Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-01-25, n. 201700294

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-01-25, n. 201700294
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700294
Data del deposito : 25 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2017

N. 00294/2017REG.PROV.COLL.

N. 03094/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3094 del 2014, proposto dalla società Immobiliare S Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M Z, A F C e C G S, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via del Mascherino 72;



contro

Comune di Peschiera Borromeo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso originariamente dagli avvocati F A , P R , F S e successivamente, in sostituzione dei medesimi, dall'avvocato A P, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, p.za Capo di Ferro 13;



nei confronti di

Mapei Spa Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bassani, Cristina Bassani, Laura Giovanna Squinzi, con domicilio eletto presso l’avvocato Mario Sanino in Roma,in Roma, viale Parioli, 180;
Idea Fimit Sgr Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini, Gianpaolo Menzani e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso quest’ultima, in Roma, corso Vittorio Emanuele 349;
Sviluppo Edilizio Srl, San Giuseppe Soc. Coop. Edilizia, Cooperativa Edilizia Dante non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 02091/2013, resa tra le parti, concernente l’annullamento parziale in autotutela del Piano integrato d’intervento ( P.I.I.) “ Bellaria”- risarcimento danni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Peschiera Borromeo, di Mapei Spa Italia e di Idea Fimit Sgr Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Greco, Pilia, Zoppolato, Mario Bassani e Squinzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con deliberazione consiliare n. 52 del 23 luglio 2007 il Comune di Peschiera Borromeo approvava, in accoglimento della proposta avanzata dalla Immobiliare S s.r.l. ( di seguito S), il Piano integrato d’Intervento (P.I.I. ) “Bellaria” in variante al PRG comunale riguardante un’area racchiusa tra la strada Paullese a nord, con la strada provinciale ( SP 159) Sordio- Bettola ad ovest e a sud con il muro di cinta dello stabilimento chimico della Mapei Italia ( di seguito Mapei) sito in area inclusa nel territorio del confinante Comune di Mediglia.

2. Con detto piano integrato d’intervento, cui accedeva la convenzione urbanistica di attuazione del Piano stesso stipulata per atto notarile repertorio n. 27662 del 18/12/2007, veniva autorizzata una trasformazione urbanistica di detti terreni con cambio di destinazione da “E” agricola a “C” di espansione residenziale, consistente nella prevista realizzazione di edifici residenziali privati costituiti dai lotti 1,2,3 e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria , ivi compreso un parco pubblico ( “aree destinate a verde pubblico attrezzato”) e un edificio scolastico destinato ad ospitare una scuola materna.

3. La S nel corso dell’anno 2008 cedeva la proprietà dei terreni del lotto 3 alle cooperative San Giuseppe, Edilizia Dante e alla Sviluppo Edilizio s.r.l., mentre i terreni contraddistinti dai dei lotti 1 e 2 venivano ceduti alla First Atlantic Real Estate SGR s. p.a. ( poi IDEA FIMIT SGR s.p.a).

4. In data 23 dicembre 2008 Idea Fimit presentava istanza di rilascio di permesso di costruire per la prevista realizzazione della scuola materna, richiesta che il Comune rigettava con provvedimento del 20 ottobre 2011.

5. Avverso tale atto di diniego insorgeva S, dante causa di Idea Fimit, con ricorso proposto innanzi al Tar per la Lombardia.

6. Avveniva poi che con nota datata 10 novembre 2011 il responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune (ing.C) proponeva l’annullamento parziale del P.I.I. in ragione di rilevate problematiche attinenti la compatibilità ambientale sotto il profilo dell’inquinamento acustico delle realizzande opere della scuola e del parco derivante da varie fonti di rumore, tra cui in particolare il traffico veicolare sulla la strada provinciale sopra indicata e quello proveniente dal vicino stabilimento industriale della Mapei.

7. Avverso detta nota comunale S proponeva un primo atto di motivi aggiunti.

8. Successivamente, S proponeva un secondo atto di motivi aggiunti avverso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19 dicembre 2011 con cui l’Organo comunale esprimeva la propria positiva valutazione in ordine alla proposta formulata dal predetto tecnico di annullamento parziale del PII.

