Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2015-07-31, n. 201503522

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2015-07-31, n. 201503522
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503522
Data del deposito : 31 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05472/2015 REG.RIC.

N. 03522/2015 REG.PROV.CAU.

N. 05472/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5472 del 2015, proposto da:


N A, A A, G A, V B, M B, E C, F C, F C, M C, M C, S C, P C, E D P, C D R, M S D S, P D N, G D S, F F S, F G, S L, F L, A L, D M, C M, R M, L M, S M, N M, G M, A N, S N, S P, A P, I P, A P, F Pi, Fulvia Politi, Fabrizio Ponza, Simone Salituro, Giuseppina Sarno, Susanna Trevisani, Giuseppina Troiano, Stefania Zaccarin, rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Naso, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b;


contro

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Giuseppe Basile;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, n. 01968/2015, resa tra le parti e concernente: dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2015/2016;


Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalle parti ricorrenti in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015, il Cons. B L, nessuno è presente per le parti;


Ritenuto che, a fronte della natura delle questioni versate in giudizio, le esigenze cautelari degli originari ricorrenti siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti;

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