Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-08-28, n. 202005265

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-08-28, n. 202005265
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005265
Data del deposito : 28 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2020

N. 05265/2020REG.PROV.COLL.

N. 04961/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 4961 del 2012, proposto dalla sig.ra P R, rappresentata e difesa dagli avvocati A B e G P, e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14,

contro

l’Avvocatura generale dello Stato, la Commissione esaminatrice per le procedure di riqualificazione alla posizione economica C/1 presso l’Avvocatura generale dello Stato e il Comitato consultivo dell’Avvocatura generale dello Stato, rappresentati e difesi dalla medesima Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

nei confronti

della sig.ra A C e della sig.ra A T G, rappresentate e difese dall’avvocato Filippo Lattanzi e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.P. da Palestrina n. 47,

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 10186/2011, resa tra le parti e concernente approvazione di graduatoria di selezione interna per l’accesso alla posizione economica C/1.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle sigg.re A C e A T G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. G L nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020, tenutasi con le modalità di cui alla normativa emergenziale di cui all’art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 25 giugno 2020, n. 70;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto d’appello notificato in data 22 giugno 2012 all’Avvocatura generale dello Stato (Commissione esaminatrice per le procedure di riqualificazione alla posizione economica C/1 e Comitato consultivo), alla sig.ra A C e alla sig.ra A T G, e depositato in data 3 luglio 2012 la sig.ra P R - in servizio presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia e candidata nella procedura interna di riqualificazione del personale indetta dall’Amministrazione di appartenenza con decreto dell’Avvocato generale dello Stato in data 21 novembre 2005 ai fini della copertura di n. 12 posti della posizione economica C/1 (procedura indetta per il passaggio tra le aree e volta all’accertamento dell’idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di apposito corso-concorso, e riservata al personale appartenente ai ruoli dell’Avvocatura dello Stato alla data del 10 ottobre 2000;
e nella cui graduatoria finale l’appellante si è collocata al 62° posto) - ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma n. 10186/2011, la quale ha respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore delle controparti costituite, il ricorso n. 7727/2008, integrato da due ricorsi per motivi aggiunti e proposto dall’appellante:

inizialmente per l’annullamento, con gli atti connessi:

- del decreto del Segretario generale dell’Avvocatura dello Stato del 28 maggio 2008, con cui è stata approvata la graduatoria di merito della suddetta procedura interna di riqualificazione;

- del verbale della seduta del Comitato consultivo del 20 maggio 2008;

- della circolare n. 23/2008 del 30 maggio 2008, prot. n. 72622;

- della comunicazione di servizio dell’Avvocatura generale dello Stato n. 62/2008, prot. n. 72616, del 30 maggio 2008, con cui è stato comunicato il citato decreto del Segretario generale dell’Avvocatura dello Stato del 28 maggio 2008;

successivamente, a seguito di rinuncia espressa della restante impugnativa:

per l’annullamento, con gli atti connessi:

- della valutazione dei titoli comunicata con nota del 7 febbraio 2008;

- del provvedimento di reiezione della richiesta di riesame del 27 febbraio 2008;

- della nota prot. 63902 del 13 maggio 2008 di trasmissione dello stralcio di verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 14 maggio 2008, con cui è stato comunicato il rigetto dell’istanza di autotutela.

L’appello reca censure così rubricate:

1) Il primo motivo originario di ricorso. Riconoscimento del punteggio relativo l’espletamento delle mansioni superiori, nonostante la formale attribuzione di tutti i compiti afferenti all’area segreteria;
ininterrottamente dal 1989 al 2008, dapprima come sostituto del sig. Salomone, e poi, cessato costui dal servizio (il 1° aprile 1996), nella veste di responsabile di area: a) violazione della legge concorsuale;
b) eccesso di potere per contraddittorietà di comportamenti;
c) difetto di motivazione.

