Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-02-26, n. 202101651

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-02-26, n. 202101651
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101651
Data del deposito : 26 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2021

N. 01651/2021REG.PROV.COLL.

N. 03986/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3986 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

l’Agenzia delle entrate - Riscossione (ADER), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021, svoltasi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons. Alessandro Verrico e udito l’avvocato -OMISSIS-;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con istanza del 31 luglio 2019 l’odierno appellante chiedeva all’Agenzia delle entrate - Riscossione copia degli atti di fermo amministrativo, di preavviso di fermo amministrativo, e delle rispettive relazioni di notifica, di quattro procedure, riferendo di averne appreso l’esistenza “ sul sito web dell’Agenzia ”.

2. In data 21 e 26 agosto 2019 l’Amministrazione, con due distinte note, dava riscontro alla richiesta.

3. Ciò nonostante, l’istante proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (R.G. n. -OMISSIS-) per ottenere l’annullamento del provvedimento di rifiuto a seguito del silenzio asseritamente formatosi sulla propria istanza di accesso, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto ad accedere a tutti i documenti richiesti, e per l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti, ex art. 116, comma 4, c.p.a.

3. Il T.a.r., con la sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso, ritenendo che:

a ) il ricorrente non avesse indicato l’interesse posto a base della sua richiesta di accesso a documenti ulteriori da quelli comunicatigli, essendosi sostanzialmente limitato a contestare la legittimità degli atti che ne formano oggetto, né avendo del resto affermato di voler acquisire i documenti in vista di un possibile futuro contenzioso (c.d. accesso defensionale);

b ) l’effettiva esistenza delle procedure di “ fermo amministrativo ” indicate dal ricorrente nella sua istanza sarebbe stata parzialmente smentita dall’Agenzia e non altrimenti comprovata dallo stesso ricorrente;

c ) il preavviso di fermo 06880201600005256000, stando a quanto riferito dalla difesa erariale, non risulterebbe notificato al ricorrente, con la conseguenza che risulterebbe ancora inefficace nei confronti dello stesso.

4. L’originario ricorrente ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:

i ) l’impugnata sentenza sarebbe errata per non aver considerato l’incompletezza delle risposte dell’Agenzia rispetto alla specifica richiesta presente nell’istanza di accesso, anche nel caso in cui si voglia aderire alla ricostruzione dell’Amministrazione secondo cui l’obbligo su di essa gravante sarebbe limitato all’esibizione dei documenti relativi alle due procedure notificate;

ii ) la gravata sentenza sarebbe errata laddove sostiene che il ricorrente avrebbe adito il Tar per dedurre l’illegittimità delle cartelle e della loro notifica e che si sarebbe limitato a contestare la legittimità degli atti oggetto di accesso;

iii ) parimenti avrebbe errato il primo giudice nell’aver ritenuto che il ricorrente non avesse affermato che l’accesso era finalizzato ad esigenze di natura difensiva, in vista del futuro contenzioso, senza peraltro considerare che l’interesse del contribuente all’ostensione degli atti propedeutici alle procedure di riscossione trova riconoscimento anche in via legislativa (cfr. art. 26 del d.P.R. n. 602/1973).

L’appellante ha infine chiesto la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, in ragione della colpa grave del suo comportamento, nonché la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei conti.

4.1. Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), la quale, depositando memoria difensiva, si è opposta all’appello e ne ha chiesto l’integrale rigetto.

5. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

6. L’appello è fondato e deve pertanto essere accolto.

7. Ai fini della decisione, è prioritario l’esame dell’istanza di accesso agli atti in esame, con cui il ricorrente, con riferimento alle quattro procedure di fermo risultanti nell’area a lui riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate Riscossione (a tal fine riproducendo la relativa schermata), chiedeva espressamente:

i ) copia degli atti di fermo amministrativo di cui alle quattro procedure indicate;

ii ) copia degli atti di preavviso di fermo amministrativo di cui alle quattro procedure indicate;

iii ) copia delle relazioni di notifica degli atti di fermo amministrativo di cui alle quattro procedure indicate;

iv) copia delle relazioni di notifica degli atti di preavviso di fermo amministrativo di cui alle quattro procedure indicate.

