Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-01-07, n. 202100183

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-01-07, n. 202100183
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100183
Data del deposito : 7 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2021

N. 00183/2021REG.PROV.COLL.

N. 06058/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6058 del 2019, proposto da
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati prof. M C, prof. G G e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Alta Energia S.r.l., Eurogreen S.r.l., Impresa Individuale Guarini Erminio, Mele Claudio Impresa Individuale, Tramontana S.r.l., Renova Group S.r.l., Associazione Professionisti Skypower, Wind Men S.r.l., Abbasciano Nicola, Cortese Maria non costituiti in giudizio;

per l’annullamento in parte qua

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 00849/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di E-Distribuzione S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020 il Cons. Francesco De Luca e uditi per le parti gli avvocati M C e dello Stato Luigi Simeoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorsi in primo grado dinnanzi al T Lombardia, Milano, la società E-distribuzione SpA ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione del 27 dicembre 2017 n. 902/2017/E/EEL e la deliberazione del 5 aprile 2018 n. 196/2018/E/EEL, con cui l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (per brevità, anche ARERA) aveva ordinato a carico della ricorrente il pagamento degli indennizzi automatici dovuti ai sensi dell’art. 14 del Testo Integrato per le Connessioni (TICA - Delibera ARG/elt 99/08), per la tardiva redazione di taluni preventivi per la connessione alla rete elettrica.

Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, rileva la delibera n. 196/2018 cit., con cui l’Autorità aveva riscontrato un “ ritardo complessivo di 19 giorni lavorativi nella messa a disposizione del corretto preventivo di connessione alla rete, da parte del gestore. Dei predetti 19 giorni lavorativi, 15 giorni riguardano il non corretto utilizzo, da parte del gestore, dell’incremento della tempistica per la messa a disposizione del secondo preventivo di cui all’art. 7, comma 1, del TICA, e 4 giorni lavorativi sono dovuti al ricalcolo del corrispettivo per la connessione ”.

L’operatore economico, adendo la sede giurisdizionale, con l’articolazione di plurimi motivi di censura, ha contestato la legittimità dei provvedimenti impugnati, ritenendo, alla stregua del quadro normativo di riferimento, che non sussistesse alcun giorno di ritardo a sé imputabile.

2. L’autorità si è costituita in giudizio in resistenza ai motivi di impugnazione.

3. Il T, a definizione del giudizio, ha accolto le doglianze svolte dalla parte ricorrente, rilevando che:

- con deliberazione 23 luglio 2008 ARG/elt n99/08 ARERA, in attuazione del citato art. 14 d.lgs. 387/03, aveva adottato il Testo Integrato delle Connessioni Attive;

- l’art. 7 del Testo Integrato prevedeva un ampliamento di 15 giorni del tempo ordinario (20 giorni) occorrente per la messa a disposizione dei preventivi per la connessione a disposizione del gestore di rete, qualora la soluzione per la connessione implicasse la realizzazione, il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione;

- la tardiva messa a disposizione del preventivo per la connessione imponeva al gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, la corresponsione al richiedente di un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;

- tale ampliamento risultava applicabile anche qualora fosse chiesta al gestore una modifica del preventivo originariamente trasmesso, anche se accettato;

- per l’effetto, se la originaria richiesta di preventivo fosse stata sottoposta a detto incremento –dato pacifico e non contestato nel caso di specie- analoga tempistica avrebbe dovuto specularmente connotare la istanza che quel preventivo è volta a modificare;

- l’applicazione al caso in esame del termine ulteriore di quindici giorni per la modifica del preventivo conduceva all’accoglimento delle censure svolte dalla ricorrente, tese ad escludere dal computo dell’asserito ritardo i 15 giorni lavorativi impiegati da e-distribuzione per la modifica del preventivo originario;

- parimenti dovevano ritenersi fondate le doglianze relative agli ulteriori 4 giorni di ritardo addebitati alla ricorrente al fine di emendare il secondo preventivo, in quanto la fissazione ex ante di un termine per la conclusione della procedura: “- è funzionale a disincentivare i “ritardi” da parte del gestore, e a “ridurre i tempi necessari all’elaborazione dei preventivi per la connessione e i tempi per la realizzazione della connessione” (preambolo deliberazione del 23 luglio 2008);
- è preordinato, indi, a sollecitare la adozione di un atto espresso da parte del gestore e la sua tempestiva comunicazione all’istante, in disparte i suoi effettivi contenuti;
- incide, pertanto, sull’an e sul quando dell’agere del gestore, e non già sul quid
”;

