Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-17, n. 202400561

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-17, n. 202400561
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400561
Data del deposito : 17 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2024

N. 00561/2024REG.PROV.COLL.

N. 06758/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto numero di registro generale 6758 del 2020, proposto da
L A, rappresentata e difesa dall'avvocato O N, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cosenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato N P in Roma, via Francesco Denza n. 15;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 02123/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cosenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 il consigliere Angela Rotondano e udito per la parte appellante l’avvocato Notti su delega di Nucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. - È appellata la sentenza del T.a.r. Calabria- sede di Catanzaro indicata in epigrafe che pronunciando sul ricorso dell’odierna appellante Alessia Loise, in accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente amministrazione, ha:

- dichiarato inammissibile (per violazione del ne bis in idem , in quanto già respinta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3387/2018) la domanda di risarcimento del danno ex art. 30, comma 2, cod. proc. amm. da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, in conseguenza della revoca (con determinazione n. 1276 del 27 luglio 2011) di alcune procedure selettive per l’assunzione di dirigenti indette dal Comune di Cosenza, della quale il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 3387/2018, aveva accertato l’illegittimità;

- dichiarato la propria incompetenza sulla richiesta di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., spettando la relativa cognizione al Consiglio di Stato quale “giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta” ex art. 113, comma 1, c.p.a.

2. – L’appellante espone di aver a suo tempo impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – sede di Catanzaro gli atti con cui il Comune di Cosenza aveva revocato, ai sensi dell’art. 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, i concorsi pubblici a 4 posti di dirigente amministrativo e a 7 posti di dirigente tecnico, indetti con delibera di giunta n. 124 del 29 aprile 2009 e ai quali la stessa aveva partecipato collocandosi in posizione utile nelle graduatorie finali.

3. – Il T.a.r. respingeva i ricorsi mentre il Consiglio di Stato con sentenza di questa V Sezione, 5 giugno 2018, n. 3387, riuniti i gravami, li accoglieva in parte ritenendoli fondati nei sensi di cui in motivazione e annullava per insussistenza dei presupposti la revoca dei bandi di concorso, ordinando, pertanto, all’amministrazione soccombente, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., di «approvare le graduatorie dei concorsi illegittimamente revocati e procedere all’immissione in ruolo dei vincitori sulla base dei posti dirigenziali in organico disponibili» .

4. - Poiché il Comune di Cosenza non provvedeva ad immettere nel ruolo dirigenziale i vincitori dei concorsi, questi ultimi proponevano ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 3387/2018 dinnanzi al Consiglio di Stato che, non ravvisando alcun ostacolo alla piena attuazione del giudicato di annullamento della revoca dei concorsi indetti dal Comune nell’anno 2009 in base alle norme vigenti ratione temporis in materia di assunzione di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con sentenza n. 3941 del 12.06.2019, riuniti i ricorsi in ottemperanza, li accoglieva, e, accertata la nullità per elusione del giudicato dei provvedimenti con essi impugnati ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm., ordinava al Comune di Cosenza di assumere ed immettere in ruolo i vincitori, tra cui l’odierna appellante che era effettivamente assunta dall’amministrazione in data 8.07.2019.

5. - L’appello avverso la sentenza di prime cure indicata in epigrafe, che ne domanda la riforma nella parte in cui ha dichiarato inammissibile per violazione del principio di intangibilità del giudicato la domanda risarcitoria da attività provvedimentale illegittima proposta dalla ricorrente ex art. 30 c.p.a., è affidato ad un unico articolato motivo con cui si lamenta: “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al principio del ne bis in idem- violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” .

5.1. L’appellante domanda la condanna del Comune di Cosenza a corrispondere a titolo di danni patrimoniali derivanti dall’illegittima attività amministrativa accertata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3387/2018, nell’arco temporale compreso tra l’adozione del provvedimento di revoca n. 1276/2011 e il passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento dell’appello, avvenuto il 24.10.2018, la somma di € 512.312,99 per le differenze retributive che sarebbero spettate in base al nuovo inquadramento rispetto a quelle effettivamente percepite, nonché per TFR e danno previdenziale, ovvero il diverso importo ritenuto in via equitativa, oltre al c.d. “danno da perdita di chance” , da liquidarsi anch’esso in via equitativa.

5.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Cosenza, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto.

5.3. All’udienza del 22 giugno 2023, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

6. L’appello è infondato.

7. Secondo l’appellante non sussisterebbe alcun giudicato sull’azione di risarcimento del danno in esame: la sentenza di prime cure avrebbe quindi errato nel ritenere che il Consiglio di Stato, annullando la revoca del concorso con la sentenza n.3387/2018, abbia deciso, rigettandola, anche la domanda di risarcimento.

Ciò in quanto il parziale accoglimento degli appelli di cui al dispositivo di sentenza, accanto alla ritenuta illegittimità del provvedimento di revoca del concorso, varrebbe a confermare le statuizioni di prime cure soltanto in ordine alla declinatoria di giurisdizione e alle ulteriori statuizioni di inammissibilità, non contenendo per converso la sentenza del Consiglio di Stato alcuna statuizione suscettibile di passare in giudicato sulla domanda risarcitoria, di cui si è limitata a constatare la genericità. In ogni caso, attesa la diversità di petitum e causa petendi , l’eventuale giudicato coprirebbe il dedotto ma non anche il deducibile, cioè i danni a quella data non ancora manifestatisi.

