Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-19, n. 202304988

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-19, n. 202304988
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304988
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2023

N. 04988/2023REG.PROV.COLL.

N. 10766/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10766 del 2021, proposto da
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Aams), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Global Starnet Limited, rappresentata e difesa dall'avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9161/2021, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Global Starnet Limited;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il Cons. M A P F e uditi l’avvocato dello Stato Amedeo Elefante per le amministrazioni appellanti e l’avv. S S D per la società appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso in appello notificato il 21 dicembre 2021 e depositato il 23 dicembre 2021, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli domanda la riforma della sentenza n. 9161/2021 pubblicata il 2 agosto 2021 con la quale il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sez. II, ha annullato il provvedimento impugnato dalla Global Starnet Limited, non condividendo l’interpretazione dell’art. 1 co. 81 lett. f ) della legge n. 220/2010 seguita dall’Amministrazione per la determinazione delle somme dovute per gli apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110 co.6 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni rilevati in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti con appositi decreti dirigenziali.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infatti, dopo avere contestato nel merito la decisione avversa, eccepiva, con apposito motivo d’appello, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Global Starnet Limited si costituiva in giudizio, opponendosi all’accoglimento dell’appello in quanto infondato in fatto e in diritto.

All’udienza pubblica del 4 aprile 2023 le parti concludevano come da verbale in atti ed il Consiglio di Stato tratteneva l’appello in decisione.



DIRITTO

I. – Il motivo di appello sulla giurisdizione.

Deve preliminarmente procedersi all’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo proposta per la prima volta in appello dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l’apposito motivo di impugnazione all’uopo formulato.

I.1. – La tesi dell’appellante.

Secondo l’appellante la controversia coinvolgerebbe un diritto soggettivo e non un interesse legittimo della società appellata, poiché la legge imporrebbe all’Autorità amministrativa un vincolo a tutela diretta e specifica dell’interesse privato corrispondente al diritto soggettivo al mantenimento in esercizio di apparecchi in numero eccedente la misura massima consentita.

L’oggetto del contendere, infatti, sarebbe costituito da corrispettivi di natura esclusivamente patrimoniale e non coinvolgerebbe l’accertamento dell’esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio, né poteri discrezionali-valutativi nella determinazione dei corrispettivi dovuti, rientrando, dunque, la controversia nella riserva di giurisdizione ordinaria prevista per le cause concernenti canoni o corrispettivi dovuti dal concessionario.

I.2. – La contraria tesi dell’appellata.

Secondo la società appellata, invece, sarebbe in discussione non il corrispettivo in sé, ma il criterio di determinazione dello stesso individuato dall’Amministrazione finanziaria con i provvedimenti impugnati, nell’esercizio della discrezionalità espressamente riconosciuta dalla controversa previsione normativa oggetto di causa. La legge, infatti, non disciplinerebbe anche il criterio in concreto da adoperare per l’individuazione degli apparecchi di intrattenimento da considerare in esubero rispetto a quelli, invece, rientranti nel numero consentito. Da cui deriverebbe una discrezionalità interpretativo-valutativa-applicativa rispetto alla quale la società appellata sarebbe titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo.

I.3. – L’ammissibilità del motivo sulla giurisdizione.

Il Collegio ritiene, anzitutto, ammissibile il dedotto motivo di appello con il quale si lamenta per la prima volta in questa sede il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L’art. 9 c.p.a., infatti, consente di rilevare il difetto di giurisdizione nei giudizi di impugnazione al ricorrere di due condizioni: a) che la relativa eccezione sia dedotta con specifico motivo di gravame; b) che il predetto motivo abbia ad oggetto il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, abbia statuito sulla giurisdizione.

Nel caso in esame, il giudice amministrativo, pur potendo, non ha rilevato d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione, così implicitamente ritenendo di poter iuris dicere sulla controversia, decidendola nel merito con la pronuncia della sentenza in questa sede impugnata.

Donde, la possibilità per le Amministrazioni resistenti ed i controinteressati di proporre per la prima volta in appello l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, senza incorrere in alcun abuso del diritto processuale.

I.4. – L’oggetto del contendere.

La controversia si incentra sull’interpretazione ed applicazione dell’art. 1 co. 81 lett. f) L. 220/2010, disciplinante la peculiare fattispecie in cui sia riscontrata in un certo esercizio commerciale un numero di apparecchi di intrattenimento riconducibili a più concessionari in misura superiore al limite di contingentamento previsto.

La richiamata disposizione normativa si inserisce in un complesso contesto disciplinare che occorre brevemente riassumere, indicando i profili di più pertinente interesse in questa sede.

I.5. – Il quadro normativo di riferimento.

L’art. 1 co. 81 L. n. 220/2010, al fine di un più efficace contrasto del gioco illecito e dell'evasione fiscale nel settore del gioco, ha previsto la realizzazione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, nell'anno 2011 di un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento, con la precisazione che in relazione a quest'ultimo, in particolare, il programma dei controlli era preordinato al perseguimento, tra l’altro, dei seguenti obiettivi:

- lett. a) : realizzare, sulla base della banca dati di cui all'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l'accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

- lett. b) : conseguentemente, identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

- lett. c) : prevedere che ciascun concessionario fornisca all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della ricognizione;

- lett. d) : consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

- lett. e) : irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

- lett. f) : ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive

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