Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-08-28, n. 201704080

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-08-28, n. 201704080
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201704080
Data del deposito : 28 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2017

N. 04080/2017REG.PROV.COLL.

N. 09067/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9067 del 2016, proposto da:
Utres Ambiente s.r.l., società di ingegneria, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Le.ge.co. s.p.a. e con lo S.G.S. Studio geologico associati di A O e M M, rappresentata e difesa dall’avvocato M T, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Sabotino, n. 22;

contro

CON.AMI., Consorzio azienda multiservizi intercomunale, in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Guiducci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi, in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;

nei confronti di

Studio associato L S P, in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese con la Ingegneri Riuniti s.p.a. e con lo studio IMS Ingegneri M e S, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino, Stefano Colombari e Giorgio Zaccanti, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Parioli, n. 180;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE I, n. 806/2016, resa tra le parti, concernente una procedura selettiva per l’affidamento in appalto della progettazione esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di ampliamento della Discarica “Tre Monti”, nei Comuni di Imola e Riolo Terme.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Con.Ami - Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale;

Visto l’appello incidentale dello Studio associato Lombardi-Spazzoli-Paglionico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2017 il consigliere F F e uditi per le parti gli avvocati M T, Luigi D’Ambrosio, su delega dell’avvocato Guiducci, Mario Sanino e Stefano Colombari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna la Utres Ambiente s.r.l. impugnava gli atti della procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. b), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi della progettazione ed esecuzione dei lavori di ampliamento della discarica “Tre Monti” nei Comune di Imola e Riolo Termine, indetta dal CON.AMI - Consorzio azienda multiservizi intercomunale (con delibera consortile n. 96 del 5 aprile 2015) e aggiudicata all’esito della selezione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base d’asta di € 400.000 al raggruppamento con capogruppo lo Studio associato L S P (delibera n. 26 dell’8 marzo 2016).

2. Nel ricorso, integrato da motivi aggiunti, la Utres Ambiente, seconda graduata, censurava la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario sotto plurimi profili, tutti respinti - e in un caso anche dichiarati irricevibili – dall’adito tribunale con la sentenza in epigrafe;
era dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale “escludente” dello studio professionale mandatario del raggruppamento aggiudicatario.

3. I rispettivi mezzi sono riproposti dalla Utres Ambiente e dallo Studio associato L S P rispettivamente con appello principale e con appello incidentale.

4. Si è costituito in resistenza il Consorzio intercomunale CON.AMI.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di appello la Utres Ambiente ripropone la censura con cui sostiene che lo studio associato aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara per la mancanza in allegato all’offerta tecnica della relazione geologica e della figura professionale del geologo.

2. L’originaria ricorrente censura la dichiarazione di irricevibilità del motivo in esame emessa dal giudice di primo grado, sul rilievo che questa carenza era conosciuta già allorquando era stato proposto il ricorso introduttivo, sulla base della documentazione amministrativa prodotta in sede di gara dal controinteressato, sostenendo al contrario che in realtà la figura del geologo era un elemento dell’offerta tecnica (ex art. 6 della lettera di invito;
nota di prot. n. 3317 del 12 ottobre 2015), la mancanza del quale è stata conosciuta solo all’esito dell’accesso agli atti di gara avvenuto il 12 maggio 2016, cosicché i motivi aggiunti notificati il giorno 31 dello stesso mese sono da ritenersi tempestivi.

3. L’originaria ricorrente contesta anche il rigetto nel merito di tale motivo di impugnazione, reiterando i propri assunti circa la necessità di tale relazione specialistica quale allegato al progetto esecutivo presentato in sede di procedura selettiva, ai sensi degli (allora vigenti) artt. 26 e 35 del regolamento di esecuzione al codice dei contratti pubblici di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Al medesimo riguardo la Utres Ambiente deduce che la relazione geologica è imposta dalle migliorie proposte dallo studio L S P nella propria offerta tecnica, evidenziando che dette migliorie consistono non già nella « mera “ingegnerizzazione” delle opere previste nel progetto definitivo » a base di gara, ma in opere « “invasive” e, comunque, modificative sia del progetto definitivo che dello stato dei luoghi, la cui esecuzione, in assenza di una relazione geologica che attesti la relativa fattibilità, sotto il dirimente profilo della stabilità, della sicurezza e della durevolezza delle opere, implica la realizzazione di opere inficiate da una dirimente carenza in sede progettuale ».

