Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2014-05-13, n. 201401531

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2014-05-13, n. 201401531
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401531
Data del deposito : 13 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03095/2013 AFFARE

Numero 01531/2014 e data 13/05/2014

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 9 aprile 2014




NUMERO AFFARE

03095/2013

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana s.p.a. - A.T.A.M., con sede a reggio Calabria, in persona dell’ingegner V V, contro il silenzio serbato dalla regione Calabria sull’atto di diffida e messa in mora notificatole il 16 gennaio 2012.

LA SEZIONE

Vista la relazione 8 agosto 2013 prot. n. 4979 con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per i trasporti. la navigazione ed i sistemi informativi, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

visto il ricorso, datato 31 maggio 2012 e pervenuto al ministero il 18 giugno 2012;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Eugenio Mele.


Premesso:

L’Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana ricorre contro la regione Calabria per il silenzio serbato dalla stessa avverso un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora per ottenere un contributo per mancato introito derivante dal rilascio di tessere di libera circolazione in favore di persone ultrasettantenni con un reddito inferiore a 15.000 euro. La ricorrente chiede la Regione sia condannata a pagarle 668.264 euro, ritenendo che la somma le sia dovuta in quanto le tessere suddette erano previste da una legge regionale, mentre la Regione ritiene inammissibile il ricorso per indeterminatezza della richiesta.


Considerato:

Il ricorso è inammissibile sia perché si sostanzia in una domanda di condanna, la cui pronuncia esula dai poteri dell’Autorità che decide il ricorso straordinario (che è un ricorso amministrativo, per l’annullamento di provvedimenti della pubblica amministrazione );
sia perché la materia è espressamente esclusa dalla giurisdizione amministrativa (e quindi dal ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo emanato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104) dall’art. 133, comma 1, alinea c, del codice citato, che assegna alla giurisdizione amministrativa esclusiva «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi».

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