Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-05-11, n. 201601874
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Testo completo
N. 01874/2016REG.PROV.COLL.
N. 00762/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 762 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Mancinelli, con domicilio eletto presso GI AR EZ in Roma, corso Vittorio Emanuele II N.18;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ancona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale delloStato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Questura di Ancona;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 15899/2010, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento della cittadinanza italiana di cui al decreto del Ministero dell’Interno 2.2.2005.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Avvocato Valeria Mancinelli e Avv. dello Stato Wally Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il cittadino iraniano meglio in epigrafe indicato, entrato in Italia in data 1.10.1983 con visto di ingresso per motivi di studio (rilasciato dal Consolato Italiano a Teheran), otteneva dapprima il permesso di soggiorno per studio e poi quello per motivi di lavoro subordinato fino a quando, a seguito dell’assassinio a Roma ( nel marzo 1993) di uno dei leader del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana in Italia, di cui era stretto collaboratore, fece istanza per ottenere lo status di Rifugiato alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, che glielo riconobbe con decisione del 2.3.1995 .
Successivamente il cittadino iraniano in epigrafe, laureatosi in Ingegneria edile presso l’Università di Ancona, ed ottenuta l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ancona con decorrenza 2.9.1999, con istanza del 7 settembre 1999 avanzava richiesta di concessione della cittadinanza italiana alla Prefettura di Ancona, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. f) della legge n. 9 del 1992.
La domanda era respinta con decreto del Ministero dell’ Interno in data 21 dicembre 1999.
Il provvedimento di diniego, impugnato avanti al T.A.R. per le Marche, era annullato per difetto di motivazione con sentenza n. 75 del 2003.
1.1.L’Amministrazione dell’ Interno procedeva al riesame dell’istanza di naturalizzazione, ma con decreto 2 febbraio 2005 n.K10/40768/R la respingeva nuovamente, richiamando il parere contrario del Prefetto di Ancona nella nota 22.9.2004 con riferimento alle risultanze del rapporto della Questura di Ancona dal quale emergevano elementi tali da far “non ritenere opportuna la concessione ella cittadinanza”.
1.2.Avverso quest’ultimo provvedimento l’interessato proponeva nuovo ricorso avanti al T.A.R. Marche che - riassunto avanti al T.A.R. per il Lazio a seguito di regolamento di competenza - era respinto con sentenza n. 15899 del 2010.
Contro la sentenza di rigetto l’ ing. -OMISSIS- ha proposto l’appello in epigrafe ed ha contestato le conclusioni del primo giudice, insistendo, anche in sede di note conclusive, sull’insussistenza dei presupposti che hanno mosso il Ministero alla pronunzia negativa.
A suo dire, da un lato, il diniego di