9. Il Comune di Peschiera Borromeo, a conclusione del procedimento in autotutela di verifica dei presupposti di legittimità degli atti approvativi del P.I.I. “Bellaria” avviato nel 2011, con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 26 luglio 2012 e n. 52 del 30 ottobre 2012 adottava e approvava l’annullamento parziale del P.I.I. in questione relativamente alla prevista realizzazione del lotto 2 e delle realizzande opere di urbanizzazione secondaria del lotto 1 costituite dal parco pubblico e dalla scuola materna, con conseguente sostanziale inedificabilità dei suoli di riferimento.

10. In particolare, l’annullamento in parola era stato disposto per due ordini di ragioni:

a) per la rilevata incompatibilità degli interventi previsti dal P.I.I. con la disciplina dettata in materia di inquinamento acustico;

b) per la rilevata esistenza di criticità costituita da rischi di incidente rilevante derivanti dalla presenza dello stabilimento della Mapei.

11.S impugnava, con il terzo e quarto atto di motivi aggiunti, le predette deliberazioni recanti l’annullamento delle previsioni del P.I.I. denunciandone la illegittimità sotto vari profili.

12. L’adito Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n.2091/2013, dopo aver dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse nonché inammissibili il primo e secondo atto di motivi aggiunti in quanto rivolti avverso atti endoprocedimentali, rigettava il terzo e quarto atto di motivi aggiunti, ritenendoli infondati.

S ha quindi impugnato con l’appello all’esame il suddetto “ decisum ”, ritenuto errato ed ingiusto, deducendo i seguenti motivi:

I) relativamente al preteso inquadramento in classe acustica I del parco pubblico :violazione dell’art. 4 comma 1. 447/1995 e dell’art. 2 comma 3 della legge n. 13/2001 nonchè della delibera della Giunta Regionale n. VII/9976 del 12lkuglio 2002; violazione dell’art. 112 c.p.c. per indebita integrazione – modificazione della motivazione degli atti impugnati in primo grado; violazione art. 64 c.p.a. ;

II) in relazione alla pretesa incompatibilità acustica della scuola materna: violazione dell’art. 2 comma 5 e dell’art. 6 commi 1-3 del DPR n. 14272004; violazione dell’art. 2 comma 3 della l.r. n. 13/2001 e del punto 6 della delibera della G.R. Lombardia n. VII/9776; violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90 per mancanza di vizi originari del P.I.I.; carenza dell’attività istruttoria ; omessa pronuncia ;violazione degli artt. 64 c.p.a e 112 c.p.c. ;

III) in ordine alla presunta violazione delle distanze per rischi di incidente rilevante derivanti dalle lavorazioni dello stabilimento Mapei: violazione per mancata violazione dell’art. 5 comma 1 d.lgs. n. 334/1999 e per erronea applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 33471999 e dell’art. 83 R.D. n. 635/1940; violazione dell’art. 890 codice civile; violazione art. 21 nonies per mancanza di vizi originari del P.I.I.; erroneità della sentenza; ulle circostanze di fatto; omesso esame delle risultanze istruttorie; violazione dell’art. 64 c.p.a. per mancata applicazione del principio di non contestazione e per difetto di istruttoria; omessa pronuncia;

IV) erroneità della sentenza sulla violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90: in particolare, sul superamento del “termine ragionevole” per l’annullamento d’ufficio; omessa pronuncia con riferimento alla censura di sviamento di potere e di violazione del principio di proporzionalità;

V) in ordine alla estensione dell’annullamento d’ufficio al lotto 2: eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati in primo grado; erroneità e illogicità dell’appellata sentenza;

VI) riproposizione dei vizi di legittimità ritenuti assorbiti dal TAR e precisamente:

VI.A.) sulla mancata attivazione del procedimento di VAS: violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 152/2006 (nel testo vigente all’epoca di approvazione del P.I.I.) e dell’art. 4 comma 4 della legge regionale n. 12/2015;

VI.B) sull’asserita illegittimità del P.I.I. per “ violazione della normativa settoriale in materia di prevenzione dell’inquinamento acustico”: violazione dell’art. 21 nonies legge n. 241/90 per mancanza di vizi originari dell’atto annullato; violazione ( per mancata applicazione) del DPCM 14/11/1997; eccesso di potere per manifesta illogicità; carenza di motivazione e di istruttoria con riferimento al superamento da parte di Mapei dei limiti di emissione ed immissione della propria classe acustica di appartenenza; sviamento dalla causa tipica;

VI.C) sulla pretesa incompatibilità per rischio di

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