4. La Sezione reputa infondate le censure e pertanto irrilevante ogni questione circa la ricevibilità delle stesse o, in relazione alle eccezioni sollevate dal Consorzio resistente e dallo studio professionale aggiudicatario, la loro ammissibilità per come formulate nel presente appello, ai sensi dell’art. 104, comma 1, del codice del processo amministrativo.

5. Con riguardo al profilo oggetto del primo dei motivi aggiunti in primo grado relativo all’automatica eterointegrazione della normativa di gara ad opera dei citati artt. 26 e 35 del regolamento di esecuzione al previgente codice dei contratti pubblici di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, la Sezione, consapevole di precedenti giurisprudenziali non univoci, ritiene di dover dare continuità al precedente costituito dalla sentenza n. 4553 del 28 ottobre 2016 (citata dalle parti in causa e richiamata anche in sede di discussione finale).

6. In detta pronuncia si è valorizzato, in contrario agli assunti riproposti dalla Utres Ambiente, la circostanza che, secondo il citato art. 35 d.P.R. n. 207 del 2010, il progetto esecutivo « prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo ». In particolare, si è ritenuto che questa formulazione « depone per il carattere solo eventuale delle relazioni specialistiche in sede di progettazione esecutiva » e che in senso analogo il medesimo regolamento di esecuzione al previgente codice dei contratti pubblici regola i rapporti tra progettazione preliminare e definitiva: (« Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva »: art. 26, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010).

7. Al medesimo riguardo, anche ad una più estesa disamina della normativa sui livelli di progettazione recata dal d.P.R. n. 207 del 2010 ed in particolare in relazione all’art. 33, relativo ai « Documenti componenti il progetto esecutivo », secondo cui quest’ultimo deve essere composto di tutte le relazioni specialistiche « salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento », la Sezione ha statuito che tale disposizione « afferisce tuttavia all’attività progettuale che si svolge all’interno delle stazioni appaltanti, cosicché non ne può essere desunta una rilevanza “esterna”, sotto forma di requisito di partecipazione al procedure di gara in cui un segmento della progettazione (…) sia affidato all’appaltatore privato ».

8. Tale rilievo si correla nella medesima sentenza all’esigenza di non introdurre obblighi documentale sanzionati a pena di esclusione dalla gara in assenza di una specifica previsione del bando, e dunque di una espressa richiesta da parte della stazione appaltante, poiché altrimenti risulterebbero violati i principi europei di certezza enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 2 giugno 2016, C-27/15.

9. In conclusione, nel precedente ricordato si è affermato che l’obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipende dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante.

10. I principi ricordati sono da preferire rispetto alla tesi dell’eterointegrazione automatica, affermata da questa stessa Sezione con la sentenza 21 aprile 2016, n. 1595, richiamata dalla Utres Ambiente a sostegno delle censure in esame.

Depone in questo senso l’esigenza che la determinazione degli obblighi progettuali e documentali imposti dalle stazioni appaltanti ai concorrenti siano chiaramente definiti nei documenti di gara e che a tali soggetti non siano addossati oneri che le prime, nell’ambito della loro discrezionalità e sulla base del grado di dettaglio della progettazione a base di gara, delle caratteristiche delle opere e delle migliorie consentite, hanno ritenuto non necessari. Per contro, l’applicazione meccanicistica dei più volte citati artt. 35 e 26 d.P.R. n. 207 del 2010 che la Utres Ambiente propugna, condurrebbero proprio a tali incoerenti ed irragionevoli conseguenze, determinando un aggravio documentale ed economico per i concorrenti che da un lato non risponde ad esigenze effettive delle amministrazioni e le cui conseguenze si pongono dall’altro lato in tensione con i principi di certezza affermati in ambito sovranazionale.

11. Tutto ciò precisato, nel caso di specie nessuna previsione di lex specialis imponeva di corredare l’offerta tecnica della relazione geologica e di indicare la figura del geologo, per cui l’impostazione del motivo d’appello finora esaminata non può essere condivisa.

12. Come accennato la Utres Ambiente sostiene sotto un distinto profilo – enucleato solo nel presente appello - che la relazione geologica e l’inclusione del geologo nel team di professionisti indicati per l’esecuzione dei servizi di progettazione nell’ambito dell’appalto integrato in contestazione sarebbe stato necessario in concreto, alla luce della natura delle migliorie offerte dallo studio professionale aggiudicatario (in linea con quanto affermato dalla citata sentenza di questa Sezione del 28 ottobre 2016, n. 4553).

