Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2011-01-25, n. 201100282

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2011-01-25, n. 201100282
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100282
Data del deposito : 25 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10035/2010 REG.RIC.

N. 00282/2011 REG.PROV.CAU.

N. 10035/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10035 del 2010, proposto da:


L B, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso Laura Polimeno in Roma, via Giulio Venticinque N. 6;


contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 03982/2010, resa tra le parti, concernente

ESCLUSIONE CONCORSO PER TITOLI

3.392 UNITÀ NEL RUOLO DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE NELL'ESERCITO


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Francesco Castiello in sostituzione di G B;


Considerato che, essendosi il ricorrente congedato da ultimo non dell’Esercito ma dall’Arma dei Carabinieri per decorso quadriennio il 6.10.2008, e quindi in una data astrattamente utile, l’interpretazione del bando sul punto richiede un approfondimento che, per il cardine del doppio grado, dovrà essere effettuata in sede del merito di primo grado.

Atteso conseguentemente che, in relazione alla natura controversa della questione, può nelle more disporsi l’accoglimento dell’istanza cautelare limitatamente all’ammissione alla procedura concorsuale di arruolamento fino all’eventuale collocazione “con riserva” nella graduatoria.

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