Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2024-04-10, n. 202403269

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2024-04-10, n. 202403269
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403269
Data del deposito : 10 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/04/2024

N. 03269/2024REG.PROV.COLL.

N. 01864/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1864 del 2024, proposto dall’avv. G N, rappresentato e difeso dall’avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato V A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F P in Roma, via Guglielmo Calderini, n. 68,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda, n. 252/2024, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2024 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

L’avv. G N ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi n. 3097 del 12 dicembre 2022, con la quale è stata disposta la sua esclusione dal concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Avvocato indetto con deliberazione del D.G. n. 2224 del 26 agosto 2021.

L’esclusione è stata disposta in ragione della ritenuta carenza del requisito di partecipazione di cui all’art. 2, lett. c) del bando di concorso, il quale testualmente prevedeva: “ Anzianità di cinque anni effettivi corrispondente alla medesima professionalità prestata in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, ovvero esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo ”.

In particolare, l’impugnata deliberazione del Direttore Generale n. 3097/2022 afferma quanto segue: “ Verificato, alla luce di un riesame delle istanze di partecipazione al suddetto concorso, che l’avv. N G ha dichiarato di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di Brindisi dalla data del 03.10.2017, per cui, alla data di presentazione dell’istanza, 12.11.2021, ha maturato un’anzianità, nel profilo professionale di avvocato, pari a 4 anni e 1 mese ”.

Lamentava il ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio, che l’Amministrazione non aveva considerato che, a pag. 3 della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, il medesimo aveva dichiarato di aver svolto, alla data dell’istanza (12 novembre 2021), 5 anni e 2 mesi effettivi di attività presso studi professionali privati considerando i periodi di collaborazione professionale dapprima presso lo studio legale “Durano” (periodo Settembre 2016 - Dicembre 2018) e, successivamente, presso lo studio legale “Ciullo” (periodo Gennaio 2019 – novembre 2021).

Egli deduceva quindi che, conformemente al predetto requisito, l’attività di collaborazione da lui svolta era stata espletata nei predetti studi professionali in qualità di Avvocato, già abilitato alla professione forense in data 2 dicembre 2014, anche considerato che l’attività professionale di Avvocato non si risolve nella mera attività difensiva, per la quale occorre la necessaria iscrizione all’Albo professionale, ma può estrinsecarsi anche nelle attività di consulenza, redazione di pareri e predisposizione di atti, che non richiedono l’iscrizione all’Albo, ma l’abilitazione all’esercizio professionale.

Va evidenziato che nelle more del giudizio, con delibera n. 3118 del 13 dicembre 2022, l’ASL di Brindisi disponeva l’ammissione con riserva del ricorrente al concorso e che, espletate le relative prove, il suddetto risultava idoneo e si collocava (con riserva) al quinto posto della graduatoria di merito, approvata con delibera n. 1960/23/GC del 28 luglio 2023: graduatoria che, dopo l’assunzione del vincitore, è stata successivamente utilizzata sino al quarto idoneo.

Il T.A.R. adito, con la sentenza n. 252 del 19 febbraio 2024, ha respinto il ricorso.

Ha ravvisato l’infondatezza, in primo luogo, della censura intesa a lamentare l’illegittimità della delibera impugnata, per aver disposto l’esclusione del ricorrente, in violazione del bando di concorso, in ragione della carenza del requisito dell’anzianità di cinque anni effettivi corrispondenti alla medesima professionalità.

Ha ritenuto in proposito il T.A.R. che non fosse condivisibile la prospettazione attorea, secondo cui avrebbero dovuto considerarsi i periodi di collaborazione professionale dapprima presso lo studio legale Durano (periodo settembre 2016 - dicembre 2018) e, successivamente, presso lo studio legale Ciullo (periodo gennaio 2019 – novembre 2021), sebbene prestate successivamente al conseguimento dell’abilitazione forense presso la Corte di Appello di Lecce in data 2 dicembre 2014, osservando in senso contrario che “ il requisito dell’anzianità effettiva, secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio, non può che essere verificato avendo riguardo alle attività in concreto esercitate ed in questo senso è indubitabile che l’attività di collaborazione prestata in studi legali senza l’iscrizione all’albo non può essere a rigore considerata come attività esattamente omologa ovvero corrispondente a quella svolta da un professionista iscritto all’albo ”, aggiungendo che “ se è vero quanto sostenuto da parte ricorrente che l’attività forense ricomprende anche attività di consulenza per cui non è necessaria l’iscrizione, è altresì vero che la stessa ricomprende anche una serie di attività connesse allo ius postulandi per le quali è per legge necessaria l’iscrizione all’albo ” e che “ l’anzianità di cinque anni effettivi corrispondente alla medesima professionalità non può che essere valutata con riferimento all’esercizio di tutte le attività qualificanti la figura professionale in argomento ”.