13. Sennonché le deduzioni della Utres Ambiente sul punto non sono assistite da adeguati elementi di prova.

L’originaria ricorrente non ha infatti allegato che l’offerta dello studio professionale associato aggiudicatario abbia comportato una revisione del modello geologico assunto a base di gara ed abbia pertanto richiesto di svolgere ulteriori accertamenti geologici al fine di individuare le caratteristiche dei terreni su cui dovranno svolgersi i lavori di ampliamento della discarica.

14. Deve premettersi al riguardo che le migliorie in questione consistono in lavori di consolidamento dell’invaso su cui è collocata discarica, nell’allargamento della strada d’accesso e dell’area di cantiere, e nel miglioramento dell’assetto statico con riduzione dell’argine di contenimento dell’invaso.

Quindi, come rilevato in precedenza, la Utres Ambiente deduce al riguardo che il consolidamento della base dell’invaso e la riduzione degli argini di contenimento della discarica offerti da controparte comporterebbero una modifica dello stato dei luoghi che richiederebbero un accertamento della relativa fattibilità dal punto di vista statico e della sicurezza e durevolezza delle opere.

15. Sennonché, la circostanza che gli interventi in questione comportino una modifica dello stato dei luoghi non implica di per sé la necessità di integrare il modello geologico di riferimento, ma solo di svolgere rilievi ed esami di ordine geotecnico pacificamente rientranti nelle competenze ingegneristiche, al fine di verificare la fattibilità di questi interventi sotto i profili evidenziati dall’appellante principale (stabilità, sicurezza e durevolezza delle opere).

16. A ben vedere il profilo del motivo in appello ora in esame si fonda su un ulteriore automatismo e cioè quello per cui ogni opera migliorativa offerta in sede di gara richiede un adeguamento della relazione geologica predisposta dalla stazione appaltante.

Detto assunto perviene alla conseguenza estrema per cui ogniqualvolta un ingegnere preveda in sede esecutiva di intervenire con lavori di movimentazione di terre, sulla base delle caratteristiche geologiche illustrate nell’apposita relazione specialistica, debba corredare il proprio progetto di una ulteriore relazione geologica. E’ per contro evidente che quale professionista competente nella geotecnica – ovvero nella disciplina che studia la meccanica delle terre e la sua applicazione nelle opere di ingegneria – l’ingegnere possa progettare autonomamente le opere di movimento delle terre sulla base modello geologico predisposto dallo specialista.

17. Da ultimo, l’originaria ricorrente pretende di trarre argomenti a sostegno dei propri assunti sulla base delle sopravvenienze verificatesi nelle more del presente giudizio d’appello. Viene in particolare richiamata la delibera di giunta regionale dell’Emilia – Romagna n. 2262 del 21 dicembre 2016, recante gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale dei lavori di ampliamento della discarica in questione ed in particolare la prescrizione secondo cui durante la relativa esecuzione deve essere assicurata la presenza di un geologo (prescrizione n. 10;
punto 4.1 della delibera).

18. Tuttavia, come dedotto dalle parti resistenti – da ultimo in sede di discussione - i lavori in questione si riferiscono ad un lotto diverso da quello oggetto della procedura di gara in contestazione e cioè il lotto 3, concernente la sopraelevazione del sito, anziché il lotto 4, relativo invece all’ampliamento (cfr. il punto 1.8 della delibera, nonché i punti 2 e seguenti).

19. Con il secondo motivo d’appello la Utres Ambiente ripropone la censura di violazione del divieto di subappalto di prestazioni specialistiche previsto dall’art. 91, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione alle attività che nell’ambito del team di progettazione indicato dallo studio professionale aggiudicatario dovrebbero essere svolte dal prof. Erio Pasqualini. L’appellante sottolinea che dall’offerta tecnica di controparte si ricava che a tale figura professionale è stata demandata in subappalto la progettazione dei consolidamenti statici e della struttura dei rilevati stradali;
per effetto di ciò – conclude l’appellante – al prof. Pasqualini sarebbe stato affidato lo svolgimento delle principali prestazioni dell’appalto in contestazione, al di fuori dei limiti consentiti dalla citata disposizione del codice dei contratti pubblici e non invece la semplice « predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio », come ritenuto dal giudice di primo grado.

20. Il motivo è infondato.

Non vi sono infatti elementi dai quali desumere l’erroneità della decisione del tribunale di ritenere applicabile rispetto al prof. Pasqualini la deroga dal divieto di subappalto di prestazioni di progettazione sancito dal citato art. 91, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 (e cioè la « predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio », in senso conforme: Cons. Stato, V, 27 marzo 2013, n. 1757, richiamata dalle parti resistenti).

