Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-01-21, n. 201900486

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-01-21, n. 201900486
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900486
Data del deposito : 21 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2019

N. 00486/2019REG.PROV.COLL.

N. 09042/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9042 del 2015, proposto da
Casa di Cura Bernardini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, 11;



contro

Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio, 19;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 1033/2015, resa tra le parti, concernente tetti di spesa provvisori per l'acquisto di prestazioni sanitarie per il 2014;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2018 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati G P e Filippo Panizzolo su delega di F C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La Casa di cura odierna appellante opera, in regime di accreditamento, nella branca della chirurgia ortopedica e nell’installazione di artroprotesi.

2. La presente controversia trae origine dalla delibera dell’ASL di Taranto n. 281/2013, di determinazione del Fondo Unico di remunerazione e dei tetti di spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni sanitarie da erogarsi nell’anno 2013 in regime di ricovero presso le case di cura accreditate.

3. Giova sottolineare fin d’ora che:

- nel 2010, primo anno di attuazione della d.G.R. n. 1494/2009 (comportante l’abbandono del criterio della c.d. spesa storica), l’ASL di Taranto ha determinato i tetti di spesa utilizzando il criterio del “posto letto pesato” (in base al tasso di occupazione ed al peso medio della casistica riferita agli utenti residenti nell’anno 2009, così determinandosi la capacità produttiva del posto letto per disciplina e per struttura);

- nel 2011, con delibera n. 2477/2011, ha abbandonato detto criterio per adottare il criterio del c.d. “posto letto grezzo” (posti letto accreditati valorizzati secondo la percentuale di distribuzione della casistica per fasce di complessità);

- con sentenze n. 1701/2012 e n. 1969/2012, il TAR di Lecce ha ritenuto illegittimo detto ultimo criterio.

- nel 2012, con delibera n. 948/2012, tenuto conto dell’ulteriore riduzione dei finanziamenti e della necessità di individuare le capacità produttive appropriate, il riparto dei fondi è stato effettuato con un ulteriore e diverso criterio, quello del c.d. “indice di performance”, determinato sulla base di indicatori rilevati dal SIRS e dalla stessa ASL;

- con sentenze n. 360/2013 e n. 1892/2013, il TAR di Lecce ha ritenuto illegittimo anche detto criterio;

- nel 2013, con delibera n. 281/2013, la ASL di Taranto ha confermato le assegnazioni del 2012, applicando la decurtazione dell’1% prevista dall’art. 15, comma 14, del d.l. 95/2012;

- nel 2014, ha provveduto nello stesso modo mediante la delibera n. 426/2014, questa volta applicando una decurtazione del 2%.

4. La Casa di cura ha impugnato dinanzi al TAR di Lecce, nella parte di interesse, il provvedimento suindicato (al punto 2), lamentando, in sintesi, che:

(a) la ASL abbia riproposto il modello utilizzato per gli anni precedenti, riproducendone le illegittimità, legate essenzialmente alla irrazionalità della valorizzazione del singolo posto letto ai fini della determinazione dei singoli budget prescindendo dalla prestazione sullo stesso resa, già evidenziate nei confronti delle precedenti determinazioni e riconosciute fondate dal giudice amministrativo;

(b) il provvedimento ingeneri un’assoluta disparità di trattamento tra le strutture insistenti nell’ambito di competenza della ASL, con riferimento alle diverse branche di attività;

(c) il provvedimento comporti l’attribuzione di un tetto di spesa ipodimensionato rispetto alla reale capacità operativa della struttura.

5. Il TAR di Lecce, con la sentenza appellata (II, n. 1033/2015), ha respinto il ricorso.

A tal fine, ha sottolineato che le questioni erano già state decise con le proprie sentenze nn. 3055-3058/2014, relative all’impugnazione da parte di numerose case di cura dei tetti di spesa e/o assegnazione dei budget individuali relativi all’anno 2013, le cui motivazioni ben potevano essere estese

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