2) Il secondo motivo originario di ricorso. Il mancato riconoscimento della pertinenza di alcuni degli incarichi espletati alle mansioni di responsabile dell’area segreteria: a) violazione della legge concorsuale: violazione dell’art. 6 del bando;
b) eccesso di potere per disparità di trattamento;
c) difetto di motivazione;

3) Il terzo motivo originario di ricorso. Il mancato riconoscimento dell’attività svolta in sede di partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro: a) violazione della legge concorsuale: violazione dell’art. 6 del bando;
b) eccesso di potere per contraddittorietà di comportamenti;
c) difetto di motivazione;

4) L’erroneo rigetto dei motivi aggiunti;

5) Le spese legali ”.

In data 16 luglio 2012 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto formale di costituzione.

Le sigg.re A C e A T G hanno depositato memoria di costituzione in data 5 ottobre 2012.

La memoria ha rilevato in via preliminare che la sentenza gravata ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni proposte dalle suddette sigg.re Condoleo e Tella Guacci nella memoria difensiva presentata nel giudizio di primo grado;
e ripropone quelle eccezioni (di mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati sostanziali e di mancata allegazione della “prova di resistenza”), rilevando l’inammissibilità del ricorso di primo grado, e conseguentemente dell’appello, per mancata notifica del medesimo ai controinteressati sostanziali.

In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 13 luglio 2017 parte appellante ha depositato, in data 26 ottobre 2017, domanda di fissazione di udienza.

L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria in data 6 giugno 2020, chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.

L’appellante ha depositato una memoria di replica in data 16 giugno 2020.

In data 3 luglio 2020 l’appellante, richiamando l’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 25 giugno 2020, n. 70, ha depositato richiesta di passaggio della causa in decisione.

La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020 - tenutasi con le modalità di cui alla normativa emergenziale di cui all’art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 28/2020.

DIRITTO

Le eccezioni preliminari delle sigg.re A C e A T G possono essere assorbite, come in primo grado, perché anche il ricorso in appello è infondato nel merito.

1.- La vicenda in contestazione si è sviluppata come segue.

La ricorrente – in servizio presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia – ha partecipato alla procedura interna di riqualificazione del personale indetta con decreto dell’Avvocato generale dello Stato in data 21 novembre 2005 ai fini della copertura di n. 12 posti della posizione economica C/1.

A fronte dei titoli vantati dalla ricorrente le venivano dalla Commissione esaminatrice definitivamente riconosciuti (dopo richiesta di riesame presentata dall’interessata in esito a una prima valutazione ma respinta dalla Commissione con deliberato comunicato con nota del 27 febbraio 2008) punti 14,30.

In esito allo svolgimento della prevista prova scritta (dopo la quale la sig.ra R presentava alla Commissione esaminatrice istanza di autotutela, con invito a modificare le proprie determinazioni) alla sig.ra R venivano attribuiti punti 24;
mentre il punteggio riportato nella prova orale era di punti 24,70.

Il 3 marzo 2008 la sig.ra R sosteneva la prova scritta, conseguendo il punteggio di 24/30.

Prima della prova orale la sig.ra R presentava alla Commissione esaminatrice (il 31 marzo 2008) istanza di autotutela, invitando la Commissione a modificare le proprie determinazioni.

In data 23 aprile 2008 era poi sostenuto dall’appellante il colloquio, riportando il punteggio di 24,70/25.

Dopo il colloquio l’appellante attivava con l’Amministrazione una dialettica procedimentale per ottenere una pronuncia sulla suddetta istanza di autotutela e, dopo aver avuto contezza del rigetto dell’istanza, per ottenere completo accesso agli atti.

Nella graduatoria finale, resa pubblica il 30 maggio 2008 con circolare n. 23/2008, prot. n. 72622, il punteggio totale dell’appellante era di punti 63, che poneva l’appellante al 62° posto.

Era dunque proposto il ricorso di primo grado.

A seguito dell’accesso agli atti, poi ottenuto, la ricorrente proponeva dei primi motivi aggiunti a fronte dei punteggi per titoli riconosciuti in favore di altri candidati (i candidati A, D G, V, T, C, C, P, B).

A seguito di ulteriore accesso agli atti la ricorrente proponeva dei secondi motivi aggiunti, estendendo i medesimi motivi aggiunti anche nei confronti dei candidati P e D G.

