Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-22, n. 202305055

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-22, n. 202305055
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305055
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2023

N. 05055/2023REG.PROV.COLL.

N. 05959/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5959 del 2017, proposto da
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A B, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via di San Basilio, n. 61;



contro

Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Regione -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale è domiciliata come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, Comune di -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4 bis , c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica smaltimento del giorno 8 marzo 2023, tenuta da remoto, il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Ferrante e l’avvocato Barone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.Con l’appello in trattazione, ritualmente notificato il 12.7.2017 e depositato il 4.8.2017, il Comune di -OMISSIS- (d’ora in avanti anche solo il Comune) ha impugnato la sentenza segnata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso avverso il decreto del Direttore della Direzione Centrale della Finanza Locale - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno - del 28.9.2015 e il relativo Allegato A, con il quale gli era stata inflitta la sanzione di euro 227.600,00 per violazione del patto di stabilità anno 2014.

2. Il Comune aveva impugnato il suddetto provvedimento dinanzi al T.A.R. del Lazio, lamentando in primo luogo la violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 149/2011, dell’art. 27 l. 42/2009 e dell’art’1 l. n. 689/1981: a suo avviso la sanzione era stata inflitta in violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 149/2011, la cui applicazione presupponeva l’avvenuto completamento delle procedure pattizie di cui all’art. 27 della legge n. 42/2009, procedure che in particolare avrebbero dovuto stabilire la decorrenza e la modalità di applicazione della sanzione stessa; da ciò derivava l’illegittimità dei provvedimenti impugnati anche sotto il profilo della violazione del principio di legalità delle sanzioni amministrative di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981.

In secondo luogo - e in via subordinata - il Comune ha deduceva l’incostituzionalità dell’art. 13 d.lgs. n. 149/2011 per violazione del principio di ragionevolezza: a suo avviso infatti la legittimità dei provvedimenti impugnati poteva essere predicata solo a seguito dell’inapplicabilità del suddetto articolo; evidenziata in particolare “ l’impossibilità di applicare estensivamente l’art. 13 del d.lgs. n. 149/2011 ad una disposizione di contenuto identico ad altra già contenuta nel medesimo decreto rende l’art. 13 medesimo incostituzionale per violazione del parametro di ragionevolezza ”.

Sempre in via subordinata il Comune sollevava anche una seconda questione di costituzionalità, sostenendo che la disciplina statale del patto di stabilità e delle sue violazioni anche in relazione agli enti locali siciliani invadeva la competenza legislativa esclusiva della Regione -OMISSIS- in materia di “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative” nonché di “circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali”, come sancita dall’art. 14, lett. o), e dall’art. 15, 3 comma, dello Statuto regionale siciliano, approvato con R.D.L. n. 455/1946 e convertito in legge costituzionale n. 2/1948; inoltre la predetta disposizione incideva unilateralmente sull’autonomia finanziaria regionale siciliana (art. 36, 37 e 38 dello Statuto speciale siciliano).

3. L’adito T.A.R. con la sentenza gravata respingeva il ricorso, giudicando infondate le censure sollevate, potendosi così prescindere “ dall’integrazione del contraddittorio, richiesta dalle Amministrazioni resistenti, altrimenti dovuta ”.

Quanto al primo motivo, rilevava che l’art. 31, comma 26, lett. a), l. n. 183/2011 assogettava espressamente anche gli enti locali della Regione siciliana, tra cui il Comune ricorrente, alla sanzione in parola de qua, essendo irrilevante ai fini della dedotta non applicabilità del suddetto articolo la circostanza che esso riproducesse il testo dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, dichiarato incostituzionale dal giudice delle leggi con sentenza n. 219/2013, in quanto l’incostituzionalità era stata dichiarata solo con riferimento al parametro dell’art. 76 Cost., per eccesso di delega; la questione risultava superata mediante l’adozione di una legge ordinaria, come accaduto nella specie.

Il T.A.R. riteneva poi non applicabile l’art. 13 del d.lgs. n. 149/2011, nel testo risultante a seguito della sua parziale incostituzionalità (dichiarata sempre con la sentenza della Corte costituzionale n. 219/2013): ciò in quanto il suo ambito applicativo era circoscritto alle disposizioni dello stesso d.lgs. n. 149/2011 e non era perciò possibile estenderne la portata al di fuori della previsione del legislatore.

Quanto alla prima eccezione di legittimità costituzionale, il T.A.R. considerava non irragionevole l’applicazione anche nei confronti degli enti locali siciliani del citato art. 31, comma 26, della legge n. 183/2011 e la disapplicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 149/2011, avente ambito applicativo limitato alle disposizioni di tale decreto, ciò in ragione del contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 25.5.2015, secondo cui “ i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell’esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, in quanto essi sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ”.

Quanto alla seconda eccezione di incostituzionalità, il T.A.R. osservava che le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità non attenevano al ristretto ambito della finanza locale, ma rientravano nelle misure correlate alla finalità della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il cui coordinamento la competenza appartiene allo Stato.

4. Il Comune di -OMISSIS- ha chiesto la riforma di tale sentenza alla stregua dei seguenti rubricati motivi di appello:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 149/2011; violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge n. 42/2009; violazione e falsa applicazione dell’art. 43 dello statuto regionale siciliano; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 689/1981; difetto di motivazione per contraddittorietà ed illogicità: a suo avviso il giudice di primo grado avrebbe errato nel non ritenere applicabili al caso di specie le previsioni dell’art. 13 del D.Lgs. n. 149/2011, in quanto la decorrenza e le modalità di applicazione della sanzione impugnata in primo grado avrebbero dovuto essere stabilite secondo le procedure di cui all’art. 27 della legge n. 42/2009.

Seppure era vero che l’art. 13 del D.Lgs. n. 149/2011 si riferiva testualmente alle “disposizioni di cui al presente decreto legislativo”, era nondimeno altrettanto vero che l’art. 31, comma 26, lett. a), della legge n. 183/2001 aveva l’identico contenuto dell’art. 7, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 149/2011.

Del resto, sempre ad avviso del Comune appellante, diversamente opinando, dovrebbe giungersi alla conclusione irragionevole e illegittima che tutto il sistema sanzionatorio del federalismo fiscale per le regioni a statuto speciale e per i loro enti territoriali restava presidiato dalle garanzie di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 149/2011 (e quindi anche dell’art. 27 della legge n. 42/2009), tranne che nel solo ed unico caso delle violazioni del patto di stabilità.

L’appellante ha ribadito quindi l’assunto sostenuto in primo grado secondo della violazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 149/2011, ai sensi del quale nessuna sanzione per violazione del patto di stabilità avrebbe potuto essergli inflitta in assenza del completamento delle procedure pattizie di cui all’art. 27 della legge n. 42/2009, non ancora realizzato. Ciò senza contare che non sarebbe applicabile in via unilaterale alla Regione -OMISSIS- la disciplina sul patto di stabilità, come peraltro dimostrerebbe l’intervenuto accordo in materia di finanza pubblica tra Stato italiano e Regione -OMISSIS- in data 20 giugno e il sopravvenuto D.L. n. 113/2016 (normativa sopravvenuta alla presentazione del ricorso di primo grado, ma che

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