Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-11-15, n. 202409195

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-11-15, n. 202409195
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409195
Data del deposito : 15 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2024

N. 09195/2024REG.PROV.COLL.

N. 03611/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3611 del 2021, proposto dal Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12;



contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F C e C M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F C, in Roma, via Mercati 51;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione prima- bis ) n. -OMISSIS-/2020

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 6 novembre 2024 il consigliere F F, e udito per la parte appellata l’avvocato Coccoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. L’appellato indicato in intestazione ha agito nel presente giudizio contro i provvedimenti adottati nei suoi confronti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, presso il quale si era arruolato nel 2013 (decreto direttore centrale per le risorse umane del 23 dicembre 2013, n. -OMISSIS-) ed era quindi stato avviato al 73° corso di formazione professionale, con la qualifica di allievo vigile del fuoco. Durante il corso riportava un infortunio che ne determinava: le dimissioni dal corso, la dichiarazione di inidoneità temporanea al servizio per un totale di 730 giorni, accertata dalla competente Commissione medica ospedaliera, e il riconoscimento della causa di servizio (decreto direttoriale del 1 giugno 2017, n. -OMISSIS-). Nelle more del procedimento ne veniva tuttavia accertata l’idoneità al servizio di istituto incondizionato (verbale del 13 febbraio 2017 della Commissione medica ospedaliera, seguito dal verbale del 6 novembre 2017) e in ragione di ciò era ammesso all’82° corso di formazione. Nondimeno lo stesso non si presentava e giustificava l’assenza con la malattia per la quale era stata riconosciuta la causa di servizio. Superato il periodo massimo di assenza era quindi disposta la sua dimissione dal corso (decreto del capo dipartimento del 26 febbraio 2018, n. -OMISSIS-) e la cessazione di ogni rapporto con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a decorrere dal 17 febbraio 2018 (decreto del capo dipartimento del 21 marzo 2018, n. -OMISSIS-).

2. Il conseguente ricorso dell’interessato contro i provvedimenti da ultimo menzionati e i presupposti verbali di accertamento dell’idoneità al servizio era accolto dall’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, con la sentenza indicata in intestazione.

3. All’esito della verificazione disposta per accertare « le condizioni sanitarie

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