In prossimità dell’udienza di discussione dinanzi al Tar la sig.ra R, alla luce della documentazione depositata dall’Avvocatura generale dello Stato, dichiarava di rinunciare alla richiesta di annullamento dell’avviso di pubblicazione della graduatoria, della citata circolare n. 23/2008 del 30 maggio 2008, prot. 72622, e del decreto del Segretario generale in data 28 maggio 2008 con cui era stata approvata la graduatoria;
e insisteva invece per l’annullamento degli altri provvedimenti indicati in epigrafe, nonché per la rivalutazione dei propri titoli.

Ciò premesso in fatto, l’appello - invero formulato con non pieno rispetto del dovere di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, cui invece cercherà di attenersi la presente sentenza – è infondato.

1.1– Il primo motivo d’appello, dedicato alla mancata valorizzazione delle mansioni superiori che l’appellante - pur nella consapevolezza che il bando richiedeva ai fini valutativi il formale conferimento ” di quelle superiori mansioni - denuncia non essere state oggetto di relativo punteggio, contesta la parte della sentenza del Tar la quale afferma quanto segue.

Nell’osservare come l’art. 27 del contratto integrativo disponga la riconoscibilità di punti 0,50 in ragione di anno a fronte della valutazione del formale conferimento di mansioni superiori (previsione, questa, riprodotta poi nel bando di concorso, all’art. 6), va rilevato come la Commissione esaminatrice abbia escluso la valutabilità, in favore dell’odierna ricorrente, delle attività di cui sopra.

A fronte dell’assegnazione della sig.ra R all’Area di Segreteria in qualità di sostituto del responsabile (per i casi di assenza e/o impedimento di quest’ultimo), va escluso, sulla base delle risultanze documentali versate in giudizio, che un formale conferimento delle funzioni di responsabilità sia intervenuto anche successivamente alla cessazione dal servizio del titolare dell’unità operativa. Né la Commissione ha annesso, in sede di riesame, rilevanza alle risultanze del verbale di conciliazione relativo a vertenza riferita alla precedente procedura di riqualificazione per l’accesso alla posizione B3, condivisibilmente escludendo la valutabilità delle mansioni superiori in esso indicate, attesa la riferibilità di quest’ultima a posizione diversa da quella (C/1) messa a concorso ”.

L’affermazione del Tar sarebbe erronea e carente di motivazione.

Il rilievo è infondato, data la non sussumibilità a mansioni superiori formalmente assegnate di pur qualificati incarichi espletati (v. il capo 1.2 che segue) e la evidente disomogeneità fra procedure di riqualificazione relative a differenti posizioni (la B/3 richiamata dall’appellante e la C/1 messa a concorso).

Ciò anche perché la invocata pregressa conciliazione ai sensi dell’art. 66, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigente alle date di riferimento, ha natura di accordo transattivo, in quanto tale rimesso anche a valutazioni non strettamente giuridiche, e dunque non trasferibili drasticamente a una procedura di selezione quale quella in esame, necessariamente improntata a criteri di legalità, trasparenza e par condicio fra i partecipanti.

1.2 – Parimenti viziata perché erronea e carente di motivazione sarebbe la già riferita parte della sentenza appellata la quale – pure con riferimento alla rivendicata valutazione del formale svolgimento di mansioni superiori, che la sig.ra R annetteva al disimpegno di funzioni di responsabilità dell’Area di Segreteria dell’Avvocatura distrettuale di Venezia – ha ritenuto legittima la mancata valutazione, ai fini della selezione, di quelle funzioni.

È utile riportare nuovamente la parte di sentenza contestata.

Nell’osservare come l’art. 27 del contratto integrativo disponga la riconoscibilità di punti 0,50 in ragione di anno a fronte della valutazione del formale conferimento di mansioni superiori (previsione, questa, riprodotta poi nel bando di concorso, all’art. 6), va rilevato come la Commissione esaminatrice abbia escluso la valutabilità, in favore dell’odierna ricorrente, delle attività di cui sopra.

