Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-02-16, n. 202401578
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Testo completo
Pubblicato il 16/02/2024
N. 01578/2024REG.PROV.COLL.
N. 00603/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 603 del 2019, proposto dalla Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F O e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Economia - Regione Siciliana, Presidenza della Regione Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio,
nei confronti
della Città Metropolitana di Palermo, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e della Città Metropolitana di Genova, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione Prima Ter , n. 5995 del 28 maggio 2015, resa inter partes , concernente l’approvazione del riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016, da assegnare ai Liberi Consorzi Comunali e alle Città Metropolitane.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2023 il consigliere Giovanni Sabbato;
Ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a. e dell’art. 13- quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113), preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza dell’avvocato F O;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 9025 del 2017, proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, la Città Metropolitana di Catania ha riassunto il ricorso, comprensivo di gravame introduttivo e di motivi aggiunti, precedentemente proposto dinanzi al T.a.r. per la Sicilia, sede di Palermo, a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata da quest’ultimo con ordinanza n. 1918 del 20 luglio 2017.
1.1. Con l’atto introduttivo la ricorrente aveva chiesto l’annullamento:
a ) del decreto dell’Assessorato per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l’Assessore per l’Economia, n. 202 del 22.9.2016, pubblicato sulla GURS n. 43 del 7.10.2016, con cui è stato approvato il riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016, da assegnare ai Liberi Consorzi Comunali e alle Città Metropolitane, comprensive delle quote destinate a norma del comma 1 dell’art. 26 della l.r. n. 3/2016 e dell’art. 16 della l.r. n. 8/2016, e che ha previsto l’assegnazione, a titolo di contributo di parte corrente, di soli € 2.073.034,07 in favore della ricorrente;
b ) del decreto dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana n. 210 del 30.9.2016, pubblicato nella GURS n. 46 del 28.10.2016, con cui, in conformità al suindicato decreto n. 202 del 22.9.2016, sono state assegnate, per l’anno 2016, ai Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana le somme specificate nella colonna D del prospetto allegato, per complessivi € 18.249.000,00, di cui in particolare € 1.486.553,63 in favore della ricorrente;
c ) dei decreti del Ministero dell’interno del 17.10.2016, recanti il riparto in favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali;
d ) del decreto del Ministero delle economie e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, del 5.7.2016, con il quale è stato stabilito: “ l’Agenzia delle Entrate comunica all’Automobile Club d’Italia (ACI), al Ministero dell’Interno e al Ministero dell’Economia e delle finanze, le somme eccedenti da recuperare a valere sui versamenti dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT), di cui all’art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Aci, previa comunicazione alle provincie interessate, inizia a trattenere le somme relative all’IPT a decorrere dal decimo giorno dalla suddetta comunicazione e fino a capienza dell’imposta, in relazione all’ammontare del residuo del contributo dovuto da ciascuna provincia e città metropolitana ”.
1.2. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente aveva inoltre chiesto l’annullamento della nota n. UP CT/0005903/16 del 23.12.2016, con la quale l’ACI ha informato l’odierna ricorrente che dal mese di gennaio 2017 avrebbe iniziato a trattenere l’imposta provinciale di trascrizione fino al raggiungimento della somma da trattenere per mancata riduzione della spesa corrente, così come disposto dall’art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 190/2014.
2. A sostegno del ricorso introduttivo aveva dedotto quanto segue.
i) Violazione di legge: art. 27, commi 4 e 6, della l.r. 4.8.2015, n. 15 - artt. 15, 22 e 27 della legge 5.5.2009, n. 42 - d.lgs n. 149/2011. I decreti interassessoriale ed assessoriale del 22.9.2016 e del