriera, inoltre, l’appellante vanta 128 mesi di comando, sia in Italia che all’estero, per un totale di 227 mesi di incarichi di rilievo a fronte dei soli 166 di -OMISSIS- e 184 mesi di -OMISSIS-;

iii) quanto alle qualità intellettuali e culturali, dai rispettivi “stato di servizio” specchio V, risulta che il -OMISSIS-, contrariamente a quanto affermato dal TAR, vanta la frequenza di soli 5 corsi oltre a quelli comuni a tutti e 4 gli ufficiali, a fronte dei 18 che figurano, invece, a favore del -OMISSIS-il quale, inoltre, risulta preminente sui colleghi -OMISSIS- e -OMISSIS- quanto a lauree possedute e a masters ottenuti, oltre che per la conoscenza delle lingue straniere;

iv ) quanto all’attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore, tra la valutazione per l’avanzamento a scelta del 2015 e quella per l’anno 2016 di cui si controverte l’appellante ha avuto un incremento di solo 1 centesimo di punto, a differenza del pari grado -OMISSIS- (incremento di 51 centesimi di punto) e dei pari grado -OMISSIS- e -OMISSIS- (incremento di 2

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