Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-09-18, n. 201303943

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-09-18, n. 201303943
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201303943
Data del deposito : 18 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02670/2013 AFFARE

Numero 03943/2013 e data 18/09/2013

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 28 agosto 2013




NUMERO AFFARE

02670/2013

OGGETTO:

Ministero della giustizia.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da G P, per chiedere l’annullamento del provvedimento con il quale è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 375 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, ruolo maschile, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno.

LA SEZIONE

Vista la relazione, n. 217545, del 14/05/2013, con il quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna;



PREMESSO


1. Il ricorrente, G P, chiede l’annullamento del provvedimento con il quale è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 375 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, ruolo maschile, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno. Il provvedimento impugnato, reso dal direttore generale del personale e della formazione dell’amministrazione penitenziaria, in data 18 aprile 2012, è motivato con la circostanza di fatto che il ricorrente è risultato inserito anche nell’elenco dei partecipanti al concorso indetto, per l’anno 2011, per l’assunzione nella carriera iniziale nell’Arma dei Carabinieri.

2. L’art. 3 del bando di concorso (che il ricorrente non ha impugnato) prevede,al comma 8, che non sono ammessi i candidati che, nello stesso anno, abbiano già presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa. Il ricorrente sostiene di aver rinunciato alla domanda di partecipazione al concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri, per facta concludentia, in quanto non ha partecipato alle prove del predetto concorso. A conferma della sua tesi, allega l’estratto del bando emanato dall’Arma dei Carabinieri dal quale dovrebbe evincersi che la mancata partecipazione al concorso equivarrebbe a rinunzia. Il ricorrente ammette che i termini di proposizione del ricorso straordinario avverso il provvedimento impugnato risultino formalmente decorsi, ma sostiene che l’atto definitivo non si sarebbe formato nel caso de quo, in quanto egli si sarebbe trovato, per ragioni di forza maggiore, nell’assoluta e totale impossibilità di inoltrare opposizione avverso al provvedimento di esclusione, oggetto dell’impugnativa. Chiede pertanto di essere riammesso nei termini per la proposizione dell’opposizione.

3. Il Ministero ha trasmesso la prevista relazione istruttoria.

Gli elementi in atti consentono di procedere nell’esame di merito.


CONSIDERATO

Il ricorso non è ammissibile. Il ricorrente risulta escluso dal concorso, con atto definitivo sulla base di un’applicazione non derogabile di una specifica clausola del bando (art. 3 comma 8), che, come ricordato in precedenza, non ammette alla partecipazione quei candidati che nello stesso anno abbiano già presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi militari. Il provvedimento di esclusione, atto dovuto da parte dell’Amministrazione, risulta notificato il 21 giugno 2012. Il ricorso reca la data del 25 febbraio 2013. I termini decadenziali (120 giorni) previsti dall’art. 9 del DPR n.1199 del 1971 risultano largamente consumati.

In conclusione il ricorso straordinario in oggetto non è ammissibile e non si evidenziano ragioni per ordinare una riammissione nei termini per produrre opposizione al provvedimento di esclusione.


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi