Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-10-12, n. 201704726

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-10-12, n. 201704726
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201704726
Data del deposito : 12 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2017

N. 04726/2017REG.PROV.COLL.

N. 04207/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4207 del 2008, proposto da V E, Progetti S.p.a. e Immobiliare Francesca S.r.l., queste ultime due in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall'avvocato P M, con domicilio eletto presso lo studio Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55;

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato N S M, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Puglia – Sede di Bari, Sez. III n. 839 del 28 marzo 2007, resa tra le parti, concernente adozione di varianti normative alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Bari;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati P. Medina e N.S. Matassa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO

1. Il signor Enrico Volpe e le società Progetti S.p.a. ed Immobiliare Francesca S.r.l., proprietari di suoli edificatori siti nel territorio del Comune di Bari, hanno impugnato avanti il T.a.r. per la Puglia, Sede di Bari:

- con ricorso allibrato al n.r.g. 649/2006, la deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. 186 del 22 dicembre 2005, recante “ Adozione di varianti normative alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Bari agli articoli 5, 31, 32, 39, 51, 52, 59 ed introduzione dell’art. 59-bis ai sensi della l.r. n. 56/1980 ”, e la successiva deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. 9 del 6 febbraio 2006, recante “ Errata corrige ” della deliberazione n. 186;

- con ricorso allibrato al n.r.g. 651/2006, la deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. 187 del 22 dicembre 2005, recante “ Approvazione programma per il Riequilibrio e lo Sviluppo Urbanistico del Territorio per l’anno 2006 ” (cd. “ Prisvut ”).

2. I ricorrenti hanno svolto molteplici censure, lamentando sia vizi di carattere procedurale, sia illegittimità di rilievo sostanziale.

2.1. Più in dettaglio, con il ricorso n.r.g. 649 i ricorrenti hanno sostenuto che il Comune non avrebbe potuto adottare la gravata variante alle N.T.A. poiché non aveva in precedenza provveduto all’adeguamento del P.R.G., approvato nel 1976, alle prescrizioni recate dalla successiva l.r. n. 56/1980;
oltretutto, la cennata variante non sarebbe stata preceduta da idonea istruttoria, non sarebbe supportata da adeguata motivazione e non recherebbe un’adeguata ponderazione dei contrapposti interessi privati.

2.1.1. I ricorrenti hanno, altresì, lamentato che le norme introdotte con la gravata deliberazione n. 186/2005 (e rimodulate con la successiva deliberazione n. 9/2006) imporrebbero alle iniziative urbanistiche di natura privata oneri assai gravosi ed in tesi ingiustificati, tali da determinarne il sostanziale blocco.

2.1.2. I ricorrenti hanno stigmatizzato, in particolare, l’eliminazione della “ unità operativa minima ” in precedenza prevista e la conseguente estensione dei piani attuativi all’intera maglia di P.R.G.;
la soppressione della possibilità, per i soli piani di lottizzazione convenzionata, di introdurre deroghe agli indici edilizi;
l’obbligo della realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per una volumetria pari al 40% di quella assentita dallo strumento attuativo;
la subordinazione degli interventi alle previsioni di uno strumento urbanistico atipico, quale il “ Prisvut ”;
l’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione sino all’allaccio delle reti di pubblico servizio esistenti.

2.2. Con il ricorso n.r.g. 651, invece, i ricorrenti hanno stigmatizzato che il “ Prisvut ”, atto peraltro in tesi privo di fondamento normativo e, per di più, emanato in esecuzione di variante soltanto adottata ma non ancora approvata, avrebbe ingiustificatamente ammesso solo gli interventi di trasformazione urbanistica ivi distintamente indicati, con esclusione di tutti gli altri.

3. Il Comune, costituitosi in resistenza in ciascuno dei due ricorsi, ha eccepito in rito l’inammissibilità della censura (integrante il motivo sub 1] del ricorso n.r.g. 649) incentrata sul mancato adeguamento del P.R.G. alla successiva l.r. n. 56/1980;
nel merito, il Comune ha sostenuto l’infondatezza dei ricorsi.

4. Il T.a.r., con l’impugnata sentenza, ha, previa riunione dei due ricorsi, accolto l’esposta eccezione di inammissibilità e, nel merito, ha ritenuti fondati solo alcuni dei plurimi profili di censura enucleati dai ricorrenti.

