Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-05-11, n. 202002928

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-05-11, n. 202002928
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202002928
Data del deposito : 11 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2020

N. 02928/2020REG.PROV.COLL.

N. 08234/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8234 del 2018, proposto dal Condominio di piazza Privata Remondini n. 3, 4, 5, 6 e 7, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M B e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L G in Roma, via F. Nicolai, 70/8 Sc B;

contro

Comune di Genova, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Garibaldi, n. 9;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Liguria, Sezione I, n. 551 del 21 giugno 2018, resa tra le parti, concernente l’approvazione del progetto di pedonalizzazione dell'intera piazza Remondini (a completamento della parte già pedonalizzata) e successiva revoca della concessione di passo carrabile rilasciata al Condominio ricorrente per l'accesso dalla medesima piazza.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019 il Cons. L M e udito l’avvocato L G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Condominio appellante (d’ora in poi Condominio) è formato da cinque grandi palazzine in cui sono ubicate centotrentacinque unità immobiliari, cinquantasette posti auto e sette posti moto, studi commerciali e professionali, negozi e bar.

Vi si accede mediante due passi carrabili: quello principale situato nella parte pubblica di Piazza Remondini, autorizzato con provvedimento n. 20752 del 2011;
quello secondario situato in Via Lagùstena.

La parte pubblica della piazza Remondini nel 2012 è stata oggetto di un intervento di completa riqualificazione con realizzazione di box interrati ed installazione, sulla nuova copertura, di alcuni giochi per bambini su un lato della Piazza. Tale intervento peraltro non ha eliminato il passo carrabile del Condominio, conservando un percorso carrabile riservato ai veicoli in entrata e uscita dal Condominio che ha consentito di accedere agevolmente all’area condominiale senza creare pericolo per i fruitori della piazza.

Con deliberazione 20 aprile 2017, n. 84/2017 la giunta del comune di Genova, sulla scorta di un progetto redatto il 4 maggio 2015, ha disposto la pedonalizzazione del tratto della piazza Remondini prospiciente la scuola Boccanegra, utilizzato come luogo di gioco per i bambini e sosta sulle panchine per l’utenza, ed attraversato da una striscia di mattonelle destinate al transito delle vetture che accedono al condominio.

Con successivo provvedimento n. 2 del 12 giugno 2017 il Comune di Genova ha revocato la concessione per il transito dei condomini sul tratto della piazza in precedenza utilizzato come strada di accesso al condominio.

Ritenendo il passo carrabile secondario situato in Via Lagùstena, insufficiente a sostenere il traffico veicolare di accesso, il condominio ha impugnato la predetta delibera di Giunta e la conseguente revoca del passo carrabile su piazza Remondini, dinanzi al T.a.r. per la Liguria che, con sentenza 21 giugno 2018, n. 551, ha respinto il ricorso.

Ciò sul presupposto che la decisione assunta dovesse ritenersi immune dai profili di censura dedotti, sotto il profilo del difetto di istruttoria e della irragionevolezza della decisione assunta nella comparazione tra l’interesse pubblico sotteso alla pedonalizzazione e quello privato dei condomini di poter fruire di un comodo accesso alle rispettive unità immobiliari, tenuto conto che l’accesso carrabile da via Lagustena doveva comunque ritenersi sufficiente per assicurare l’accesso dei condomini alle rispettive proprietà e che il potere di pianificazione, tradottosi nella chiusura della piazza al traffico veicolare, doveva ritenersi comunque prevalente rispetto alle facoltà di godimento dei condomini in relazione alle modalità di accesso alle proprietà.

La predetta sentenza è stata gravata dal condominio al fine di ottenerne la integrale riforma in quanto errata ed ingiusta.

Ha dedotto in particolare i seguenti motivi di appello:

1. Erroneità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia;
travisamento;
illogicità;
violazione e falsa applicazione degli artt. 63, 64. 65, 66, 67 e 68 del codice del processo amministrativo.