Inoltre, con l’obiettivo di dimostrare il proprio interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione di tali atti, l’istante prospettava, in via defensionale, l’illegittimità degli stessi, contestualmente invitando l’Amministrazione ad adottare i provvedimenti di annullamento in autotutela delle procedure di fermo amministrativo e di loro cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

8. Ciò considerato, premessa la sussistenza dell’interesse all’accesso, non possono essere ritenute sufficienti al fine di soddisfare integralmente le specifiche richieste dell’interessato né le risposte fornite dall’Agenzia con le comunicazioni del 21 e 26 agosto 2019, né le relative deduzioni rese in giudizio dalla parte appellata secondo cui:

i ) nell’istanza di accesso l’interessato sosteneva che presso il PRA risultava iscritto dall’Agenzia delle entrate - Riscossione fermo amministrativo sulla vettura targata -OMISSIS-;

ii ) tuttavia, considerato che il veicolo -OMISSIS- risultava libero da gravami e alienato (cfr. visura in atti), ADER nella risposta in data 21 agosto 2019 trasmetteva il solo avviso di ricevimento attestante la notifica della comunicazione della procedura di fermo, quale unico documento conservato in relazione ad una procedura di fermo da considerarsi peraltro definita, poiché avente ad oggetto tre cartelle (n. 06820020063481183 000, n. 06820030017799667000 e n. 06820060235297807000) con valore residuo pari a zero ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 119/2018;

iii ) con la risposta del 26 agosto 2019 l’ADER trasmetteva inoltre copia della comunicazione dell’avvio della procedura di fermo ancora in essere relativa al veicolo targato-OMISSIS-, il cui provvedimento di fermo risulta iscritto per una cartella n. 06820130140657539 000 – Prefettura di Reggio Emilia;

iv ) le restanti richieste riguardavano atti annullati ex lege , sgravati o impugnati;

v ) il terzo fascicolo presente nel sito web (preavviso di fermo 06880201600005256000) non risultava notificato a controparte e la data riportata nell’istanza (11 dicembre 2015) si riferiva alla visura richiesta al PRA per il veicolo targato-OMISSIS-.

8.1. In sostanza l’Amministrazione assume che le cartelle esattoriali per procedure di fermo amministrativo accertate nei confronti dell’odierno appellante sarebbero state più delle quattro a cui si è riferita l’istanza di accesso, essendo molte di esse già oggetto di impugnazione da parte dell’interessato ovvero estinte ex lege , e qualcuna ancora non notificata. Conseguentemente, ad avviso di ADER, non sussisterebbe alcun interesse dell’appellante a conoscere gli atti sui quali egli ancora insiste, perché relativi a procedure o estinte o già a sua conoscenza o ancora non avviate.

9. Ciò nonostante, alla luce del complesso degli elementi forniti dall’Agenzia in sede amministrativa e della illustrazione di essi effettuata in giudizio, permane ancora il dubbio in ordine al loro carattere pienamente satisfattivo a fronte di una richiesta di accesso circoscritta a specifici atti dettagliatamente individuati.

L’istanza di accesso risulta pertanto accoglibile rispetto ai residui documenti chiesti in ostensione e non ancora trasmessi, non chiarendo le deduzioni svolte da ADER se questi documenti non esistono ovvero se, per altri validi motivi, non sono stati ostesi.

9.1. Le censure sollevate da parte appellante devono pertanto ritenersi fondate, dovendo conseguenzialmente, in riforma dell’impugnata sentenza, essere accolto l’originario ricorso.

Va pertanto consentito l’accesso a tutta la residua documentazione richiesta, ulteriore rispetto a quella già trasmessa, ove effettivamente esistente.

10. Non sussistono, invece, i presupposti per ravvisare una responsabilità processuale aggravata come richiesto dall’appellante. L’art. 26, comma 2, c.p.a., nel prevedere la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria della parte soccombente che abbia agito o resistito temerariamente in giudizio, è applicabile agli atti caratterizzati dall’esercizio dell’azione in forme manifestamente eccedenti o devianti rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento.

Nel caso di specie, il comportamento processuale dell’appellata non evidenzia un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale;
il che osta all’accoglimento della domanda risarcitoria, proposta dall’appellante, incentrata sulla condotta processuale dell’Amministrazione.

10.1. Parimenti, non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della domanda di trasmissione degli atti alla competente Procura della Corte dei conti, poiché, come innanzi evidenziato, dall’esame degli atti sono risultate circostanze che portano ad escludere la sussistenza degli estremi per ritenere l’inadempimento dell’Amministrazione intenzionale, grave o totale rispetto alla richiesta di ostensione. Le risposte di ADER all’istanza di accesso se, per un verso, non hanno dato riscontro integrale alle specifiche richieste dell’interessato, per altro verso, hanno fornito un quadro delle procedure di fermo che, seppur parziale, non è del tutto inesistente.

11. Per i medesimi motivi, le spese del doppio grado di giudizio devono trovare integrale compensazione tra le parti.

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