Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-09-26, n. 201704503

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-09-26, n. 201704503
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201704503
Data del deposito : 26 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2017

N. 04503/2017REG.PROV.COLL.

N. 05195/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5195 del 2017, proposto da:
C C, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Americo C.F. MRCFNC77C14D643F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 05961/2017, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Francesco Americo e Davide Di Giorgio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1Con la sentenza in epigrafe il T.a.r. ha declinato la propria giurisdizione sul rilievo che la ricorrente, in possesso del diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico non equiparabile secondo l’amministrazione a quello magistrale, è stata depennata dalle graduatorie di istituto valide per il triennio 2014-2017 in forza di provvedimento costituente tipica espressione del potere datoriale di c.d. “micro-organizzazione”, a fronte del quale non sussiste giurisdizione del Giudice Amministrativo.

2. Viceversa, l'appellante, richiamando la giurisprudenza consolidata di questa Sezione (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2016 n. 935;
Id., sez. VI, 8 maggio 2017 n. 2094;
Id., sez. VI, 1564 nonché Cass., sez. un., 16 dicembre 2016 n. 25973) sostiene che la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo.

3. Ad avviso del Collegio il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla presente controversia, in quanto l’amministrazione, con l’adozione del provvedimento in esame, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinando anche le dotazione organiche complessive.

3.1 Sicché la giurisdizione compete al giudice amministrativo.

4. Secondo l’orientamento di questa Sezione, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 30 marzo 2017 n. 1482), al concorso s’applica espressamente, tra le altre norme, l’art. 1, c. 110, l. n.107/2015 , in virtù del quale «… a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami... esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento…»;

4.2 L’estrema latitudine logico-lessicale dell’espressione «… candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento», se preclude d’ora in poi la partecipazione per qualunque candidato sprovvisto del titolo abilitativo per la classe di concorso cui intende partecipare, non consente interpretazioni abrogative implicite di fonti normative, qual è appunto il D.I. 10 marzo 1997 che si riferisce a tutti i concorsi da espletare ai sensi dell’art. 399 e ss. del d.lg. 297/1994, fra i quali quello per cui è causa.

4.3 Si tratta, quindi, d’una regola inderogabile, poiché mira a tutelare l’affidamento di coloro che ottennero il predetto titolo sperimentale confidando nella equipollenza anche abilitante ex art. 197, c. 1 del Dlg 297/1994 tra il proprio ed il titolo c.d. ordinario.

5. Alla luce di quanto esposto deve, pertanto, essere annullata la sentenza impugnata, con rimessione della causa al primo giudice affinché decida la presente controversia.

6. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.


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