Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-14, n. 202302683
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Testo completo
Pubblicato il 14/03/2023
N. 02683/2023REG.PROV.COLL.
N. 08903/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8903 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato M U, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia,
contro
il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, -OMISSIS- resa tra le parti, avente ad oggetto diniego di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione di appartenente alla polizia penitenziaria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il Cons. Antonella Manzione e udito per l’appellante l’avvocato Stefano Gorini, in sostituzione dell’avvocato M U;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello segnato in epigrafe il signor -OMISSIS-già agente scelto della polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di -OMISSIS- collocato in quiescenza con provvedimento di dispensa del 3 maggio 2016, ha impugnato la sentenza del T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia n. -OMISSIS-che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento di rigetto (del 6 novembre 2019) dell’istanza di transito nei ruoli civili del Ministero della Giustizia.
1.1. In fatto, il ricorrente esponeva di essere stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio dalla Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS- con verbale del 3 febbraio 2015, e di avere rinunciato (con atto datato 16 febbraio 2016) al richiesto transito (in data 11 febbraio 2015) nei ruoli civili ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, a suo dire in quanto costretto dalla contingenza economica, familiare e psicologica nella quale si era venuto a trovare, tale da non rendere ulteriormente tollerabile la mancanza di emolumenti, essendo stato il provvedimento di collocamento in aspettativa, doveroso nelle more della definizione dell’istanza - n. 225 del 26 giugno 2015- disposto con « trattamento economico ridotto del 100 % » ai sensi dell’art. 76, comma 12, del medesimo decreto, giusta l’avvenuto superamento del periodo massimo di assenza dal lavoro per motivi di salute previsto dal d.P.R. n. 3 del 1957. Riferiva altresì di aver presentato successivamente un’istanza di riammissione in servizio, rigettata in data 15 maggio 2018; indi di avere avanzato nuovamente richiesta di transito nei ruoli civili, una prima volta in data 8 marzo 2019, e la successiva, dalla quale è scaturito il provvedimento negativo in controversia, in data 23 ottobre 2019.
2. Il Tribunale adito ha fondato la propria decisione su due distinte argomentazioni, convergenti nel senso della inammissibilità del gravame, ovvero la natura meramente confermativa del precedente diniego, datato 24 aprile 2019 e costituente allegato parte integrante di quello impugnato e la mancata impugnazione del diniego di riammissione in servizio formalizzato in data 15 maggio 2018, costituente il presupposto della stessa valutabilità dell’istanza di transito nei ruoli civili.
3. Avverso la sentenza il signor -OMISSIS- avanza due distinte censure, seppure all’interno del medesimo motivo di gravame (§§ sub a) e b), il cui sviluppo espositivo risulta peraltro invertito, dato che al primo corrisponde un capo rubricato II e al secondo quello rubricato I), e segnatamente:
a-II) error in iudicando per omessa o non corretta valutazione dei motivi di fatto e di diritto che legittimavano il ricorrente a presentare ricorso avverso il diniego opposto alla sua istanza di riammissione in servizio. Il primo giudice avrebbe pretermesso che ridetto diniego è stato in realtà impugnato con il ricorso di cui è causa, quale atto presupposto del diniego di transito nei ruoli civili, appunto. Avrebbe altresì ignorato la portata effettiva della nuova richiesta di transito nei ruoli civili, di sostanziale “riapertura” del procedimento originario risalente al 2015, giusta il vizio che inficerebbe la rinuncia, “coartata” dalla situazione