Decisivo a questo riguardo è quanto risulta dall’organigramma della struttura di progettazione facente parte dell’offerta dello studio professionale controinteressato, in cui il predetto professionista è qualificato come consulente specialistico delle figure incaricate del ruolo di direttore operativo dei consolidamenti delle strutture e delle strade.

21. In contrario non può essere utilizzato – come invece pretende la Utres Ambiente - il dato meramente quantitativo relativo alle ore di lavoro esposte dallo Studio associato L S P in sede di verifica di anomalia dell’offerta: 120 ore il consulente contro le 160 dichiarate per i professionisti facenti parte della struttura di progettazione. Si tratta infatti di un elemento di per sé equivoco e che non denota il sostanziale affidamento delle principali attività ad una figura estranea alla compagine dell’aggiudicatario. Inoltre, come dedotto dallo studio L S P, a queste 160 ore devono essere aggiunte le ulteriori 120 dichiarate in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta per l’altro professionista facente parte del team di progettazione per il quale il consulente presterà la propria opera specialistica.

22. Con il terzo motivo d’appello la Utres Ambiente reitera la censura di difetto di qualificazione tanto dello studio professionale mandatario del raggruppamento aggiudicatario, studio associato L S P, quanto della mandante s.p.a. Ingegneri Riuniti. In particolare, l’appellante sottolinea che il primo non è qualificato per prestazioni di progettazione di consolidamenti, rilevati e strutture che in sede di partecipazione ha dichiarato di assumere, e che rientrano nelle classi e categorie di lavori IX/b e IX/c (Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali), secondo l’ordinamento professionale degli architetti e degli ingegneri, mentre il secondo non è qualificato per la progettazione di impianti elettrici di cui alla classe e categoria II/a (depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti).

23. La Utres Ambiente critica la statuizione di rigetto del motivo emessa dal Tribunale amministrativo, secondo cui la corrispondenza tra quote di esecuzione e quote di qualificazione, su cui si basa tale censura, « non si applica ai raggruppamenti temporanei di professionisti », dal momento che ai sensi dell’art. 261, comma 7, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 « i requisiti tecnici debbono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento », mentre nel caso di specie la lettera di invito si limitava a richiedere che il mandatario non superasse il 50 % dell’intero importo dell’appalto;
l’appellante per contro sottolinea che non vi può comunque essere alcuna scissione tra quote di servizio, di cui il progettista assume l’esecuzione, e qualificazione dallo stesso posseduta, mentre nel caso di specie tale scissione è ravvisabile per le prestazioni sopra specificate dai componenti del raggruppamento temporaneo poc’anzi menzionati.

24. Il motivo deve essere respinto.

Il tribunale ha riscontrato dalla domanda di partecipazione alla procedura di affidamento che detti due professionisti hanno assunto prestazioni per le quali sono qualificati. Infatti mentre lo studio L S P ha dichiarato di assumere la progettazione per la classe e categoria II/a, unitamente al mandante studio IMS M e S;
quest’ultimo e l’altra mandante Ingegneri riuniti s.p.a. hanno invece dichiarato di assumere le classi e categorie IX/b, IX/c e VI/b. Il tutto secondo la ripartizione percentuale rappresentata nel presente giudizio d’appello dalla stazione appaltate attraverso le tabelle a pag. 20 e 21 della propria memoria per la camera di consiglio del 12 gennaio 2017.

Non è quindi contestato dall’appellante che i servizi dichiarati sono stati poi comprovati dai componenti del raggruppamento aggiudicatario e che quest’ultimo soddisfa nel loro complesso (« cumulativamente », ai sensi dell’art. 261, comma 7, d.P.R. n. 207 del 2010, puntualmente richiamato dal giudice di primo grado), rispetto all’importo globale dell’appalto, i requisiti di qualificazione tecnica previsti dalla normativa di gara.

La Utres Ambiente assume invece che alcune prestazioni dichiarate dalla capogruppo e dalla mandante Ingegneri Riuniti s.p.a. non corrisponderebbero alle relative qualificazioni.

25. L’assunto è tuttavia indimostrato.

Infatti, le prestazioni di progettazione di consolidamenti, rilevati e strutture assunte dallo studio associato L S P sono riconducibili alla progettazione di depositi e discariche di cui alla classe e categoria II/a, che la stessa mandataria ha dichiarato di eseguire e per la quale è qualificata.