La sentenza sarebbe contraddittoria ed illogica nelle motivazioni rese ed avrebbe omesso di rilevare la erroneità, per difetto di istruttoria, della decisione del Comune:

a. rispetto all’interesse dei condomini in ragione delle seguenti circostanze: il varco di via Lagustena sarebbe largo appena 3 m. e non consente il passaggio di due veicoli che procedono in senso di marcia opposto;
tale stretto ingresso, inoltre, immette in un vicolo interno al compendio lungo circa 20 metri e più stretto del varco di accesso, con impossibilità di passaggio di veicoli in senso opposto e conseguente “imbottigliamento” pressoché continuo dei veicoli, ivi compresi i mezzi di soccorso o di ausilio ai disabili;
è soggetto a frequenti chiusure con conseguente interdizione totale all’accesso veicolare all’intero compendio immobiliare ogni volta che si renda necessaria la manutenzione dei sotto-servizi che insistono proprio nel tratto di marciapiede ove è collocato il passo carrabile;

b. rispetto all’interesse pubblico alla regolare circolazione stradale nella zona poiché: si determinerebbero code su via Lagùstena dei veicoli che attendono di poter accedere all’area privata, con ripercussioni negative anche per il passaggio delle ambulanze dirette al Pronto Soccorso del maggiore ospedale cittadino (l’

IRCCS

San Martino) il cui accesso è situato proprio alla fine di Via Lagùstena;
è pericoloso per i pedoni che transitano in via Lagùstena giacché il passo carrabile è situato esattamente in corrispondenza delle strisce pedonali di tale via;

c. rispetto alle caratteristiche dei luoghi atteso che: il problema dell’accesso all’area condominiale non è costituito solo dalla larghezza del varco pari a 3,1 m – comunque inadeguata a sostenere un flusso veicolare già molto consistente date le dimensioni del Condominio - ma anche dallo stretto corridoio di 20 metri che inizia “dopo” tale varco;
sarebbe precluso l’accesso dei mezzi di soccorso anche da piazza Remondini a motivo della installazione dei dissuasori a catena, non rimuovibili se non dal Comune. Inoltre sarebbe contraddittorio disporre la pedonalizzazione e poi autorizzare il transito per i veicoli per disabili ed elettrici come disposto nel caso di specie;

d. rispetto alla mancanza di una approfondita analisi di impatto del traffico su via Lagustena in conseguenza della chiusura del passo carrabile su piazza Remondini;

e. rispetto alla circostanza secondo cui il Comune ha eliminato l’accesso veicolare al Condominio da Piazza Remondini senza verificare la realizzabilità di soluzioni atte a contemperare tale pedonalizzazione con la possibilità di mantenere l’indispensabile transito veicolare dei condomini;

f. omessa pronuncia, perché a fronte delle molteplici doglianze contenute in ricorso, il T.a.r. si è pronunciato solo su una parte di esse;

g. la sentenza sarebbe errata nella parte in cui afferma che la ristrettezza del vicolo privato di accesso al condominio sarebbe dovuta al fatto che alcuni soggetti posteggiano abusivamente in tale vicolo, così determinando il suo restringimento, poiché si tratta in realtà di posti auto in proprietà regolarmente assegnati ed accatastati come da planimetria e confermato da perizia di parte;

h. sarebbero errate ed illogiche le motivazioni del T.a.r. anche in punto di mancanza di prova circa la presenza di traffico congestionato in via Lagustena già prima della chiusura del passo carrabile su piazza Remondini,

i. l’affermazione circa la possibilità per i mezzi di soccorso di accedere da piazza Remondini in quanto “ usualmente consegnatari delle chiavi per abbassare le catene e transitare ” sarebbe sfornita di prova;

l. per superare la censura di contraddittorietà degli atti impugnati finalizzati a pedonalizzare la Piazza per eliminare i veicoli ritenuti pericolosi per i bambini, consentendo ciononostante il passaggio di veicoli elettrici, la sentenza avrebbe addotto argomenti errati ed inconferenti;

m. la sentenza avrebbe erroneamente respinto anche le deduzioni relative alla mancata valutazione di scelte alternative (spostamento della corsia di accesso carrabile al Condominio ai margini della Piazza, così dando più spazio ai bambini ma consentendo il mantenimento del passaggio carrabile condominiale) sul presupposto non condivisibile secondo cui l’omessa valutazione non sarebbe illogica né vietata dalla legge, disattendendo tuttavia il principio di proporzionalità e di minimo aggravio che impongono alla p.a. – nell’esercizio del potere discrezionale – di prendere in considerazione le soluzioni meno gravose per il soggetto inciso dal provvedimento.

2. Con il secondo motivo il condominio lamenta che la sentenza sarebbe errata perché omette di considerare che, ai sensi dell’art. 7 del Codice della strada, è il Comune che avrebbe dovuto valutare gli effetti della pedonalizzazione sul traffico e sulla sicurezza della circolazione e tale omissione avrebbe comportato anche la violazione dell’art. 36 del codice della strada.

