Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-05-06, n. 201601839

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-05-06, n. 201601839
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601839
Data del deposito : 6 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00927/2016 REG.RIC.

N. 01839/2016REG.PROV.COLL.

N. 00927/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 927 del 2016, proposto da:
A N e P A, rappresentati e difesi dagli avvocati U C, M B e S D, con domicilio eletto presso l’avvocato M B in Roma, via San Tommaso D'Aquino n. 47;

contro

Ministero della Salute in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta, rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso l’avvocato G M T in Roma, viale Giulio Cesare n. 61 int. 7;

nei confronti di

Gaetano Nucci, Marialaura Mungo, Ornella Pizzuto, Rosaria Pititto, Alessandra Calderaro, Giuseppina Potenza, Salvatore Giampà, Francesca Mazza, Rosi Germano, Andrea Carnuccio, Annamaria De Luca, Antonella Palmieri, Elia Giorgio Longo, Josephine Luppino, Pietro Muto, Emiliana Colonna, Ilaria Rita De Socio, Adriana Pichierri, Assunta Parise, Rocco Callà, non costituiti in questo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III quater , n . 13492/2015, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2016 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati U C, S D e Giuseppe Naimo su delega dichiarata di A F e l'avvocato dello Stato Marina Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 63/2015, i signori P A, Marianna Barletta, R B, Mariateresa Cirillo, Chiara Gradia, Rosa Mazza, Antonio Aurelio Maria Nirta, A N, Francesco Luca P e Rosalba Russo, dottori in medicina, impugnavano la graduatoria unica del concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 nella quale sono stati collocati oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso (ivi comprese le successive revisioni e rettifiche) nonché il decreto del Ministero della Salute in data 7 marzo 2006, e le sue successive integrazioni e modificazioni, recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale” nella parte in cui omette di stabilire l’attivazione di un’unica graduatoria nazionale.

I ricorrenti chiedevano inoltre l’accertamento del loro diritto a ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa della illegittimità del concorso, e la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ex art. 30, secondo comma, c.p.a., all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

I ricorrenti esponevano di avere partecipato in data 17 settembre 2014 al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 svoltosi su base regionale con test uguale per tutte le regioni.

Esponevano ancora di avere partecipato per la Regione Calabria e tranne il dottor P e il dottor Nirta A.A.M. (per il quale la prova non è proprio stata valutata) di avere conseguito tutti un punteggio superiore ai 60/100imi, quello minimo ai fini dell’inserimento nella graduatoria.

Ulteriormente riferivano che nelle diverse regioni la correzione è avvenuta in alcuni casi a lettura ottica in altri manualmente.

Premesse alcune note sulle irregolarità che avrebbero caratterizzato la prova in Sicilia, Campania, Calabria, Puglia e rappresentato che alcune domande erano errate come sostenuto negli esposti di alcuni candidati che hanno prodotto la necessità della convocazione presso il Ministero della Salute della Commissione ex art. 3, comma 3 del D.M. 7 marzo 2006, la quale non si è pronunciata nemmeno a concorso già espletato, gli interessati proponevano diversi mezzi di impugnazione, chiedendo il risarcimento in forma specifica, o comunque il risarcimento del danno da perdita di chance e chiedendo l’ammissione al corso in sovrannumero sulla base della legge n. 401 del 29 dicembre 2000 e senza borsa.

Questi i motivi dedotti:

1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33 ultimo comma 34 commi 1, 2 e 97 Cost.;
violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 264/1999 e dell’art. 7 comma 2 del d.m. 5 febbraio 2014 n. 85;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.

2) Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e dell’art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione e falsa applicazione del D.M. 7 marzo 2006, degli articoli 3, 4, 34 e 97 Cost., violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti;
eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità travisamento e sviamento dalla causa tipica.

3) Violazione del principio di paternità della prova di concorso, violazione del principio di paternità della prova di concorso, dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti.

4) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento.

5) Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis del concorso;
violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti.

6) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento.

7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali;
violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 dell’Allegato A del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85.

8) Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis del concorso;
violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e dell’articolo 14 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487;
violazione e falsa applicazione del

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