Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-03-14, n. 202201788

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-03-14, n. 202201788
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201788
Data del deposito : 14 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2022

N. 01788/2022REG.PROV.COLL.

N. 01553/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2018, proposto dai signori
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Ferrari 11;



contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, relativa al riconoscimento dei benefici combattentistici in relazione ai servizi prestati per conto dell'ONU in zone d'intervento definite con decreti Capo Stato Maggiore 11 gennaio 2007 e 10 maggio 2013.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2022 il Cons. C A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Gli appellanti, Carabinieri e sottufficiali dei Carabinieri, rappresentando di avere prestato servizio in missioni delle Nazioni unite, in zone d’intervento elencate nelle determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa dell’11 gennaio 2007 e del 10 maggio 2013, hanno chiesto, con separate istanze presentate nel corso del 2014, al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri il riconoscimento dei benefici retributivi e pensionistici, di cui all'art. 3 della 24 aprile 1950 n. 390 e all’art. 18 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, spettanti ai combattenti di guerra, ai sensi della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, che avrebbe esteso tali benefici allo svolgimento delle missioni internazionali.

Il Servizio trattamento economico del Centro nazionale amministrativo del Comando generale respingeva la richiesta sulla base del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, che ha eliminato la progressione economica per classi e scatti sulla base della quale veniva attribuito il beneficio dell’aumento biennale del 2.50% sulla classe di appartenenza fino al riassorbimento alla classe successiva; per il trattamento di quiescenza veniva richiamata una nota della Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa del 13 maggio 2014 che aveva escluso di potere riconoscere il beneficio “ in via generalizzata ”.

Pertanto hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della -OMISSIS- chiedendo l’annullamento delle note del Comando generale ad ognuno destinate, l’accertamento del diritto alla spettanza dei benefici e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il ricorso è stato respinto con la sentenza n. -OMISSIS- del 27 giugno 2017, richiamando la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, che ha escluso l’applicazione dei benefici previsti per i combattenti in guerra alle missioni internazionali, regolate da apposite discipline sopravvenute e la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2016, che ha ritenuto la legittimità della mancata applicazione di tali benefici nel caso di missioni internazionali.

Con l’appello è stata contestata la sentenza, sostenendo che la eliminazione del sistema delle classi stipendiali non potrebbe comportare l’abrogazione tacita della previsione dell’art. unico della legge 1746 del 1062 che prevede espressamente l’estensione dei benefici per i combattenti in guerra ai partecipanti alle missioni internazionali; la vigenza e l’applicabilità di tale regime sarebbe, inoltre, confermato dall’art. 1858 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che non potrebbe applicarsi ai combattenti della seconda guerra mondiale, essendo entrato in vigore nel 2010 né l’Italia potrebbe intraprendere campagne militari al di fuori delle missioni internazionali, pena la violazione dell’art. 11 della Costituzione; si è poi sostenuto che la Corte costituzionale non avrebbe escluso la possibilità di una interpretazione differente della norma dell’art. 1 della legge n. 1746 del 1962.

Il Ministero della difesa si è costituito con atto di stile.

La difesa appellante nella memoria per l’udienza pubblica ha insistito per la fondatezza delle proprie tesi difensive.

All’udienza pubblica del 1 febbraio 2022 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello è infondato.

L’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, rubricata “ Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'O.N.U. in zone d'intervento, dei benefici combattentistici” ha previsto :“al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa” .

La Corte costituzionale con la sentenza n. 240 del 2016 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma sollevata in relazione alla interpretazione del Consiglio di Stato, che ha negato l’applicazione dei benefici in favore dei combattenti alle missioni svolte nell’ambito delle Nazioni Unite (sentenze Sezione IV, 21 ottobre 2014, n. 5172 del 2014; 8 maggio 2013, n. 2480), - considerata diritto vivente - in quanto scelta rientrante nella discrezionalità del legislatore non irragionevolmente esercitata. In particolare, la sentenza della Corte costituzionale ha ricostruito la situazione fattuale presupposta dalla legge n. 1746 del 1962 e la successiva evoluzione normativa in materia di missioni internazionali, escludendo, quindi, l’applicabilità della detta legge anche alle missioni delle Nazioni Unite: “ Le circostanze dell'adozione della legge, rese esplicite dagli atti parlamentari (l'uccisione di numerosi militari italiani impiegati in Kindu, ex Congo belga, avvenuta nel novembre del 1961), evidenziano una situazione a quel tempo del tutto nuova (la partecipazione delle forze armate italiane a missioni in zone di conflitto per conto dell'ONU) ed in gran parte sfornita di adeguata disciplina

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