Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-28, n. 202304278

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-28, n. 202304278
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304278
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2023

N. 04278/2023REG.PROV.COLL.

N. 00198/2021 REG.RIC.

N. 00199/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 198 del 2021, proposto dalla signora MA GR RI, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



contro

il Comune di Crotone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 199 del 2021, proposto dalla signora AN GR RI, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



contro

il Comune di Crotone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



per la riforma

quanto al ricorso n. 198 del 2021: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la CA, sede di Catanzaro, Sez. II, 12 novembre 2020 n. 1797, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 199 del 2021: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la CA, sede di Catanzaro, Sez. II, 12 novembre 2020 n. 1798, resa tra le parti.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Crotone nonché i documenti prodotti per entrambi i giudizi;

Esaminate le ulteriori memorie depositate dalle parti con documenti e le note d’udienza;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell’udienza del 9 marzo 2023 il Cons. Stefano Toschei e udito, con riferimento ad entrambi i giudizi, per la parte appellante, l'avvocato Angelo Clarizia, in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Pitaro. Si registra il deposito, per entrambi i giudizi, della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione da parte dell’avvocato Sabatino Rainone, ai sensi del Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” nella fase di superamento dello stato di emergenza del 10 gennaio 2023;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Il primo dei due giudizi in grado di appello qui in esame (n. R.g. 198/2021) ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la CA, sede di Catanzaro, Sez. II, 12 novembre 2020 n. 1797 con la quale il TAR ha respinto il ricorso introduttivo (n. R.g. 1663/2019) e il ricorso recante motivi aggiunti proposti dalla signora MA GR RI al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: (con il ricorso introduttivo) a) la determinazione dirigenziale n. 1474 del 24 luglio 2019, adottata dall’ufficio Settore 4 “Lavori pubblici, Ambiente, Urbanistica” del Comune di Crotone, recante “ Diniego istanza prot. n. 42430/17 relativa all’immobile abusivo sito in Crotone alla Via Hera Lacinia ”; (con il ricorso recante motivi aggiunti) b) l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive n. 115 del 31 ottobre 2019, adottata dall’ufficio Settore 4 del Comune di Crotone.

Il secondo dei due giudizi in grado di appello qui in esame (n. R.g. 199/2021) ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la CA, sede di Catanzaro, Sez. II, 12 novembre 2020 n. 1798 con la quale il TAR ha respinto il ricorso introduttivo (n. R.g. 1664/2019) e il ricorso recante motivi aggiunti proposti dalla signora AN GR RI al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: (con il ricorso introduttivo) a) la determinazione dirigenziale n. 1473 del 24 luglio 2019, adottata dall’ufficio Settore 4 “Lavori pubblici, Ambiente, Urbanistica” del Comune di Crotone, recante “ Diniego istanza prot. n. 42433/17 relativa all’immobile abusivo sito in Crotone alla Via Hera Lacinia ”; (con il ricorso recante motivi aggiunti) b) l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive n. 113 del 31 ottobre 2019, adottata dall’ufficio Settore 4 del Comune di Crotone.

2. - La vicenda che fa da sfondo ai due contenziosi in grado di appello qui in esame è sostanzialmente unica e si sviluppa parallelamente con riferimento alle proprietà delle due appellanti insistenti in aree territoriali contigue site in Crotone. Ne deriva che detta vicenda può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto delle due sentenze qui oggetto di appello, come segue:

- la signora MA GR RI riferisce che, in data 23 febbraio 1995, aveva presentato al Comune di Crotone un’istanza per accedere al condono edilizio di cui all’art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724, acquisita al prot. n. 10566/1995, in relazione ad un fabbricato di un piano fuori terra avente uso residenziale, costruito su area di proprietà, sito in Crotone, località Capocolonna;

- soggiunge la signora MA GR RI che, in data 31 luglio 2017, non avendo ancora ricevuto risposta, presentava una richiesta di riattivazione dell’attività amministrativa all’ufficio comunale Urbanistica (acquisita al prot. n. 42430/2017) chiedendo che la pratica di condono venisse trasmessa agli enti preposti al rilascio dei pareri di competenza per potersi così definire il procedimento di condono pendente e giungere al rilascio del permesso di costruire in sanatoria;