26. Quanto alla mandante s.p.a. Ingegneri Riuniti, non è stata data la prova che la progettazione di impianti elettrici da essa dichiarata non rientri in quella relativa a lavorazioni specialistiche per opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate, gallerie e opere sotterranee di cui alle classi e categorie IX/b, IX/c e VI/b, per le quali – come poc’anzi rilevato - la stessa è qualificata.

Sullo specifico punto in questione va peraltro sottolineato che la censura è formulata dalla Utres Ambiente in modo ipotetico e con commistione di diversi profili, tale da renderlo addirittura inammissibile: « Orbene la “Progettazione impianti elettrici e apparecchiature (2) sembra più un servizio complementare alla categoria/classe IIa, al pari di quella “atipica” “Co-progettazione opere idrauliche” (3) – chiaro indice, comunque, di riparto “misto” del Rtp appellato, si veda motivo che segue » (pag. 29 dell’appello principale).

27. Con il quarto motivo d’appello la Utres Ambiente ribadisce che la natura del raggruppamento temporaneo controinteressato non è chiara, perché questi ha dichiarato di partecipare come raggruppamento di tipo verticale, ma ha poi specificato che in caso di aggiudicazione avrebbe formato un raggruppamento di tipo misto, con l’ulteriore contraddittorietà ravvisabile nell’impegno a fare coincidere le quote di esecuzione con quelle di partecipazione;
l’appellante soggiunge che queste quote non sarebbero specificate.

28. Il motivo deve essere respinto.

Da un lato occorre premettere che la qualificazione del raggruppamento a sé attribuita dal concorrente non è vincolante per la stazione appaltante ed è in ogni caso suscettibile di chiarimenti, al fine di superare eventuali aspetti di dubbio o di apparenti ambiguità. Ciò che è invece determinante – come riconosce la stessa Utres Ambiente, richiamando le sentenze dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato del 13 giugno 2012, n. 22 e del 5 luglio 2012, n. 26 – è che siano chiaramente predefinite le prestazioni contrattuali di cui ciascun componente del raggruppamento assume l’esecuzione.

29. Ebbene, sotto questo profilo l’offerta del raggruppamento aggiudicatario non pone alcun dubbio. Ogni componente ha infatti precisato le prestazioni professionali che avrebbe eseguito e di ciò si ha conferma dal secondo motivo del ricorso della Utres Ambiente (terzo del presente appello), in cui questa ha contestato il difetto dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli componenti per alcune di tali prestazioni in relazione alle quote di servizio assunte da ciascun componente del medesimo raggruppamento (pari al 50% in capo al mandatario studio associato L S P, al 36,10% in capo alla mandante Ingegneri Riuniti s.p.a. e al restante 13,90% in capo all’altra mandante studio IMS M e S).

30. Con il quinto motivo d’appello la Utres Ambiente censura il capo della sentenza di primo grado con cui il tribunale ha ritenuto che i motivi aggiunti davanti ad esso proposti sono soggetti al contributo unificato « poiché, anche se non sono stati impugnati nuovi atti, è stato ampliato il thema decidendum, dal momento che nessuno dei nuovi motivi di ricorso aveva a che fare con quelli esposti con il ricorso principale ». L’appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe sconfinato dalla propria giurisdizione, sostituendosi alle determinazioni rimesse sul punto al Segretariato generale della giustizia amministrativa.

31. Il motivo deve essere accolto.

Lo sconfinamento dedotto dalla Utres Ambiente sussiste, dal momento che non spetta al giudice amministrativo risolvere controversie – ammesso che nel caso di specie vi siano – in ordine ad una prestazione di natura tributaria quale è quella consistente nel pagamento del contributo unificato previsto dagli artt. 9 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. In ragione di tale natura la potestas iudicandi spetta infatti agli organi del contenzioso tributario.

32. In conclusione, l’appello principale di Utres Ambiente deve essere accolto nella sola parte relativa alla statuizione del tribunale amministrativo relativa all’assoggettamento dei motivi aggiunti di primo grado al contributo unificato, con conseguente annullamento del corrispondente capo della sentenza. Per il resto il medesimo appello principale deve essere respinto.

L’appello incidentale dello Studio associato aggiudicatario deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che la statuizione di rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti della Utres Ambiente è confermata.

Le spese di causa possono essere compensate, in ragione dell’accoglimento parziale dell’appello e dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione della necessità della relazione geologica.

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