- in particolare, la redazione del preventivo e la sua comunicazione all’istante configurerebbero l’adempimento dell’obbligo imposto al gestore, in funzione di un celere clare loqui ;
nonché costituirebbero fatto ex se giuridicamente rilevante, comechè foriero degli effetti contemplati all’art.

7.2. TICA;

- eventuali conseguenze pregiudizievoli rivenienti dall’erroneo contenuto sostanziale dei dati riportati nel preventivo –anche in punto di ritardi nella retta quantificazione dei costi e, al fine, nella realizzazione della connessione – fuoriuscirebbero dalla sfera di applicazione della normazione in tema di indennizzi automatici e dalla ratio che la informa;

- di conseguenza, l’Arera avrebbe errato nell’ascrivere in capo alla ricorrente anche l’ulteriore (residuo) ritardo di 4 giorni lavorativi nella predisposizione della modifica del preventivo originario oggetto di giudizio.

4. Con l’odierno appello l’Autorità ha censurato l’erroneità della sentenza di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto che, ai fini del computo dei giorni impiegati nella predisposizione del preventivo per la connessione, non assuma rilevanza il relativo contenuto, essendo sufficiente la sua tempestiva trasmissione al cliente entro il termine all’uopo applicabile.

5. La parte appellata si è costituita in giudizio in resistenza, svolgendo argomentate controdeduzioni ai motivi di appello con memoria depositata in data 28 settembre 2020.

6. L’Autorità ha replicato alle avverse deduzioni con memoria del 30 settembre 2020.

7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza del 15 ottobre 2020.

8. Con un unico articolato motivo di appello, ricostruito il quadro normativo di riferimento, l’Autorità ha inteso censurare “ i soli capi da 2.4.1 a 2.4.7 .”, corrispondenti alle statuizioni con cui il T ha accolto il motivo di ricorso riferito all’erroneo computo di “ ulteriori 4 giorni di ritardo addebitati alla ricorrente al fine di emendare il secondo preventivo

Secondo la prospettazione dell’appellante, nel computo dei giorni impiegati per la predisposizione dei preventivi per la connessione, non potrebbe prescindersi dal quid del preventivo e, in particolare, dalla sua completezza e correttezza, dovendo ascriversi in capo al gestore di rete anche il tempo impiegato per la correzione degli errori inficianti il preventivo trasmesso, all’uopo segnalati dal richiedente.

Pertanto, avuto riguardo al caso di specie, posto che l’odierna appellata aveva messo a disposizione del richiedente un preventivo per la connessione in ritardo rispetto al termine all’uopo applicabile, avendo impiegato un ulteriore termine di quattro giorni lavorativi per la correzione di un errore di calcolo inficiante il preventivo originariamente trasmesso, sarebbe stato integrato il presupposto di applicazione dell’indennizzo automatico di cui all’art. 14, comma 1, TICA.

Nella ricostruzione dei fatti di causa, l’Autorità rileva che:

- in data 22 dicembre 2016 veniva presentata al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica di potenza pari a 60 kW;

- in data 11 gennaio 2017, il gestore informava la società richiedente che, in applicazione dell’art. 7, comma 1, del TICA – tenuto conto che la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio per la connessione dell’impianto di produzione in oggetto (bassa tensione) - il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione stessa sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla tempistica ordinaria (20 giorni lavorativi) prevista dall’art. 7, comma 1 TICA cit.;

- in data 23 gennaio 2017, il gestore trasmetteva alla società richiedente il preventivo per la connessione;

- in data 15 marzo 2017, la società produttrice presentava una richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell’art. 7, comma 8, del TICA;

- in data 30 marzo 2017 il gestore informava la società richiedente che, in applicazione dell’art. 7, comma 1, del TICA, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla tempistica ordinaria;