L’appellante ha anche chiesto l’acquisizione istruttoria della c.d. analisi tecnica menzionata nella nota comunale dell’8.5.2017 che sarebbe stata condotta dalla Direzione mobilità e, in ogni caso, una verificazione o, in alternativa, una CTU in ordine alle ripercussioni della chiusura del passo carrabile sull’accesso veicolare al Condominio e sul traffico pubblico di via Lagùstena evidenziate nel ricorso in appello.

Si è costituito in giudizio il Comune di Genova per resistere all’appello concludendo per la sua reiezione nel merito.

Alla camera di consiglio del 15 novembre 2018 il collegio con ordinanza n. 5467 del 2018 ha sospeso gli effetti della sentenza di primo grado.

Alla udienza pubblica del 11 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie con le quali le parti hanno illustrato e precisato le rispettive tesi difensive.

L’appello è infondato.

Il condominio di piazza privata Remondini ha proposto appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Liguria del 21 giugno 2018, n. 551 che ha respinto il ricorso contro la delibera di giunta comunale del 20 aprile 2017, n. 84, recante l’approvazione del progetto di pedonalizzazione di piazza Remondini e la conseguente revoca del passo carrabile di accesso al condominio dalla medesima Piazza Remondini dove insiste anche un istituto scolastico, l’Istituto scolastico comprensivo “San-Martino Borgo-ratti” che comprende una scuola infanzia, una scuola elementare ed una scuola media.

La pedonalizzazione è finalizzata alla riqualificazione della zona nonché alla tutela dell’utenza c.d. debole e, in particolare, alla salvaguardia della incolumità di studenti e bambini, stante la presenza sulla piazza di una scuola e di un giardino pubblico con area giochi per bimbi, in precedenza attraversata dal passo carrabile ad uso privato dei condomini.

Nella relazione allegata alla delibera di Giunta impugnata si legge “ Obiettivo dell’intervento di pedonalizzazione è garantire la massima fruibilità e la sicurezza a tutti i cittadini fruitori della piazza, in particolare ai bambini ed agli alunni della scuola Istituto comprensivo San Martino Borgoratti ”.

Vi si legge ancora che “ La promiscuità tra il giardino pubblico provvisto di giochi per bambini ed il passaggio di autovetture, non si reputa ottimale per la sicurezza “dell’utenza debole”, considerato che i giardini possono essere utilizzati anche da disabili e persone anziane. Infatti, la corsia delimitata potrebbe essere percorsa da bambini inconsapevoli della possibilità di incontrare un veicolo in uscita-entrata dal passo carrabile, trovandosi in pericolo e senza possibilità immediata di uscire dal viale perché delimitato. La mancanza di sicurezza è anche rivolta al conducente del veicolo stesso che in entrata - uscita non può essere così certo di procedere in assenza di altri utenti della piazza. ”.

La finalità di interesse pubblico sottesa alla pedonalizzazione è dunque inequivoca e nel bilanciamento degli interessi è del tutto ragionevole che sia stata ritenuta prevalente rispetto all’utilizzo del passo carrabile da parte dei condomini, in presenza di una accesso alternativo di cui i condomini usufruiscono ordinariamente.

Ed infatti come esposto nella parte in fatto, il condominio dispone di un altro accesso carrabile da via Lagustena di ampiezza pari a 3 metri che consente il transito nel doppio senso di marcia: si tratta di ampiezza superiore a quella minima di 2,75 m. prevista dall’art. 140 del regolamento di attuazione del codice della strada e quindi certamente idonea a sostenere il flusso veicolare ordinario.

Quanto al restringimento della sede viaria all’interno del varco di accesso a motivo della presenza laterale di parcheggi privati, osserva il collegio che si tratta di una scelta del condominio circa l’utilizzo di spazi privati che non può incidere sulla idoneità dell’accesso carrabile, come fondatamente eccepito dal Comune di Genova.

Quanto alle asserite chiusure con conseguente interdizione totale all’accesso veicolare all’intero compendio immobiliare ogni volta che si renda necessaria la manutenzione dei sotto-servizi che insistono proprio nel tratto di marciapiede ove è collocato il passo carrabile, non vi sono in atti elementi tali da ritenere che si tratti di disagio destinato a ripetersi con una frequenza e secondo modalità tali da interdire l’accesso al condominio.

Quanto alla presunta difficoltà per i mezzi di soccorso di raggiungere il condominio dall’area pedonale, è lo stesso codice della strada a prevedere, nella definizione di area pedonale, la possibilità di transito per tali mezzi che pertanto, in presenza di dissuasori a catena, saranno muniti delle chiavi necessarie all’accesso nell’area secondo le disposizioni impartite dagli uffici comunali.

