Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2015-09-21, n. 201504386
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N. 04386/2015REG.PROV.COLL.
N. 05390/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5390 del 2015, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
contro
B A
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00107/2015, resa tra le parti, concernente ottemperanza al decreto della corte di appello di trento emesso n. 126/2011 - corresponsione somme equa riparazione (legge pinto)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2015 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti l’ Avvocato dello Stato Paola Palmieri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
B A adiva il TRGA di Trento per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Trento n.126/11 , depositato il 1/6/2011 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze era stato condannato al pagamento di un’equa riparazione per irragionevole durata del processo.
Parte ricorrente chiedeva altresì in tale sede la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un ulteriore somma per il ritardo nell’ottemperanza ai sensi dell’art.114 comma 4 lettera e) del codice del processo amministrativo.
L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n 52/2015 ha accolto il ricorso con altresì l’ordine per l’amministrazione di provvedere al pagamento della penalità di mora nella misura indicata in motivazione facendo decorrere il cosiddetto astreinte dalla data di notificazione del ricorso di ottemperanza.
Appella ora in parte qua l’Amministrazione che deduce la violazione dell’art.114 comma 4 lettera e): erroneamente il Tar ha fatto decorrere la penalità di mora da un momento anteriore a quello previsto dalla suindicata norma, mentre avrebbe dovuto imporre il pagamento della penalità in questione soltanto per il periodo successivo al termine fissato nella sentenza di ottemperanza e unicamente nel caso di mancato rispetto di termine.
L’originario ricorrente non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, il Collegio rileva in primo luogo l’opportunità di definire la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art.60 c.p.a.
Ciò precisato, l’appello è da considerasi fondato, in linea peraltro con quanto già in proposito statuito da questa Sezione in numerose pronunce (cfr, ex multis 22/5/2014 n. 2653;idem, di recente, 16/6/2015 n. 2992).
L’art.114 comma 4 c.p.a. prevede che:…2 il giudice in caso di accoglimento del ricorso…e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione e/o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;tale statuizione costituisce titolo esecutivo”.
Dal chiaro tenore letterale di detta disposizione si rileva che il legislatore ha attribuito al giudice dell’ottemperanza uno strumento per indurre l’Amministrazione ad eseguire tempestivamente l’ordine di pagamento dallo stesso formulato, di talchè tale strumento non è ovviamente utilizzabile per gli adempimenti pregressi, produttivi piuttosto di obbligazioni di natura risarcitoria.
L’appello va pertanto accolto e la sentenza impugnata viene riformata nel senso che la penalità di mora (c.d. astreinte) decorre dal giorno della comunicazione e/o notificazione dell’ordine di pagamento formulato dal giudice.
Sussitono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.