- due anni dopo il settore Urbanistica del Comune di Crotone, con nota prot. 32515 del 24 maggio 2019, comunicava alla signora MA GR RI un preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241, motivato sulla circostanza che l’istanza di condono edilizio proposta a suo tempo era già stata respinta con una determinazione del 1996 e comunque riproducendo le ragioni che ostavano all’accoglimento della richiesta di sanatoria;

- nonostante le osservazioni depositate in data 4 giugno 2019, il competente ufficio del Comune di Crotone, con nota prot. 44949 del 24 luglio 2019, comunicava l’adozione della determina dirigenziale n. 1474 (di pari data), con cui veniva espresso il diniego all’istanza con la quale, nel 2017, la signora MA GR RI aveva chiesto la riattivazione e la prosecuzione del procedimento di condono edilizio;

- riferisce la signora MA GR RI che, sostanzialmente, i motivi del mancato accoglimento dell’istanza di condono edilizio possono ricondursi alle seguenti criticità: a) l’istanza, tesa ad ottenere il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, risulterebbe carente della documentazione prescritta dall’art. 3 della l.r. CA n. 3/1995; b) l’autorizzazione paesistica non potrebbe essere concessa in quanto la pratica di condono edilizio risulterebbe già rigettata con ordinanza n. 90/1996, non notificata ma «annotata sul Pubblico Registro delle Ordinanze»; c) sull’area in oggetto vi sarebbero vincoli inibitori determinanti la assoluta inedificabilità; d) sussisterebbe poi una carenza di interesse in capo alla signora MA GR RI in quanto la pratica di condono indicata nell’istanza di trasmissione per il parere paesaggistico è intestata ad altro soggetto;

- nei confronti del suddetto provvedimento sfavorevole la signora MA GR RI proponeva ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR per la CA chiedendone l’annullamento perché viziato e impugnando successivamente, con motivi aggiunti, l’ordinanza di demolizione n. 115 del 31 ottobre 2019, ma il TAR riteneva infondate tutte le censure dedotte con i due ricorsi, respingendoli entrambi con sentenza n. 1797/2020.

3. - Analogamente a quanto si è sopra riferito per la signora MA GR RI, può ricostruirsi la vicenda che ha condotto al presente giudizio di secondo grado la signora AN GR RI nei termini qui di seguito sintetizzati:

- anche quest’ultima in data 23 febbraio 1995, aveva presentato al Comune di Crotone un’istanza per accedere al condono edilizio di cui all’art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724, acquisita al prot. n. 10564/1995, in relazione ad un fabbricato di un piano fuori terra avente uso residenziale, costruito su area di proprietà, sito in Crotone, località Capocolonna;

- anch’ella, in data 31 luglio 2017, non avendo ancora ricevuto risposta in merito alla richiesta di condono edilizio, presentava una istanza per la riattivazione dell’attività amministrativa all’ufficio comunale Urbanistica (acquisita al prot. n. 42433/2017) chiedendo che la pratica di condono venisse trasmessa agli enti preposti al rilascio dei pareri di competenza per potersi così definire il procedimento di condono pendente e giungere al rilascio del permesso di costruire in sanatoria;

- due anni dopo il settore Urbanistica del Comune di Crotone, con nota prot. 32460 del 24 maggio 2019, comunicava alla signora AN GR RI un preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241, motivato sulla circostanza che l’istanza di condono edilizio proposta a suo tempo era già stata respinta con una determinazione del 1996 e comunque riproducendo le ragioni che ostavano all’accoglimento della richiesta di sanatoria;

- nonostante le osservazioni depositate in data 4 giugno 2019, il competente ufficio del Comune di Crotone, con nota prot. 44952 del 24 luglio 2019, comunicava l’adozione della determina dirigenziale n. 1473 (di pari data), con cui veniva espresso il definitivo diniego all’istanza con la quale, nel 2017, la signora AN GR RI aveva chiesto la riattivazione e la prosecuzione del procedimento di condono edilizio;

- anche in questo caso, nel merito, i motivi del mancato accoglimento dell’istanza di condono edilizio opposti dal Comune di Crotone si sovrappongono integralmente a quelli attraverso i quali è stata respinta l’analoga richiesta presentata dalla signora MA GR RI e più sopra elencati;

- nei confronti del suddetto

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