A fronte dell’assegnazione della sig.ra R all’Area di Segreteria in qualità di sostituto del responsabile (per i casi di assenza e/o impedimento di quest’ultimo), va escluso, sulla base delle risultanze documentali versate in giudizio, che un formale conferimento delle funzioni di responsabilità sia intervenuto anche successivamente alla cessazione dal servizio del titolare dell’unità operativa ”.

Nel motivo l’appello aggiunge anche la contestazione del rilievo della sentenza appellata di seguito indicato (invero relativo non alla censura di primo grado relativa all’assegnazione della sig.ra R all’Area di Segreteria, ma relativo “ alle altre attività per le quali parte ricorrente ha assunto la valutabilità ”: v. nel successivo capo 1.3 della presente sentenza).

Né quest’ultima ha in alcun modo documentalmente dimostrato la sussumibilità degli incarichi medesimi nel novero di attribuzioni proprie della posizione messa a concorso ”.

Le riportate considerazioni del Tar sono corrette, posto che in effetti non risulta che un formale conferimento di funzioni di responsabilità all’Area di Segreteria sia intervenuto successivamente alla cessazione dal servizio del titolare.

La sussumibilità della serie di incarichi indicati dall’appellante in primo grado e in appello nel novero delle mansioni di segreteria non equivale, ai fini concorsuali (si ripete necessariamente improntati a par condicio e trasparenza), a formale conferimento di superiori mansioni conferito da provvedimento dell’Amministrazione.

Parimenti l’esempio, riportato dall’appellante in primo grado e in appello, di un collega cui l'incarico di responsabile del servizio di Segreteria era stato conferito “ sulla base di un provvedimento dell’Avvocato distrettuale dello Stato che genericamente attribuiva al dipendente tale servizio senza specificare concretamente in quali attività esso consistesse ” non supporta la tesi dell’appellante ma ne mostra invece l’infondatezza, poiché in quel caso vi era stato quel provvedimento formale invece assente nel caso in esame.

Pure non può supplire, ai fini concorsuali, la mancanza di un formale conferimento delle prospettate superiori mansioni in esame il diverso formale conferimento del singolo incarico di “ unico delegato all’effettuazione di operazioni di versamento e prelevamento sui depositi costituiti a nome dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia presso la banca fiduciaria ”.

Dunque la sentenza appellata appare, nella sua sinteticità, oltre che corretta anche sufficientemente espositiva delle ragioni di rigetto del motivo di primo grado, sì da resistere anche alla censura di carente motivazione.

1.3 – Il terzo motivo d’appello, correlato come i precedenti all’omologo motivo del ricorso di primo grado e relativo alla voce “ partecipazione a commissioni etc. ” della scheda di valutazione, reca uno sforzo argomentativo sul tema, attinente all’art. 6, lettera b ), del bando, della distinzione, all’interno della voce << valutazione di titoli di servizio ed incarichi >>, tra gli << incarichi formalmente conferiti attinenti alla tipologia delle funzioni proprie della posizione economica per cui si concorre >>
e la << partecipazione a commissioni di studio, i commissioni di concorso, gruppi di lavoro costituiti con formale provvedimento dell’Avvocatura dello Stato >>.

In proposito, diversamente da quanto affermato dall’appellante, il chiaro testo del bando non poteva che richiedere per entrambe tipologie di incarichi un “formale conferimento”. Una diversa e più libera interpretazione, oltre a confliggere palesemente col testo della lex specialis della selezione, avrebbe comportato violazione delle suddette regole di trasparenza e della par condicio dei partecipanti.

Diversamente da quanto asserito in appello, la relativa pronuncia del Tar, nel disattendere anche l’argomento basato sulla suddetta distinzione, reca motivazione adeguata.

Anche in questo caso appare utile riportare così il relativo stralcio della sentenza appellata.

4.2 Quanto, poi, alla valutazione degli incarichi, la pertinente disposizione del contratto integrativo stabiliva che il punteggio a tale titolo riconoscibile (punti 0,50 per anno) riguardava, esclusivamente, gli incarichi formalmente conferiti attinenti alla tipologia di funzioni proprie della posizione economica a concorso.

