Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2009-09-09, n. 200905354

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2009-09-09, n. 200905354
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200905354
Data del deposito : 9 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10633/2003 REG.RIC.

N. 05354/2009 REG.DEC.

N. 10633/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 10633 del 2003, proposto da:
COLONNELLO DANIELE, rappresentato e difeso dall'avv. D F, con domicilio eletto presso Cesare Romano Studio Legale Carello in Roma, via Silvio Pellico, n. 24;

contro

ASL DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. P G e G S, con domicilio eletto presso P G in Roma, Piazzale Clodio, n. 12;
ASL DI FROSINONE, GESTIONE STRALCIO, in persona del commissario liquidatore in carica, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 374 del 28 aprile 2003;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ASL di Frosinone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 10 luglio 2009 il consigliere. C S e uditi per le parti l’avvocato Forte, su delega dell’avvocato Folcarelli, e l’avvocato Meo, su delega dell’avvocato Giammarioli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Con la sentenza n. 374 del 28 aprile 2003 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata d Latina, ha respinto il ricorso proposto dal sig. D C, paramedico in servizio alle dipendenze dell’Azienda USL di Frosinone – Polo “C” di Sora, per la declaratoria del diritto al riposo compensativo senza riduzione del debito settimanale per ogni giorno di servizio di pronta reperibilità festiva prestato dal 1° febbraio 1992 al 30 giugno 1998.

Secondo il predetto tribunale, benché non potesse dubitarsi del diritto al riposo compensativo allorquando la stato di reperibilità avesse comportato anche la effettiva prestazione lavorativa, tale riposo non spettava in quei casi, che caratterizzavano la posizione del ricorrente, di c.d. reperibilità passiva, in cui l’obbligo del dipendente si era esaurito in una mera disponibilità, senza dar luogo ad alcuna specifica attività lavorativa, e che pertanto risultava adeguatamente compensato con la corresponsione della relativa indennità;
peraltro, sotto altro concorrente profilo, il diritto al riposo compensativo nel caso di c.d. reperibilità passiva non poteva comportare la diminuzione della prestazione lavorativa ordinaria (36 ore settimanali) e quindi si configurava come diritto potestativo ad eseguire la dovuta prestazione lavorativa settimanale con una diversa articolazione oraria: nel caso di specie, tuttavia, non risultava che il ricorrente avesse fatta tale richiesta ovvero che l’amministrazione avesse impedito l’esercizio di tale diritto potestativo.

L’interessato con rituale e tempestivo atto di appello ha chiesto la riforma di tale sentenza, denunciandone, per un verso, la erroneità per violazione ed errata applicazione ed interpretazione della normativa di riferimento (art. 18, punto 10, del D.P.R. 270/1987 e art. 44, comma 1, C.C.N.L. del 1° settembre 1995, comparto sanità, personale non dirigente), da cui si ricava agevolmente la sussistenza del diritto azionato, e sottolineando, per altro verso, che i primi giudici, oltre ad aver quanto meno impropriamente qualificato il diritto al riposo compensativo come diritto potestativo, non avevano tenuto conto che esso era stato puntualmente richiesto in sede amministrativa e che l’amministrazione ne aveva effettivamente impedito il godimento, pur riconoscendolo espressamente innanzi al Collegio di conciliazione presso l’ Ufficio provinciale del Lavoro di Frosinone.

Ha resistito al gravame l’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, chiedendone il rigetto.

All’udienza del 10 luglio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. L’appello è infondato e deve essere respinto.

I.

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