Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-03-18, n. 201901735
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Testo completo
Pubblicato il 18/03/2019
N. 01735/2019REG.PROV.COLL.
N. 01249/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1249 del 2009, proposto dai signori
V F, B U, V A, V A, T L, B N, R M, Dall'Aglio Giorgetto, B P, G G, B A, Z B, B D, R P, P L, R M e R F, rappresentati e difesi dagli avvocati A M, N C e A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
contro
Comune di Rubano, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Rizzardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Salvatore Di Mattia in Roma, via Giuseppe Avezzana, 3;
Provincia di Padova, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Ozzola e Patrizia Carbone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Ozzola in Roma, via Germanico, 172;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
nei confronti
Zeta Trade s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Neri e Vittorio Domenichelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
CEM - Costruzioni Elettromeccaniche Meridionali s.r.l., Callegari Sabrina, REPO - Real Estate Padova Ovest s.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sede di Venezia, sezione seconda, n. 756 del 6 marzo 2008, resa tra le parti, concernente una variante al piano regolatore del comune di Rubano.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria del 7 febbraio 2019, con la quale i ricorrenti in primo grado dichiarano di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2019 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per gli appellanti, l’avvocato A M, per il Comune di Rubano, l’avvocato Gianluca Calderara, su delega dell’avvocato Gianluca Rizzardi, e, per la Provincia di Padova, l’avvocato Luca Mazzeo, su delega dell’avvocato Massimo Ozzola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori signori Franca Vannozzi, Pietro Barbiero, Antonio Vescovi, Nereo Bettin, Maria Ruzza, Paolo Rizzi, Alan Vescovi, Gastone Galuppo, Adriano Betto, Brunetta Zosimo, Dario Benetollo, Giorgetto Dall’aglio e Lorena Targa hanno impugnato dinanzi al Tar per il Veneto, sede di Venezia, una serie di atti del comune di Rubano relativi ad una variante al piano regolatore.
2. La variante recepiva una proposta di programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, proposto dalla C.E.M. s.r.l., prevedendo la trasformazione di una porzione del territorio comunale da area agricola in zona residenziale, con elevazione del relativo indice di edificabilità al 15% di tutte le aree comprese nella stessa porzione di territorio.
3. I ricorrenti, soggetti residenti in un’area urbana attigua, contestavano la variante urbanistica, alcuni mediante ricorso diretto al T.a.r. Veneto, altri con ricorso amministrativo al Capo dello Stato, successivamente riassunto dinanzi al medesimo Tribunale amministrativo. A fondamento della loro domanda, articolata in una serie di censure volte a contestare la regolarità formale del procedimento di approvazione della variante urbanistica e, nel merito, l’eccesso di potere, i ricorrenti sostenevano che l’attuazione dell’approvata variante urbanistica avrebbe determinato una sensibile diminuzione del valore dei rispettivi immobili.
4. Il Tar per il Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’inammissibilità del ricorso, evidenziando il difetto di legittimazione dei ricorrenti.
5. Contro la suddetta sentenza hanno quindi proposto appello, prospettando che la variante urbanistica avrebbe incrementato le cubature e l’aumento dell’altezza degli edifici, con riflessi sulla vivibilità dell’area in cui si trovavano gli immobili di loro proprietà, con conseguente deprezzamento degli stessi.
6. Questa Sezione, con sentenza interlocutoria, n. 362/2010, ritenendo che non fosse possibile, allo stato degli atti di causa, accertare in maniera certa il presupposto della legittimazione delle parti ricorrenti, disponeva la verificazione dello stato dei luoghi e dell’incidenza che su questo avrebbe avuto l’adozione della deliberata variante urbanistica.
7. Ciò premesso, con memoria depositata il 7 febbraio 2019, taluni degli originarii ricorrenti in primo grado, ed odierni appellanti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
8. Ed in effetti, successivamente alla proposizione del ricorso in appello, sono intervenuti nuovi atti di pianificazione, in particolare, come evidenziato dalla provincia di Padova (con affermazione rimasta incontestata, ex art. 64 cpa) un nuovo PAT nel 2013,il che comunque sotto il profilo oggettivo rende evidente la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’atto impugnato è stato integralmente sostituito da altro provvedimento che, per quel che risulta agli atti dell’odierno procedimento, è rimasto incontestato.
9. Non risultano esservi, pertanto, ulteriori profili da esplorare, con riferimento ad alcuna delle parti processuali, anche in considerazione della circostanza che non è stata articolata –né neppure adombrata- alcuna domanda risarcitoria.
10. Pertanto, al Collegio non resta che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso con compensazione fra le parti costituite delle spese del presente grado di giudizio.