Il T.A.R. ha altresì escluso la fondatezza della censura intesa a lamentare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, sul rilievo che, “ secondo consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti di esclusione da una procedura concorsuale per mancanza dei requisiti di partecipazione, postulando la pendenza di un procedimento del quale l’interessato è già a conoscenza, non esigono la comunicazione di avvio del procedimento ”.

L’originario ricorrente, con l’atto di appello in esame, contesta le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado.

Quanto al primo profilo, deduce che il bando di concorso non prevede affatto, quale unico e indefettibile requisito di ammissione al concorso, l’anzianità quinquennale di iscrizione all’Albo degli Avvocati e che la stessa formulazione della clausola, che fa riferimento alle “ attività aventi contenuto analogo ”, suggerisce un’interpretazione di tipo sostanzialistico, che tenga conto cioè dell’attività concretamente svolta dal candidato, a prescindere dal dato meramente formale.

Egli richiama a sostegno delle sue deduzioni le pronunce di questa Sezione n. 8609 del 24 dicembre 2021 e n. 947 del 2 febbraio 2021 e osserva che, avendo conseguito l’abilitazione forense superando il prescritto esame nel distretto di Corte di Appello di Lecce nel 2014, l’attività di collaborazione è stata resa in qualità di Avvocato, già abilitato alla professione forense, conformemente a quanto previsto all’art. 2, lett. c), del bando di concorso, che richiede in particolare “ […] attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo ”.

Quanto al secondo profilo, deduce l’appellante che, costituendo l’impugnata esclusione un provvedimento di autotutela, avendo l’ASL già ammesso il ricorrente al concorso, salvo poi esercitare lo ius poenitendi il giorno antecedente alla prima prova scritta, esso avrebbe dovuto essere preceduto dal contraddittorio procedimentale.

Propone ricorso incidentale l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi.

Essa contesta in primo luogo la statuizione reiettiva dell’eccezione di inammissibilità del gravame per omessa notifica ad alcun controinteressato, fondata sul rilievo che “ l’impugnazione di una delibera di esclusione da una procedura selettiva non conosce figure di controinteressati, non essendovi soggetti che derivano dall’atto anzidetto un vantaggio immediato e diretto ”: deduce in senso contrario la appellante incidentale che, con delibera n.2531 del 20 ottobre 2022, è stato approvato l’elenco degli ammessi e degli esclusi dal concorso in questione e che successivamente, all’esito del riesame dell’istanza di partecipazione dell’appellante principale, con deliberazione n. 3097 del 12 dicembre 2022, a modifica ed integrazione della precedente delibera, è stata disposta l’esclusione dello stesso dal concorso, con la conseguenza che la presenza di controinteressati discenderebbe dall’esistenza di un elenco, formato da sole 45 posizioni, di soggetti ammessi a sostenere la prova scritta, agevolmente individuabili e tutti titolari di un interesse sostanziale alla conservazione della posizione giuridica di vantaggio conseguita, consistente nel potersi confrontare, in sede di prove concorsuali, con una platea inferiore di potenziali vincitori.

La ASL appellante incidentale lamenta inoltre che il giudice di prime cure ha erroneamente respinto l’eccezione intesa ad evidenziare la mancata impugnazione dell’atto di approvazione della graduatoria finale, sulla base del rilievo secondo cui “ l’odierno ricorrente, ben lungi dal dolersi di quest’ultimo atto, anela al contrario ad avvantaggiarsene - previo annullamento della delibera di esclusione - donde la superfluità della relativa impugnazione ”: deduce in senso contrario la ASL che, con delibera prot. n. 1960/_2023/GC del 27 luglio 2023, essa ha approvato la graduatoria di merito, nella quale l’odierno appellante principale, ammesso con riserva, si è collocato al quinto posto, con la conseguente applicazione del principio giurisprudenziale a mente del quale, una volta impugnata l’esclusione dal concorso, il concorrente è tenuto ad impugnare anche l’atto conclusivo del procedimento nel frattempo intervenuto, pena l’improcedibilità del ricorso.

La ASL afferma quindi di non condividere la sentenza appellata nemmeno nella parte in cui ha respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso sulla scorta del fatto che il completamento delle prove concorsuali, ed il proficuo inserimento nella graduatoria finale di merito, hanno determinato il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio: reiezione incentrata sul rilievo secondo cui “ l’interesse azionato in giudizio permane nella misura in cui la collocazione del ricorrente nella graduatoria finale, tra gli idonei non vincitori, è stata espressamente disposta con riserva, connessa quest’ultima all’esito del presente giudizio ”.

Allega altresì la ASL che, in sede di partecipazione alla procedura concorsuale, il ricorrente non ha fornito una prova rigorosa in ordine allo svolgimento di attività di contenuto analogo a quella propria del profilo messo a concorso ed infine contesta la statuizione di compensazione delle spese di giudizio recata dalla sentenza appellata nonostante la soccombenza del ricorrente.

Venendo alle valutazioni del Collegio, e prima ancora di affrontare i profili di merito della controversia, occorre esaminare i motivi formulati dalla

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