Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-24, n. 202309189

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-24, n. 202309189
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309189
Data del deposito : 24 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2023

N. 09189/2023REG.PROV.COLL.

N. 05593/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5593 del 2022, proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Cirsa Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A L, L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 130/2022

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cirsa Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il Cons. S Z e uditi per le parti gli avvocati A L, L M e l'avvocato dello Stato Francesca Subrani.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.La sentenza impugnata ha accolto il ricorso con cui la parte appellata ha chiesto l’annullamento della nota con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva ribadito la richiesta di pagamento di una somma mensile, pari ad euro trecento,00 per ciascuno degli apparecchi in eccedenza rispetto ai prestabiliti parametri numerico-quantitativi, installati presso il suo esercizio commerciale, numero a sua volta calcolato in proporzione al numero di apparecchi regolarmente eserciti dalla predetta appellata.

A tal proposito la parte appellante espone le seguenti circostanze di fatto:

- - la pretesa creditoria di cui si discute trova il suo fondamento nell’art.1, comma 81, lett. f) della legge n.220 del 2010 che, tra l’altro, ha previsto di identificare numero e tipologia dei singoli apparecchi da intrattenimento utilizzabili per il gioco e le scommesse on line, anche per accertare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi prestabiliti dai decreti dirigenziali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

- - la citata disposizione consentiva di mantenere installati gli apparecchi in eccedenza previo pagamento, fino all’adozione del nuovo decreto di aggiornamento dei parametri quantitativi, di euro trecento per ciascuno degli apparecchi eccedentari e di ripartire, fra tutti i concessionari, in proporzione percentuale al numero di apparecchi agli stessi formalmente riferibili, in ragione del numero dei nulla-osta rilasciati, il pagamento delle suddette somme, per gli apparecchi eccedentari non specificamente riferibili ad un singolo concessionario;

- - con la nota del 15 giugno del 2012 l’Agenzia comunicava di avere estratto i dati relativi ai locali all’interno dei quali, dal gennaio all’agosto del 2011, era stata rilevata un’eccedenza non riferibile ad un singolo concessionario, comunicando al contempo il criterio adottato per la ripartizione e la singola somma dovuta da ciascuno dei concessionari, ai quali veniva assegnato un termine di pagamento;

- - dopo aver avuto un’interlocuzione epistolare con la parte appellata, ed avere ricevuto conferma dell’originaria richiesta, la parte appellata proponeva ricorso al TAR per l’annullamento degli atti sopra-indicati.

Quest’ultimo, con la decisione gravata, ha accolto il ricorso.

Avverso la stessa sono dedotti i seguenti motivi di appello: error in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 81 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Errata affermazione dell’illegittimità delle modalità con le quali l’Agenzia ha ripartito proporzionalmente tra i vari concessionari l’onere impositivo previsto dalla lettera f) dell'art. 1, comma 81 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Errata affermazione del difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato.

2. Si è costituita in giudizio la parte appellata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.



DIRITTO

3. E’ oggetto di controversia quali siano i criteri in base ai quali ripartire la somma di trecento euro, dovuta dai singoli concessionari, per gli apparecchi di gioco on line, per quanto riguarda quelli installati in eccedenza ai criteri numerico-quantitativi stabiliti dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel caso in cui non siano specificamente riferibili all’uno o all’altro dei concessionari ex art. 110,