E poi sempre il codice della strada a prevedere che nelle aree pedonali possano essere previste delle deroghe, al divieto di circolazione, per veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per i veicoli ad emissioni zero sicché non sussiste alcuna illogicità o contraddittorietà tra la scelta del Comune di voler pedonalizzare l’area e la previsione di specifiche deroghe espressamente consentite dalla legge.

In particolare ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto 2) del Codice della Strada, l’area pedonale è costituita da una “ zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi” .

Ne discende che la possibilità di accesso nell’area pedonale da parte dei mezzi di soccorso o dei veicoli per portatori di handicap è contemplata direttamente dalla legge sicché non vi è necessità di ulteriori autorizzazioni e l’accesso sarà assicurato secondo le modalità indicate dagli uffici comunali competenti.

Quanto alle possibili criticità dal punto di vista dell’impatto sulla viabilità ordinaria di via Lagustena, non emergono dagli atti elementi tali da poter ritenere la scelta del Comune affetta da manifesta illogicità, anche in considerazione dello stato dei luoghi e, in particolare, della circostanza per cui il varco risulta piuttosto arretrato rispetto alla sede viaria pubblica, sicché consente i dovuti spazi di manovra ed attesa per i veicoli in entrata ed in uscita senza creare impedimenti al traffico.

Alla luce di tutte le motivazioni esposte deve concludersi nel senso della infondatezza del primo motivo di appello atteso che la revoca del passo carrabile da piazza Remondini non viola il principio del minimo mezzo e non limita in modo sproporzionato il diritto di accesso dei condomini poiché la integrale pedonalizzazione dell’area è proprio finalizzata - e come tale è necessaria - ad evitare che il passo carrabile su piazza Remondini possa rappresentare una fonte di pericolo per gli alunni in transito e per i bambini che giocano nell’area attrezzata limitrofa.

Al contempo il perseguimento dell’interesse pubblico primario è avvenuto senza sacrificare oltremodo l’interesse privato dei condomini ad avere un accesso adeguato alle rispettive proprietà che resta garantito in modo congruo dal passo carrabile alternativo su via Lagustena nell’ambito delle ordinarie criticità proprie del traffico cittadino dei grandi centri urbani e dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti dei servizi insistenti su quel tratto di strada.

La ponderazione degli interessi pubblici e privati non presenta dunque profili di eccesso di potere e il bilanciamento operato resta confinato nella sfera del merito, come tale non attingibile dal sindacato giurisdizionale di legittimità.

Quanto all’adozione del provvedimento di revoca di passo carrabile l’art. 27, comma 5, del d. lgs. n. 285 del 1992, prescrive, con riferimento agli atti autorizzativi e concessori rilasciati ai sensi del codice della Strada, che “ L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo ”.

La approvazione del progetto di pedonalizzazione rappresenta senza dubbio un motivo di interesse pubblico sopravvenuto che giustifica l’adozione del provvedimento di revoca del passo carrabile attesa la oggettiva incompatibilità tra la destinazione dell’area e la persistenza del transito veicolare anche in ragione delle peculiari caratteristiche dell’utenza, rappresentata dagli alunni della scuola limitrofa e dei bimbi che frequentano l’area giochi attrezzata per i quali il transito veicolare, anche se privato e quindi di intensità ridotta, può comportare una significativa fonte di pericolo per la loro incolumità.

Infondato è anche il secondo motivo di appello.

Non pertinente appare in particolare il riferimento alla presunta violazione dell’art. 36 del codice della strada: l’istituzione di un’area pedonale non presuppone una modifica del piano del traffico né deve essere contemplata in tale piano;
trova invece la propria disciplina nell’art. 7 del codice della strada che il Condominio appellante pure assume essere stato violato, atteso che per la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, tale disposto normativo implicherebbe, a suo dire, che si tenga conto degli effetti della pedonalizzazione sul traffico e sulla sicurezza della circolazione, valutazioni che nella fattispecie sarebbero state totalmente omesse.

Il motivo è infondato.

L’art. 7, comma 9 del codice della strada prevede che “ I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio ”.

Come si è visto la finalità precipua della istituzione dell’area pedonale in questione è rappresentata proprio dalla necessità di garantire la sicurezza della circolazione, avendo il Comune ritenuto pericolosa per la circolazione la presenza di un passo carrabile che attraversa un piazza popolata da alunni e bambini.

Alla luce delle motivazioni che precedono reputa il collegio che le istanze istruttorie reiterate nel presente grado di giudizio dalla parte appellante non siano rilevanti e che la richiesta pertanto debba essere disattesa.

L’appello in conclusione deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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