Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-11, n. 201800133
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Testo completo
Pubblicato il 11/01/2018
N. 00133/2018REG.PROV.COLL.
N. 06149/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6149 del 2007, proposto da Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Giuseppe Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo, n. 180;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per l’Umbria n. 255 del 23 marzo 2007, resa tra le parti, concernente sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi dieci;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale presentato da-OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il Cons. L L e uditi per le parti l’avvocato Scafarelli su delega di Rampini e l’avvocato dello Stato Caselli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig.-OMISSIS-, vicebrigadiere della Guardia di Finanza, ha impugnato avanti il T.a.r. per l’Umbria i provvedimenti con cui gli è stata irrogata e, in sede di ricorso gerarchico, confermata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi dieci, in relazione al suo coinvolgimento in un procedimento penale per truffa, poi archiviato a seguito di remissione di querela.
1.1. In particolare, nel luglio 2002 il sig.-OMISSIS- era stato sottoposto ad indagine da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per il reato di truffa risalente ai mesi di giugno-luglio 1999, allorché rivestiva ancora il grado di appuntato, consistente nell’aver simulato, in concorso con altri soggetti, un sinistro stradale mediante compilazione di un modello c.i.d. contenente dichiarazioni non veritiere: il procedimento penale era stato, poi, archiviato con decreto del g.i.p. del 30 giugno 2003 per intervenuta remissione di querela.
1.2. L’Amministrazione aveva quindi avviato, in data 27 novembre 2003, il procedimento disciplinare, all’esito del quale era stata inflitta al sig.-OMISSIS- la sanzione della sospensione dal servizio per dieci mesi: il ricorso gerarchico intentato dall’interessato era stato respinto.
1.3. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento irrogativo della sanzione e, con motivi aggiunti, il rigetto del ricorso gerarchico lamentando in primis la tardività del procedimento disciplinare, in subordine l’infondatezza dell’addebito, il difetto di istruttoria e di motivazione ed il carattere non proporzionato della sanzione, che, oltretutto, l’Amministrazione avrebbe parametrato in base alla misura stabilita per i sottufficiali, mentre all’epoca dei fatti egli rivestiva ancora il grado di appuntato, ossia di semplice militare di truppa.
2. Costituitasi l’Amministrazione, il T.a.r. ha accolto la sola censura afferente al quantum della sanzione, osservando che “ quando il regime sanzionatorio (punibilità, misura della pena) è collegato a stati e qualità personali del reo, si deve avere riguardo alla situazione esistente al momento della commissione dell'illecito, non alle modificazioni sopravvenute - se non, eventualmente, in favore del reo ”.
2.1. Il Tribunale ha, di contro, escluso la tardività del procedimento disciplinare, sulla scorta della considerazione per cui “ se è vero che l'autorità militare gerarchica ha avuto la prima notitia criminis nel luglio 2002, è anche vero che si trattava, in quel momento, di una mera (e sommaria) dichiarazione verbale resa da un soggetto indagato per altri fatti, e sulla base della quale l'autorità gerarchica non avrebbe potuto direttamente contestare gli addebiti, in mancanza di quei riscontri e di quegli ulteriori elementi di fatto che sono emersi nel prosieguo delle indagini penali ”.
2.2. Il Tribunale ha, altresì, respinto le censure in punto di assunta infondatezza dell’addebito e sproporzione della sanzione, alla luce da un lato della “ sufficiente motivazione ” del