5. I ricorrenti hanno interposto appello, censurando i capi della sentenza che hanno rigettato i motivi di censura coltivati in prime cure, tutti riproposti nella presente sede.

6. Il Comune, ritualmente costituitosi, ha ribadito le difese già spese in primo grado;
da ultimo, l’Ente locale ha, altresì, eccepito l’improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell’atto di approvazione della variante de qua , intervenuto nelle more della trattazione del presente giudizio d’appello.

7. I ricorrenti hanno in proposito negato che ricorra alcun onere di impugnare la riferita approvazione, giacché l’eventuale accoglimento delle censure svolte contro l’atto di adozione della variante avrebbe un’efficacia caducante, non semplicemente invalidante, sui provvedimenti emanati a valle, tra cui in primis proprio l’approvazione.

8. Il ricorso è stato trattato alla pubblica udienza del 27 giugno 2017 e, all’esito della discussione, trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento nei soli limiti che seguono.

2. Il Collegio osserva, in limine , che la materia del contendere del presente grado è limitata alle censure respinte dal T.a.r.: per ragioni di economia motivazionale e, prima ancora, per rispetto del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, pertanto, sarà omesso il riferimento alle questioni viceversa accolte dal Tribunale, la cui pronuncia di annullamento in parte qua , del resto, è oramai definitiva in virtù della mancata impugnazione da parte del Comune.

3. E’, anzitutto, infondata l’eccezione di improcedibilità da ultimo formulata dal Comune.

3.1. Sul punto, è sufficiente richiamare il precedente di questa Sezione (Cons. Stato, Sez. IV, 11 settembre 2012, n. 4828) citato dalla stessa difesa dell’Ente locale a sostegno della prospettazione in esame, ove si legge che “ stante il rapporto di collegamento tra i diversi atti che compongono l’atto finale, deve … confermarsi che l'omessa impugnazione del provvedimento regionale di approvazione di un piano regolatore generale non determina alcuna preclusione all'ammissibilità, né rifluisce conseguentemente sulla procedibilità, del ricorso proposto contro la delibera di adozione dello strumento urbanistico, in quanto l'annullamento di quest'ultima, comportando il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso il cui procedimento si conclude solo con l'approvazione regionale, esplica effetti automaticamente caducanti e non meramente vizianti sul successivo provvedimento regionale, nella parte in cui lo stesso si limita a confermare le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa ”.

3.2. Il ragionamento svolto nel precedente citato merita condivisione anche laddove, come sostenuto dal Comune (e, peraltro, contestato ex adverso ), l’Autorità investita del potere di approvazione abbia introdotto delle modifiche al testo a suo tempo adottato: la strutturale unitarietà del (pur complesso ed articolato) procedimento teso all’emanazione del P.R.G. (e, a fortiori , di una variante) fa sì che il venir meno di un atto endo-procedimentale necessario, quale è l’adozione del Piano, rifluisca in termini radicalmente caducanti sul successivo atto di approvazione, che viene in tal modo funditus privato del suo oggetto, costituito appunto dalla definitiva approvazione, con le eventuali modifiche nei limiti consentiti dalla legge, di quanto ex ante adottato ad opera della competente Amministrazione.

3.3. Del resto, l’atto di approvazione è espressione, tipica di procedimenti complessi, di un potere di controllo (esteso, con varie declinazioni, al merito) di una previa delibazione provvedimentale di altra Autorità: ove questa venga in seguito annullata con effetto ex tunc , l’atto approvativo perde ab imis la propria ragione d’essere.

4. Passando al merito, merita condivisione l’impugnata sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la censura di illegittimità della variante alle N.T.A. per violazione dell’art. 55 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 e dell’articolo 20 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20.

4.1. E’ opportuno riportare il testo di tali disposizioni.

4.1.1. L’art. 55 della l.r. 56/1980 stabilisce che “ Tutti i Comuni della Regione sono obbligati a dotarsi di un Piano Regolatore conforme alle prescrizioni della presente legge, entro due anni dall' entrata in vigore della stessa.

Fino all'adozione ed approvazione del PRG di cui al comma precedente, possono essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte solo per la realizzazione di opere pubbliche, nonchè per la realizzazione dei programmi di edilizia economica e popolare e per la verifica degli standards ai sensi dell'art.

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