Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-28, n. 202401952
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Testo completo
Pubblicato il 28/02/2024
N. 01952/2024REG.PROV.COLL.
N. 00425/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Mascaro, Eugenio Tedesco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amaroni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Bova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1232/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Amaroni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 gennaio 2024 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante ha acquistato nel 1991 un’area interessata dalla convenzione di lottizzazione stipulata fra il suo dante causa ed il Comune di Amaroni.
A partire dal 1996, il Comune avanzava nei confronti degli aventi causa, nel frattempo titolari delle relative concessioni edilizie, pretese di carattere patrimoniale relative all’adempimento degli oneri connessi all’esecuzione delle opere di urbanizzazione, relative agli immobili edificati in base alle suddette concessioni, che il Comune stesso aveva dovuto eseguire, previa stipula di un mutuo bancario, nell’inerzia dei ridetti proprietari.
Con sentenza n. 1232/2018 il T.A.R. della Calabria, sede di Catanzaro, all’esito della riassunzione di identico ricorso dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 372 del 2018, ha in parte respinto, e in parte dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento dell’ingiunzione del 23 settembre 2005, con la quale il Comune di Amaroni ha richiesto il pagamento di 36.836,16 euro per la realizzazione di tali opere di urbanizzazione primaria.
Il ricorrente in primo grado ha impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello.
Il Comune di Amaroni si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 10 gennaio 2024.
2. Va anzitutto osservato che la sentenza gravata ha respinto le censure di carattere formale avanzate dal ricorrente nel giudizio di primo grado: su tale capo di sentenza non c’è impugnazione, onde lo stesso è passato in autorità di cosa giudicata.
Nei tre motivi di gravame l’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le censure, di merito, relative alla pretesa comunale, sul presupposto della mancata impugnazione delle precedenti ingiunzioni adottate nel 2001 e nel 2003 dal Comune di Amaroni per sollecitare il ricorrente all’esecuzione delle opere di cui si tratta (primo motivo).
Con il secondo ed il terzo motivo di appello deduce invece l’illegittimità del provvedimento comunale impugnato in primo grado per le ragioni non esaminate dal T.A.R., arrestatosi alla declaratoria d’inammissibilità.
3. Il primo motivo di appello è fondato.
Come correttamente dedotto dall’appellante la pretesa oggetto di giudizio, estrinsecantesi attraverso atti paritetici e non autoritativi dell’amministrazione, attiene alla tutela di un diritto soggettivo del proprietario, la cui cognizione è devoluta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 2, lett. f), cod. proc. amm.: tale tutela è dunque soggetta all’ordinario termine di prescrizione, e non soggiace a termini decadenziali ( ex multis , Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 12/2018; sez. II; sentenza n. 3327/2020).
4. Con il secondo motivo l’appellante lamenta anzitutto che la lottizzazione “Scianni”, in forza della quale il Comune di Amaroni pretende il pagamento degli oneri di urbanizzazione, sarebbe priva di effetti giuridici perché priva del prescritto nulla-osta regionale; che la scrittura privata sottoscritta dal procuratore del lottizzante (in base a procura della cui validità l’appellante pure dubita) e dall’amministrazione, recante gli obblighi assunti dal primo, sarebbe invalida perché avrebbe dovuto assumere le forme dell’atto pubblico, e perché nulla ex art. 1346 cod. civ. in quanto “in essa non sono state previste in modo univoco le obbligatorie garanzie fidejussorie che il lottizzante avrebbe dovuto fornire al comune a garanzia del completo adempimento delle obbligazioni a suo carico”, e comunque perché non risulta trascritta nei pubblici registri immobiliari (e sottoscritta da soggetto privo di valido mandato).
La convenzione avrebbe poi lasciato in bianco la parte relativa alla determinazione degli oneri.
La vendita frazionata dell’area