Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-09-04, n. 202407381

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-09-04, n. 202407381
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407381
Data del deposito : 4 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2024

N. 07381/2024REG.PROV.COLL.

N. 05370/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5370 del 2020, proposto da
Comune di Spirano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R B e G P, con domicilio eletto presso lo studio G P in Roma, via Tagliamento 14;



contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia (sezione prima) n. -OMISSIS-/2020, resa tra le parti, in via principale,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 giugno 2024 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati R B; Avv. M G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 - Il Comune di Spirano appella la sentenza del TAR della Lombardia, sede di Brescia, n. -OMISSIS-/2020, che ha accolto il ricorso di primo grado proposto dall’odierno appellato, in via principale, per l’accertamento della tempestiva attuazione della convenzione urbanistica stipulata il 9.6.2004 e della conseguente facoltà di riedificare il fabbricato demolito nel regime del Piano di recupero; nonché, in via subordinata, per l’accertamento del diritto al rimborso di quanto speso per l’asfaltatura delle strade del centro storico e del diritto agli interessi legali maturati dal 9.6.2007 al 17.3.2015 sulle somme versate per la monetizzazione delle aree a standard; ed ancora per l’accertamento del diritto agli interessi legali sulle somme spese per l’asfaltatura delle strade e del diritto agli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. maturati dalla domanda giudiziale sino all’effettivo soddisfo e per la condanna del Comune di Spirano al rimborso dell’importo di 33.000,00 euro o del diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, aumentato degli interessi nella misura di cui all’art. 1284, comma 1, c.c. maturati dal 9.6.2007 fino alla data della domanda giudiziale e nella misura di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. maturati dalla domanda giudiziale fino all’effettivo soddisfo; oltre che per la condanna del Comune di Spirano al rimborso dell’importo pari a 3.603,64 euro o del diverso importo che dovesse risultare in corso di causa a titolo di interessi legali maturati sulle somme versate per la monetizzazione delle aree a standard.

2 - La convenzione urbanistica che ha dato origine al contenzioso in esame è stata stipulata in data 9 giugno 2004 tra le odierne parti processuali in attuazione del Piano di recupero di un antico edificio, parte di un più ampio compendio immobiliare di cui il ricorrente di primo grado è comproprietario assieme a terzi, sito nel centro storico del Comune di Spirano e inagibile dal 1993 a causa dello stato di degrado nel quale versava.

3 - In forza dell’accordo amministrativo il proprietario si era impegnato, previo rilascio di concessione edilizia o presentazione di d.i.a., a effettuare un radicale intervento di risanamento edilizio della porzione immobiliare di sua esclusiva proprietà consistente nella demolizione e nella ricostruzione fedele alle originarie fattezze tipologiche e architettoniche, a realizzare le opere di urbanizzazione e riqualificazione urbana per l’importo complessivo di 30.000 euro, a versare il contributo di costruzione ex art. 16 del T.U. Edilizia e a monetizzare le aree destinate a standard urbanistici per l’importo di 22.490,07 euro (artt. 5 e 6 della convenzione), completando i lavori entro tre anni dalla sottoscrizione della convenzione (art. 8).

Aveva quindi versato nelle casse comunali 22.490,07 euro a titolo di monetizzazione delle aree a standard urbanistici e aveva provveduto all’asfaltatura di alcune strade del centro storico e le relative opere eseguite sono state collaudate dal tecnico comunale. Inoltre il medesimo, dovendo procedere ai programmati interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione edilizia, il 29 novembre 2006 presentava domanda di permesso di (ri)costruire l’immobile nel frattempo demolito.

4 – Tuttavia il proprietario veniva a conoscenza del diniego di tale domanda, peraltro – sostiene - soltanto in prossimità della scadenza del triennio di efficacia del Piano di recupero, ossia in data 13.4.2007, a seguito della diffida dell’amministrazione a mettere in sicurezza il cantiere, a regolarizzare l’occupazione del suolo pubblico e a rappresentare le tempistiche degli interventi, a seguito del parere negativo espresso il 30 gennaio 2007dalla commissione edilizia, che aveva rilevato una serie di difformità progettuali rispetto alle soluzioni costruttive previste dagli elaborati tecnici allegati agli strumenti urbanistici.

Il 2 marzo 2009 il proprietario avanzava formale richiesta di copia del predetto provvedimento di diniego. Il Comune rispondeva di non aver rinvenuto nei suoi archivi il relativo documento e, nel febbraio 2012, sul presupposto che il proprietario fosse venuto meno agli impegni convenzionali, approvava una variante al P.G.T. che mutava la destinazione urbanistica dell’area, avvertendo che avrebbe acquisito al proprio patrimonio l’area di risulta del fabbricato interamente demolito al fine di realizzarvi un parcheggio pubblico qualora entro il termine di scadenza (dieci anni, decorrenti dalla stipula) non fosse stata attuata la convenzione urbanistica.

Preso atto dell’impossibilità di ricostruire l’edificio integralmente demolito (considerata la pendenza di una causa civile nei confronti dell’impresa edile incaricata dell’esecuzione dei lavori e la non reperibilità sul mercato di altre imprese disposte a eseguire il complesso intervento edilizio) e constatato il decorso del termine triennale per l’attuazione del Piano di recupero, il proprietario chiedeva al Comune la ripetizione degli oneri di urbanizzazione e delle somme corrisposte per la monetizzazione delle aree a standard, per un totale di 57.190,44 euro (di cui 33.000,00 per le opere di asfaltatura; 1.085,76 per l’emissione del collaudo; 23.104,68 per la monetizzazione degli standard urbanistici) oltre interessi legali, ma la pretesa restitutoria veniva soddisfatta dall’amministrazione limitatamente alle somme versate a titolo di monetizzazione delle aree a standard urbanistici (Euro 23.104,68).

5 – Il proprietario adiva il TAR lamentando che, a causa della non tempestività della comunicazione del diniego di permesso di costruire e dell’annesso parere, non sarebbe stato messo nella condizione di adeguare prontamente, prima dello spirare del triennio di vigenza del Piano, il progetto esecutivo alle prescrizioni della Commissione edilizia.

6 - Il TAR, in accoglimento dell’eccezione comunale, dichiarava l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla coltivazione della domanda di accertamento formulata in via principale in quanto la diversa destinazione assegnata dal P.G.T. approvato nel 2012 all’area di proprietà del ricorrente rendeva incompatibile con il mutato assetto urbanistico l’intervento ricostruttivo previsto dal Piano di recupero, ma accoglieva le domande di restituzione delle somme variamente corrisposte maggiorate degli interessi.

6.1 - In particolare il TAR disattendeva l’eccezione comunale di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e quella di tardività della produzione documentale depositata unitamente alla memoria di replica e comprovante le spese sostenute per l’asfaltatura delle strade del centro storico statuendo, riguardo alla prima eccezione, che l’oggetto della domanda era delimitato con precisione attraverso il riferimento a quanto speso per l’asfaltatura delle strade del centro storico nonché agli interessi sulle somme versate per la

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