Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-05-12, n. 201702231

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-05-12, n. 201702231
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702231
Data del deposito : 12 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/05/2017

N. 02231/2017REG.PROV.COLL.

N. 03629/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3629 del 2009, proposto dal Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico della Provincia di RO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Corso e Guerino Massimo Oscar Fares, con domicilio eletto presso lo studio Guerino Fares in Roma, via Bisagno, 14



contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio eletto presso lo studio Graziano Pungi' in Roma, via Sabotino, 12



nei confronti di

Farm Computer System S.r.l., Consorzio Sviluppo Alto ROse, Leader Coop, Associazione Giovani Imprenditori Agricoli di RO, Associazione Produttori Zootecnici della Calabria, Confederazione Italiana Agricoltori di RO, Confagricoltura RO, Consorzio Apicoltori di Calabria a r.l., Consorzio Nero di Calabria, Consorzio Pro. Agr. e Produttori Agroenergetici della Calabria, Associazione Rural Social Service non costituiti in giudizio



per la riforma della sentenza del T.A.R. della Calabria, Sezione II, n. 1315/2008

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2017 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Graziano Pungì (su delega dell’avvocato Talarico) e G. Cerceo (su delega dell’avvocato Corso);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue



FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Calabria e recante il n. 296/2008 il Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico della Provincia di RO (d’ora in poi ‘il Consorzio PST-KR’ o ‘il Consorzio appellante’), premesso di aver stipulato con la Regione Calabria una convenzione avente ad oggetto taluni interventi per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per le imprese agroalimentari della provincia, impugnava e chiedeva l’annullamento del decreto in data 31 gennaio 2008 con cui la Regione Calabria aveva disposto la revoca della Convenzione.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito ha respinto il ricorso, dichiarandolo infondato.

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal Consorzio PST-KR il quale ne ha chiesto la riforma articolando quattro motivi.

Il Consorzio ha altresì nuovamente articolato la domanda risarcitoria già proposta in primo grado e, in ogni caso, la domanda finalizzata al riconoscimento di un indennizzo rinveniente dal recesso dall’accorso, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell’articolo 11 della l. 241 del 1990.

Si è costituita in giudizio la Regione Calabria la quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Consorzio Parco Scientifico di RO (PST-KR) (il quale aveva stipulato con la Regione Calabria una convenzione avente ad oggetto taluni interventi per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e aveva a tal fine sottoscritto un’apposita convenzione) avverso la sentenza del T.A.R. della Calabria con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento con cui la Regione ha disposto la revoca di tale convenzione.

2. Il Collegio ritiene che si possa prescindere dall’esame del motivo con cui la Regione Calabria ha eccepito la tardività dell’appello (che sarebbe stato notificato oltre il termine di dimidiato di cui all’articolo 23- bis della l. 1034 del 1971).

Ciò in quanto, per le ragioni che fra breve si esporranno, l’appello è comunque infondato nel merito.

3. E’ invece infondata l’ulteriore eccezione preliminare con cui la Regione Calabria ha eccepito l’inammissibilità del ricorso di primo grado per non essere stato notificato alla società Selex, cui la PST-KR aveva aggiudicato il primo lotto (relativo alla realizzazione della connettività tramite wireless ).

Al riguardo ci si limita ad osservare che la società in questione non assumeva nell’ambito della complessiva vicenda la veste di controinteressato ( i.e .: di soggetto che vanta un interesse di segno opposto rispetto a quello vantato dal ricorrente principale). Al contrario, la società in questione presentava una posizione di sostanziale co-interesse, potendo essa mirare (al pari dell’originaria ricorrente) al mantenimento – e non certo alla rimozione – degli atti oggetto di revoca.

Ne consegue che la mancata notifica del ricorso di primo grado alla società Selex, non poteva determinare l’inammissibilità del primo ricorso.

4. Con il primo motivo di appello (reiterativo di un analogo motivo già articolato in primo grado e dichiarato infondato dal T.A.R.) il Consorzio PST-KR torna ad articolare il motivo con il quale si era lamentata l’incompetenza del Dipartimento regionale della Presidenza ad adottare il provvedimento di revoca impugnato in primo grado.

Sotto tale aspetto i primi Giudici avrebbero omesso di considerare:

- che non è esatto affermare che la competenza in parola sarebbe stata riconosciuta al Dipartimento della Presidenza con l’atto di riorganizzazione delle strutture regionali dl novembre del 2006;

- che nessuno dei settori in cui si articola tale Dipartimento si occupa della materia per cui è causa;

- che, al contrario, tale competenza spetta certamente ad altro Dipartimento regionale (che può essere individuato nel n. 3 – ‘Programmazione nazionale e comunitaria’, nel n. 5 – ‘Attività produttive’, ovvero nel n. 6 – ‘Agricoltura e foreste’).

4.1. Il motivo è nel complesso infondato

Si osserva in primo luogo al riguardo che, come rilevato dai primi Giudici, la delibera di Giunta regionale n. 770 dell’11 novembre 2006 ha in effetti ascritto al Dipartimento della Presidenza (il quale ha adottato il provvedimento di revoca impugnato in primo grado) le competenze in precedenza riconosciute al Dipartimento economia (competenze cui sembra congruamente e ragionevolmente afferire l’adozione del richiamato provvedimento).

Si osserva in secondo luogo che, a seguito della menzionata riorganizzazione, è stato istituito un Settore denominato ‘Sistema informatico regionale – Società

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