Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2015-06-30, n. 201501897

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2015-06-30, n. 201501897
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501897
Data del deposito : 30 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00325/2015 AFFARE

Numero 01897/2015 e data 30/06/2015

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 17 giugno 2015




NUMERO AFFARE

00325/2015



NUMERO AFFARE

00416/2015



NUMERO AFFARE

00418/2015



NUMERO AFFARE

00688/2015



NUMERO AFFARE

00845/2015



NUMERO AFFARE

00846/2015



NUMERO AFFARE

00849/2015



NUMERO AFFARE

00850/2015

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.


- quanto al ricorso n. 325 del 2015: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Mirko D'Alessandro;
- quanto al ricorso n. 416 del 2015: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Levino De Sanctis;
- quanto al ricorso n. 418 del 2015: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora Maria Rita Napoleone;
- quanto al ricorso n. 688 del 2015: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora Rosaria Valenza (ricorso 29 marzo 2010);
- quanto al ricorso n. 845 del 2015: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da Rosaria Valenza (ricorso del 17 settembre 2010);
- quanto al ricorso n. 846 del 2015: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Francesco Carta;
- quanto al ricorso n. 849 del 2015: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Antonio De Sanctis (ricorso dell’11/01/2010);
- quanto al ricorso n. 850 del 2015: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Antonio De Sanctis (ricorso del 29 dicembre 2009);
tutti in materia di violazioni del codice della strada;

LA SEZIONE

Viste le relazioni con le quali il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sugli affari consultivi in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Giuseppe Barbagallo;


Premesso e considerato:

Nei confronti di ciascuno dei ricorrenti è stato adottato verbale di contestazione di violazione di norme del codice della strada. In alcuni casi l’oggetto del ricorso straordinario è stato direttamente il verbale di contestazione della violazione al codice della strada;
in altri l’impugnazione al Capo dello Stato è stata rivolta avverso il decreto del prefetto, il quale ai sensi degli artt. 203 e 204, del codice della strada aveva deciso negativamente (nel rito o nel merito) il ricorso dell’interessato avverso l’accertamento della violazione.

I ricorsi, che pongono un’identica pregiudiziale questione della loro ammissibilità, devono essere riuniti.

La Sezione ritiene in via preliminare che essi siano inammissibili perché, indipendentemente anche da altre ragioni d’inammissibilità o da ragioni d’improcedibilità, la materia oggetto di ciascun ricorso non rientra nelle attribuzioni proprie del ricorso straordinario .

Il codice della strada ha previsto in materia di sanzioni pecuniarie, sanzioni alle prime accessorie nonché avverso le misure cautelari (artt.210 e segg. e art. 203 e segg. del codice della strada) la giurisdizione del giudice ordinario. Tale giurisdizione era da considerarsi esclusiva del giudice ordinario indipendentemente dalla norma di cui all’art. 7, comma 8, c.p.a., che ha limitato l’ammissibilità del ricorso straordinario alle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

Infatti, sia l’impugnazione del provvedimento del prefetto, sia il ricorso in sede giurisdizionale alternativo al ricorso del prefetto e quello avverso l’ordinanza, introdotto dall’art. 4, comma 1 septies, d.l. 27 giugno 2003, n, 151, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2003, n. 214 (art. 204 bis del codice della strada), sia il ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione del prefetto, pur nelle modifiche normative intervenute, hanno delineato un procedimento giurisdizionale caratterizzato sempre da una accentuata specialità e dall’attribuzione al giudice ordinario del potere di merito di determinare l’importo della sanzione;
da ultimo tale specialità e tale eccezionale potere sono previsti dagli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, richiamati dagli artt. 204 bis e 205 nel testo del codice della strada ora in vigore.

Tale giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, in caso di impugnazione di provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi degli artt. 203 e 204 del codice della strada, sussiste anche se le censure sono rivolte esclusivamente al procedimento amministrativo svoltosi innanzi al prefetto e al conseguentemente provvedimento prefettizio, perché così è previsto dall’art. 205 del codice della strada, che appunto rinvia, per quanto concerne il procedimento, allo speciale rito del lavoro.

La considerazione esposta concernente l’inammissibilità dei ricorsi assorbe ogni altra questione sollevata, compresa quella concernente la richiesta cautelare , ove proposta, e comporta l’inammissibilità di tutti i ricorsi in oggetto indicati.

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