Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-05-08, n. 201902969

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-05-08, n. 201902969
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201902969
Data del deposito : 8 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2019

N. 02969/2019REG.PROV.COLL.

N. 03854/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3854 del 2009, proposto da
Comune di Orta Nova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ombrone, 12 Pal. B;

contro

Immobiliare San Giorgio Sesta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00237/2009, resa tra le parti, concernente rilascio concessione edilizia in sanatoria


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione e l’appello incidentale della Immobiliare San Giorgio Sesta S.r.l.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il Cons. Carla Ciuffetti e udito per le parti l’avvocato A. Palma su delega dell’avvocato A L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La vicenda riguarda la determinazione dell’importo dell’oblazione e degli oneri concessori relativi ad un opificio artigianale-industriale realizzato in zona agricola, per il quale la società Immobiliare San Giorgio Sesta s.r.l. aveva presentato al Comune di Orta Nova, in data 3 novembre 1986, istanza di condono ai sensi della l. 47/1985.

Con nota del 21 febbraio 1997, il Comune di Orta Nova aveva chiesto alla società di ripresentare tutta la documentazione riferita all’istanza, adducendone lo smarrimento. Dopo la ripresentazione della documentazione, il suddetto Comune, con nota prot. n. 5238, in data 13 marzo 1997, aveva chiesto un’integrazione documentale, nonché il versamento, entro il 31 marzo 1997, degli importi di lire 16.490.525 per oblazione e di lire 7.829.030 per oneri concessori. A seguito di colloquio con l’Ufficio tecnico del Comune, che faceva presente che l’importo per l’oblazione, indicato nella citata nota in data 13 marzo 1997, era sbagliato per difetto, la Società provvedeva al pagamento del maggior importo di lire 28 milioni per oblazione e ne trasmetteva ricevuta al Comune.

Con nota prot. n. 16694, in data 12 settembre 1997, il Comune comunicava un’ulteriore correzione degli importi dovuti. Ciò sia per un errore di quantificazione dell’oblazione da parte della stessa Amministrazione, sia per aver riscontrato una superficie da condonare maggiore di quella dichiarata, sia per applicazione dell’art. 39, comma 6, l. n.724/94. Tale nota, che distingueva i lavori svolti tra quelli effettuati nei periodi dal 2 febbraio 1967 al 29 gennaio 1977 e dal 30 gennaio 1977 al 1 ottobre 1983, stabiliva “gli importi definitivi relativi all’oblazione e oneri concessori”, con il computo degli interessi al 30 settembre 1997, pari a lire 89.185,480 a titolo di oblazione e lire 22.891.925 a titolo di oneri concessori. La stessa nota constatava la mancanza di alcuni documenti richiesti in data 21 febbraio 1997, tra cui la copia del certificato di idoneità statica-sismica, vistato dal competente Ufficio del Genio civile di Foggia per l’intero complesso produttivo e diffidava la Società a trasmetterli insieme alle ricevute dei pagamenti dei suddetti importi pena l’improcedibilità della domanda di condono e l’applicazione delle previste sanzioni.

La Società, con nota in data 28 ottobre 1997, contestava la richiesta degli ulteriori importi, rilevava il ritardo ultradecennale nell’esame della pratica e l’abbondante decorso del termine di prescrizione del diritto a conguaglio da parte del Comune e sottolineava il suo diritto a chiedere il rimborso della somma di 28 milioni di lire già versata a conguaglio;
ma, ciononostante, la stessa Società si dichiarava disponibile “ pro bono pacis ” al pagamento di un’ulteriore somma, nell’importo da essa ricalcolato.

Tuttavia, il Comune, con atto prot. n. 4486, in data 13 marzo 1998, dichiarava che le deduzioni della Società non potevano essere accolte “in quanto basate su dati che risultano essere infedeli sia in ordine alle superfici dichiarate” nella domanda di condono edilizio, rispetto agli elaborati presentati in data 11 giugno 1997, sia in ordine al periodo di esecuzione dei lavori. Tale atto quantificava nuovi importi con gli interessi calcolati al 30 marzo 1998, sia per l'oblazione, lire 91.335.390, che per gli oneri concessori, lire 23.365.665, importi maggiorati. Riscontrando tale nota, la Società, con comunicazione in data 14 aprile 1998, trasmetteva i documenti richiesti e, pur affermando di non dover versare alcun conguaglio, si dichiarava disponibile a pagare una residua somma di lire 37.194.535, comprensiva di interessi se così ricalcolata dal Comune.

In mancanza di riscontro, la Società ricorreva avverso il suddetto atto prot. n. 4486, in data 13 marzo 1998, per chiederne l’annullamento, in quanto illegittimo per intervenuta prescrizione – di cui chiedeva l’accertamento - del diritto del Comune al conguaglio delle somme per oblazione per effetto del decorso del termine di 36 mesi previsto dall’art. 35 della l. n.47/1985. Sostenuta altresì l’erronea determinazione degli importi richiesti a titolo di oneri concessori, la Società chiedeva anche l'accertamento del diritto alla restituzione della somma erroneamente versata di lire 28.000.000 per oblazione.

2. La sentenza appellata, accertata l’intervenuta prescrizione del diritto del Comune per decorso del termine di cui all’art. 35 della l. n. 47/1985, ha annullato per tale motivo l’atto impugnato, dichiarato assorbiti gli altri motivi di ricorso e respinto la domanda di accertamento del diritto della società alla restituzione della somma corrisposta per oblazione di lire 28 milioni, ritenendo tale pagamento un adempimento di debito prescritto irripetibile ai sensi dell'art. 2940 c.c..

3. Il Comune di Orta Nova articola l’appello sui seguenti motivi:

- il ricorso in prime cure avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto l’atto impugnato sarebbe meramente confermativo di un provvedimento precedente, cioè dell’atto in data 12 settembre 1997, con cui era stata comunicata la correzione degli importi dovuti;
né, in presenza di un procedimento di sanatoria, si poteva sostenere che l’azione di accertamento del diritto potesse essere esercitata negli ordinari termini di prescrizione e non piuttosto nei termini di decadenza;

- la prescrizione del diritto del Comune a conguaglio di cui all’art. 35 l. n. 47/1985 non poteva essere maturata, perché la documentazione prodotta dalla Società era incompleta, dato che l’Amministrazione comunale, con nota in data 2 febbraio 1988, reiterata con nota in data 17 giugno 1989, aveva chiesto integrazioni documentali non effettuate dalla Società: dunque, il termine di 36 mesi di prescrizione sulle somme dovute a conguaglio - da computare non dalla data di presentazione della domanda di condono, ma dalla data di entrata in vigore del D.L. 12 gennaio 1998 n.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi