Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-07-29, n. 202004832

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-07-29, n. 202004832
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202004832
Data del deposito : 29 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2020

N. 04832/2020REG.PROV.COLL.

N. 00700/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 700 del 2018, proposto da
DE S.r.l. in proprio e quale Mandataria Rti, Consorzio Stabile Istant RV in proprio e quale Mandante Rti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Albanese, Angelo Clarizia, Enzo Perrettini, Gaetano Zurlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;



contro

C.M. RV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cardarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.P. Da Palestrina 47;
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio n. 28;



per la riforma

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 12511/2017, resa tra le parti, concernente Per l'annullamento:

a) del provvedimento n. 1443/2017, prot 27045, datato 12 aprile 2017, a firma del Direttore di Area Patrimonio e servizi economali con il quale l'Università degli Studi di Roma ha disposto aggiudicazione definitiva al RTI TEDESCHI SRL (mandataria) - CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE (mandante) della procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia da espletarsi nei locali in uso dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso la Città Universitaria e le sedi esterne, per la durata di cinque anni, per un importo complessivo di Euro a base d'asta di euro 46.300.968,40 oltre iva; b)per quanto occorra del verbale di aggiudicazione rep 229 del 13 gennaio 2017, dal quale è risultato aggiudicatario, in via provvisoria, il costituendo RTI TEDESCHI SRL - CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE per un importo complessivo di euro; c)di tutti verbali delle sedute nel corso della quali la Commissione di gara ha provveduto a valutare l'offerta formulata dal RTI TEDESCHI SRL - CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE, nonché di quelle in cui ha analizzato i giustificativi forniti dal RTI aggiudicatario per il sub procedimento della verifica dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 88 del Dlgs 163 del 2006, in relazione al quale la ricorrente si riserva di proporre successivi motivi aggiunti dal momento che la documentazione ad esso afferente è stata esibita in data 5 maggio 2017; d)di ogni atto connesso, presupposto e conseguente a quelli impugnati sub a) e sub b).

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da C.M. SERVICE SRL il 28\2\2018 :

sentenza del TAR Lazio – Roma, Se. III, n. 12511/2017 pubblicata in data 20.12.2017 e notificata in data 27.12.2017

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.M. RV S.r.l. e di Università degli Studi di Roma La Sapienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2020 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Sono presenti gli avvocati Angelo Clarizia, Enzo Perrettini, Giuseppe Bernardi, Francesco Cardarelli in collegamento da remoto ai sensi dell'art.4 del D.L.30 aprile 2020, n. 28;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. S249 del 24.12.2015, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha indetto una procedura aperta per “l’affidamento del servizio di pulizia da espletarsi nei locali in uso dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza presso la città Universitaria e le sedi esterne”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 5 anni e per un valore presunto posto a base di gara di Euro 46.300.968,40, al netto dell’IVA.

All’esito della procedura di gara, cui partecipavano 26 imprese, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva, per un importo complessivo di euro 31.744.359,67 oltre IVA e oneri della sicurezza (per un ribasso del 30,74%), in favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla società DE srl (mandataria) e dal Consorzio Stabile Instant RV.

Avverso tale esito ha proposto ricorso giurisdizionale C.M. RV srl, - in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con l’Impresa Piemonte srl – quale seconda in graduatoria.

Con sentenza 12511\2017 l’adito Tar Lazio, dopo aver respinto la domanda cautelare (ord.za n. 3175 del 2017) ha accolto le domante proposte dalla CM Servizi con riguardo ai motivi n. 1 e n. 2 del ricorso (quest’ultimo da leggere anche in relazione al motivo n. 5 di cui all’atto per motivi aggiunti): in primo luogo per l’assenza di una attendibile disamina in concreto relativa alle caratteristiche che avrebbe avuto il massiccio ricorso, mediante subappalto, alle cooperative sociali di tipo B, il quale costituisce elemento imprescindibile dell’offerta aggiudicataria che le ha permesso di giustificare l’elevato ribasso che è riuscita ad offrire; in secondo luogo per la riconosciuta violazione dell’art. 118, comma 4, d. lgs. 163/2006 in quanto la le prestazioni lavorative affidate in subappalto vengono retribuite con corrispettivi ribassati di oltre il venti per cento (29,9 %) rispetto a quelli praticati dal medesimo RTI nei confronti dei propri dipendenti diretti.

Con appello principale in esame l’aggiudicataria, originaria parte controinteressata, ha impugnato la decisione del Tar contestandone le relative conclusioni e deducendo i seguenti motivi:

- errores in iudicando ed in procedendo, violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 39 cod proc amm), travisamento, contraddittorietà, violazione degli artt. 86 ss, 46 e 118 d.lgs. 163/06, in relazione al primo motivo accolto dal Tar;

- analoghi vizi, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omissione di pronuncia ed assenza di motivazione, contraddittorietà, violazione/falsa applicazione dell’art. 2 del capitolato tecnico, travisamento dei fatti ed errore sui presupposti, in relazione al secondo motivo accolto in prime cure.

Le parti appellate pubblica e privata si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.

Con appello incidentale il raggruppamento secondo classificato, originario ricorrente, ha riproposto le censure non accolte in primo grado nonché la dedotta violazione del secondo comma del predetto art. 118, a fronte della rilevata inaffidabilità ed irrealizzabilità dell’offerta aggiudicataria perché fondata sull’affidamento in subappalto a cooperative sociali di tipo B ben oltre la quota del 30% del valore dell’appalto.

In particolare sono state dedotte le seguenti censure:

- error in iudicando e difetto di motivazione e contraddittorietà interna con altri capi della sentenza in relazione al primo motivo di ricorso, diversi profili eccesso di potere nella valutazione dei giustificativi resi per la verifica dell’anomalia

- error in iudicando con riferimento al terzo motivo di ricorso di primo grado, violazione e falsa applicazione dell’art.9 del capitolato tecnico, eccesso di potere per carenza istruttoria e sviamento, in quanto nessuno degli addetti al servizio indicati nell’organigramma proposto dal RTI DE sarebbe idoneo a tale funzione;

- error in iudicando, e carenza di motivazione con riferimento al primo motivo aggiunto “violazione e falsa applicazione degli art.87 e ss del dlgs 163 del 2006, violazione dell’allegato “dati tecnici indicativi” e delle tabelle predisposte del ministero del lavoro;

- error in iudicando con riferimento al secondo motivo aggiunto, “violazione e falsa applicazione dell’applicazione dell'art. 4 del Ccnl multiservizi e della relativa "clausola sociale", violazione del ppar 1.4 del disciplinare di gara, diversi profili di eccesso di potere per sviamento, insussistenza dei presupposti di fatto e carenza istruttoria.

È stata altresì riproposta la domanda di subentro nel contratto o in subordine di risarcimento per equivalente.

Le controparti hanno replicato avverso l’appello incidentale, chiedendone il rigetto.

Con decreto cautelare n. 480 del 2018 è stata accolta la domanda cautelare monocratica e fissata la camera di

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