In favore della sig.ra R ha formato, conseguentemente, oggetto di riconoscimento il solo incarico di consegnatario alla medesima formalmente conferito con decreto dell’Avvocato distrettuale in data 5 giugno 1997;
mentre la partecipazione alla Commissione rinnovo inventari, indicata nell’atto introduttivo del presente giudizio, ma non nella scheda di autocertificazione, è stata valutata come titolo di partecipazione a commissioni.

Quanto alle altre attività per le quali parte ricorrente ha assunto la valutabilità, l’escluso riconoscimento ha fatto seguito al giudizio di inerenza dalla Commissione rassegnato con riferimento all’ordinario profilo mansionistico della posizione rivestita dall’interessata;
né quest’ultima ha in alcun modo documentalmente dimostrato la sussumibilità degli incarichi medesimi nel novero di attribuzioni proprie della posizione messa a concorso.

4.3 Relativamente alla partecipazione a commissioni di studio, concorso, gruppi di lavoro (con attribuzione di punti 0,25 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 2,00), va rilevato come la relativa valutabilità nell’ambito della procedura concorsuale de qua sia necessariamente subordinata (giusta quanto previsto nel contratto integrativo dell’Avvocatura del 10 ottobre 2000) all’esistenza di un pregresso e formale provvedimento di conferimento di incarico.

Nell’osservare come omogenee indicazioni siano state dettate nel bando di concorso (art. 6), va escluso che la Commissione esaminatrice non abbia prestato corretta osservanza al suindicato presupposto attributivo di punteggio, atteso che risulta essere stato riconosciuto, nei confronti del sig. M, il solo titolo relativo alla partecipazione alla Commissione rinnovo inventari, attestata da formale provvedimento di nomina e successivamente confermata.

Diversamente, risulta essere stata correttamente esclusa l’attribuibilità di punteggio per gli altri incarichi svolti dalla ricorrente, in quanto non assistiti da previo formale conferimento, così come tassativamente indicato dalle disposizioni (contrattuali e di bando) precedentemente citate )”.

1.4 – Così respinte tutte le censure sullo specifico giudizio relativo all’appellante, le ulteriori censure dei motivi aggiunti avverso i giudizi dei candidati Tommaso A, Michelina D G, Oriana V, Carla C, Rita P, Giuseppa B, Vincenzo P e Manuela D G risultano - a prescindere da ogni altra considerazione, nel rispetto del dovere di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo - inammissibili per le ragioni di seguito indicate.

Le censure avverso i giudizi dei candidati Tommaso A (n. 125 in graduatoria) e Michelina D G (n. 120 in graduatoria) sono inammissibili per carenza di interesse, trattandosi di candidati in posizione deteriore rispetto all’appellante, collocatasi al 62° posto della graduatoria.

Le censure avverso i giudizi dei candidati Oriana V (n. 26 in graduatoria), Carla C (n. 5 in graduatoria), Rita Salvina P (n. 39 in graduatoria), Giuseppa B (n. 4 in graduatoria), Manuela D G (n. 43 in graduatoria), Vincenzo P (n. 53 in graduatoria) sono inammissibili, parimenti per carenza di interesse, perché anche ove tutte fossero fondate l’appellante, nella migliore delle ipotesi, avanzerebbe dal suo 62° posto in posizione comunque ben lontana da quella utile nella contestata selezione per n. 12 posti.

1.5 – Da ultimo l’appello contesta della sentenza appellata anche la statuizione sulle spese, ritenuta vessatoria e non in linea con la giurisprudenza, anche di questo Consiglio di Stato, formatasi in relazione alla medesima procedura di riqualificazione.

Anche questa censura va respinta, poiché la sentenza appellata, nell’esercizio dell’ampio potere valutativo pacificamente riconosciuto al giudice in materia di condanna alle spese, risulta aver fatto corretta applicazione dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo e dell’art. 91 del codice di procedura civile da esso richiamato, nel rispetto del principio della soccombenza.

2.- L’appello va dunque respinto.

Le spese di questo grado di giudizio seguono, come nel primo grado, la soccombenza;
e sono liquidate in dispositivo.

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