8. L’assunto non è condivisibile.

8.1. Il Tribunale amministrativo ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria ex art. 30, comma 2, cod. proc. amm. per i danni derivanti dalla revoca illegittima del concorso in quanto sulla stessa si è già formato un giudicato per effetto delle statuizioni di rigetto contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3387/2018.

Ed invero, proprio dal tenore complessivo di tale decisione si evince che la domanda risarcitoria inerente i danni derivanti dai provvedimenti amministrativi illegittimi è stata esaminata e respinta dal Consiglio di Stato.

8.2. Più precisamente, a tali corrette conclusioni il primo giudice è pervenuto muovendo dall’analisi della parte motiva e del dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato n. 3387/2018.

8.3. In essa, per quel che è di interesse, è statuito che: “ 15. Quanto alle domande risarcitorie riproposte dagli originari ricorrenti, va rilevato quanto segue:

- gli appellanti arch. … e ing. Loise hanno riproposto le domanda di risarcimento dei danni e, in via subordinata, di revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990 da indennizzo legittimo in modo del tutto generico, senza precisare quale sarebbe il danno ingiusto subito ed criteri per determinarne l’ammontare;
al riguardo hanno per entrambe le ipotesi rinviato ad una determinazione in corso di causa, poi avvenuta in memoria conclusionale, con inammissibile parcellizzazione delle domande e violazione dell’art. 40, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., applicabile per il ricorso in appello ai sensi del rinvio “interno” di cui all’art. 38, secondo cui il ricorso deve contenere tra l’altro «l’indicazione dell’oggetto della domanda»;

- da analoga genericità è affetta la domanda risarcitoria dell’appellante ing. …, la quale nel proprio appello si è limitata a lamentare di avere subito «tanto un pregiudizio di tipo patrimoniale quanto un pregiudizio di natura non patrimoniale», senza ulteriori specificazioni, anche in questo caso fornite in memoria conclusionale;

- poco più specifica è la domanda risarcitoria degli appellanti …, …, e … i quali hanno affermato di avere subito un «danno patrimoniale gravissimo in ragione della mancata assunzione e della mancata percezione della retribuzione di competenza»;

- in questo caso il pregiudizio consiste nelle differenze retributive non percepite, di cui però non è precisato l’ammontare.

16. In conclusione, in accoglimento parziale degli appelli le sentenze di primo grado con essi impugnate devono essere riformate in parte. Altrettanto parziale è quindi l’accoglimento dei ricorsi di primo grado, nel senso cioè che va annullata la revoca delle procedure concorsuali. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm. si precisa pertanto che nell’eseguire la presente sentenza il Comune di Cosenza dovrà approvare le graduatorie dei concorsi illegittimamente revocati e procedere all’immissione in ruolo dei vincitori sulla base dei posti dirigenziali in organico disponibili.”.

8.4. La sentenza del Consiglio di Stato n. 3387/2018 ha dunque esaminato le istanze risarcitorie “riproposte dagli originari ricorrenti” , tra i quali l’odierna appellante, e le ha ritenute affette da genericità, in quanto riproposte senza precisare quale sarebbe il danno ingiusto e i criteri per determinarne l’ammontare, per di più rinviando ad una determinazione in corso di causa, poi avvenuta soltanto in memoria conclusionale, con inammissibile parcellizzazione delle domande e violazione dell’art. 40, comma 1, lett. b) cod. proc. amm., applicabile al ricorso in appello.

8.4.1. Nel dispositivo, poi, il Consiglio di Stato “accoglie in parte” gli appelli “nei sensi di cui in motivazione” , e cioè in riferimento alle sole domande di annullamento della revoca delle procedure selettive, rigettando la restante parte del gravame compresa quella afferente alle richieste di risarcimento e di indennizzo, in coerenza con l’evidenziata motivazione.

8.5. È allora evidente che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3387/2018 si è espressamente pronunciata in senso negativo sul risarcimento del danno, ritenendo le domande inammissibili e infondate per frazionamento o per genericità, oppure per non essere stato il danno allegato e provato nel suo preciso ammontare.

8.6. In particolare, il Consiglio di Stato:

-ha riscontrato la riproposizione, nell’atto d’appello, delle domande risarcitorie;

-ha ritenuto che non fossero state adeguatamente veicolate e coltivate, nonostante l’avvenuta proposizione;

-ha rilevato che comunque le stesse erano state “richiamate nelle memorie conclusive” , ma che, proprio per la mancata adeguata trattazione, tale richiamo non poteva essere sufficiente al loro accoglimento.

8.7. Il complesso di tali statuizioni induce a ritenere che vi sia già stata una pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria da parte del Consiglio di Stato, ormai passata in giudicato.

8.7.1. In senso contrario, non può ritenersi che l’appellante in sede di giudizio di annullamento non avesse proposto alcuna domanda risarcitoria.

8.7.2. Infatti, nella specie può neanche prospettarsi alcun travisamento delle domande proposte dalla ricorrente in quanto nel ricorso in appello a suo tempo proposto la domanda di risarcimento era espressamente formulata, nei seguenti esatti termini: “LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI CONNESSI E CONSEGUENTI SUBITI E SUBENDI DAI RICORRENTI PER EFFETTO DELLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI IMPUGNATI PROVVEDIMENTI E/O IN VIA SUBORDINATA PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO ANCHE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE E ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO EX ART. 21 QUINQUES L. N.241/90 AGGIUNTO DALL'ART. 14

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