Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-09-19, n. 202208078
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Testo completo
Pubblicato il 19/09/2022
N. 08078/2022REG.PROV.COLL.
N. 06632/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6632 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, e la Prefettura UTG di Avellino, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza -OMISSIS- del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto del Prefetto di Avellino -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenere armi e munizioni -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al Tar Campania, sezione staccata di Salerno, il decreto il quale è stata respinta l’istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenere armi e munizioni -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché il parere contrario alla revoca espresso dalla Questura di Avellino con rapporto -OMISSIS-.
A suo dire i provvedimenti impugnati sono viziati da violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto adottati unicamente sulla base del deferimento alla competente autorità giudiziaria dell’interessato per il reato -OMISSIS-, scaturito dalla querela sporta -OMISSIS-, dalla quale era emerso che il signor -OMISSIS- si fosse reso autore, in più occasioni, di -OMISSIS-.
Ha riferito, ancora, l’odierno appellante di svolgere un’attività che giustifica la detenzione di armi e munizioni; di aver sempre avuto una condotta di vita impeccabile; che -OMISSIS- aveva, successivamente, rimesso la querela, affermando che la stessa era stata sporta “-OMISSIS-”; infine, che nella richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino al G.I.P. si affermava che “la notizia di reato appare infondata e non sussistono elementi sufficienti per l’accusa in giudizio”.
2. Con sentenza -OMISSIS-, il Tar Salerno, I sez., ha respinto il ricorso per infondatezza delle censure prospettate.
3. La sentenza è stata impugnata con appello notificato -OMISSIS- e depositato -OMISSIS-, affidato ad un solo motivo di censura.
4. Il Ministero dell’interno e la Prefettura UTG di Avellino si sono costituiti in giudizio senza espletare difese.
5. Alla pubblica udienza del 14 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con il primo ed unico motivo l’appellante deduce che il Giudice di prime cure avrebbe semplicemente confermato e riprodotto le argomentazioni già espresse nel provvedimento inibitorio di cui era stata chiesta la revisione, non tenendo in debito conto l’esito del procedimento penale (conclusosi con l’archiviazione per il reato -OMISSIS- disposta dal G.I.P. del Tribunale di Avellino) e le ulteriori acquisizioni prodotte, ossia “-OMISSIS-, e dunque d’aver voluto danneggiare l’appellante -OMISSIS-”.
2. L’appello è infondato.
La materia del rilascio del porto d’armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 , r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Il legislatore nella materia de qua affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110 del 1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse». Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che «dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è