- in data 8 maggio 2017, il gestore metteva a disposizione della richiedente il secondo preventivo per la connessione;

- in data 28 settembre 2017 la società richiedente contestava il preventivo, evidenziando la presenza di “ una formula di calcolo […] errata ”;

- in data 4 ottobre 2017, il gestore, riscontrando la richiesta di chiarimenti del 28 settembre 2017, comunicava che “ per mero refuso tecnico il paragrafo 2 del preventivo […] del 08/05/2017 riportava dati errati nella formula del calcolo dei costi per la realizzazione della connessione ” e, per l’effetto, provvedeva a ricalcolare il corrispettivo per la connessione, in correzione dell’errore riscontrato.

Nel caso in esame il preventivo trasmesso da e-distribuzione, a seguito della richiesta di modifica, presentava, dunque, un errore di calcolo inficiante la formula matematica ai fini della determinazione dei costi per la realizzazione della connessione;
costituente “ un elemento essenziale di esso ovvero la quantificazione del corrispettivo ” (pag. 12 appello), nonché “ fondamentale per il consenso del produttore, in quanto, nel caso di specie, il corrispettivo era il doppio del dovuto ” (pag. 13 appello).

Diversamente da quanto sostenuto dal T, a giudizio dell’Autorità, un tale errore sarebbe rilevante e impedirebbe di ritenere il preventivo correttamente presentato, tenuto conto che “ se fosse avallata l’erronea lettura fornita dal T Lombardia, qualunque preventivo incompleto o non corretto o privo dei suoi elementi essenziali sarebbe di per sé sufficiente a ritenere comunque rispettata la regolazione dell’Autorità ove reso disponibile nei termini ” (pag. 18 appello).

La sentenza appellata avrebbe, dunque, statuito in violazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, 7, comma 3, 12 e 14 TICA, 114 e 116 Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica” (TIQE), approvato con deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel.

In particolare, la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione avrebbe dovuto ritenersi perfezionata solo in data 4 ottobre 2017, ossia quando era stato reso disponibile, alla società richiedente, l’importo del corrispettivo di connessione supportato dal calcolo corretto dei costi per la realizzazione della connessione.

Pertanto, pur non potendo computarsi i giorni intercorrenti tra la data di ricevimento del nuovo preventivo per la connessione (8 maggio 2017) e la data di segnalazione dell’errore riscontrato nel relativo preventivo (28 settembre 2017) -al fine di non imputare al gestore le tempistiche impiegate dalla richiedente per segnalare “ l’evidente errore di calcolo del valore del corrispettivo in cui era incorso il gestore ” (pag. 9 appello) – avrebbe, comunque, dovuto essere calcolato il tempo intercorrente fra la segnalazione dell’errore e la sua correzione da parte del gestore, nella specie pari a 4 giorni lavorativi, eccedenti il termine applicabile per la trasmissione del preventivo.

Trattavasi, peraltro, di errore essenziale e riconoscibile, idoneo, anche in applicazione della disciplina codicistica, a dare luogo ad una fattispecie di annullabilità negoziale.

9. Pregiudizialmente, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità dell’appello opposte da E-distribuzione s.p.a., con cui si contesta, da un lato, l’assenza di specifiche censure indirizzate contro il capo di sentenza riguardante la ratio degli indennizzi automatici previsti dal TICA, dall’altro, il riferimento, operato dall’Autorità in giudizio, ad un periodo di ritardo maggiormente esteso rispetto a quello computato nel provvedimento impugnato in prime cure.

Ai sensi dell’art. 101 c.p.a. il ricorso in appello deve recare (altresì) l’articolazione di specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, risolvendosi in una puntuale critica alle ragioni fondanti la pronuncia appellata.

Come precisato da questo Consiglio, " Ai sensi dell'art. 101 comma 1 c.p.a. l'atto di appello deve contenere, per quanto qui interessa, a pena di inammissibilità "le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata", ovvero, secondo la giurisprudenza, deve contenere motivi di impugnazione specifici nel contenuto e indicati in apposita parte del ricorso a loro dedicata - in tal senso, per tutte, C.d.S. sez. IV 6 ottobre 2017 n.4659 e sez. VI 4 gennaio 2016 n.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi